Pensionati estero, maxi sconto fiscale quindicennale al rientro in Italia

Pensionati estero, maxi sconto fiscale quindicennale al rientro in Italia

9 Marzo 2026

Rientro pensionati, cosa prevede il nuovo regime fiscale agevolato

Il crescente numero di pensionati italiani che trasferiscono la residenza all’estero, emerso dai dati INPS 2018‑2025 illustrati in Commissione Finanze del Senato, ha spinto il legislatore a intervenire. Tra le mete prevalgono oggi Spagna, Portogallo e Tunisia, attrattive per costo della vita ridotto e regimi fiscali vantaggiosi. Il Governo e il Parlamento stanno quindi valutando il disegno di legge AS n. 1495, che introduce nel TUIR un nuovo art. 24-quater. L’obiettivo è rendere fiscalmente conveniente il rientro in Italia dei pensionati che hanno spostato la propria vita all’estero, favorendo al contempo il ripopolamento dei piccoli comuni delle aree interne italiane. La misura propone una tassazione sostitutiva unica e ridotta sui redditi dei rientranti, italiani e stranieri, per un periodo lungo e stabile, legando il beneficio alla residenza in centri demograficamente fragili.

In sintesi:

  • Pensionati italiani sempre più attratti da Spagna, Portogallo e Tunisia per costi e fiscalità.
  • Il DDL AS n. 1495 introduce un nuovo regime di favore nel TUIR.
  • Imposta sostitutiva al 4% per 15 anni sui redditi dei pensionati rientrati.
  • Beneficio vincolato a residenza in piccoli comuni delle aree interne SNAI.

Come funziona il nuovo art. 24-quater TUIR per i pensionati

Il disegno di legge AS n. 1495, esaminato dalla Commissione Finanze del Senato, prevede l’introduzione nel TUIR di un art. 24-quater dedicato ai pensionati che trasferiscono nuovamente la residenza fiscale in Italia. Il fulcro della misura è un’imposta sostitutiva pari al 4% applicata ai redditi del pensionato, inclusi quelli prodotti all’estero, in luogo della tassazione ordinaria.

La durata proposta è particolarmente estesa: fino a 15 anni dal rientro, così da offrire un orizzonte fiscale stabile e competitivo rispetto ai regimi di altri Paesi europei e mediterranei. Per accedere al beneficio sono previsti due requisiti chiave. Il primo: aver avuto la residenza fiscale all’estero per almeno cinque anni continuativi prima del ritorno, a garanzia che la misura sia riservata a chi ha realmente delocalizzato la propria esistenza.

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Il secondo: fissare la nuova residenza in comuni con meno di 3.000 abitanti, situati nelle aree interne individuate dalla SNAI – Strategia nazionale per le aree interne. Il regime agevolato diventa così uno strumento di politica fiscale e, insieme, di sviluppo territoriale, orientando i flussi in ingresso verso borghi e territori soggetti a spopolamento e rarefazione dei servizi essenziali.

Impatto sui piccoli comuni e prospettive del rientro pensionati

Il rientro dei pensionati non è concepito solo come risposta al “turismo previdenziale”, ma come leva per contrastare la crisi demografica dei piccoli centri. Nuovi residenti con redditi certi e regolari possono sostenere commercio locale, artigianato, servizi di prossimità e mercato immobiliare, ripopolando aree considerate marginali.

In questa chiave, l’art. 24-quater TUIR disegnato dal DDL AS n. 1495 combina convenienza fiscale personale e interesse collettivo, collegando l’agevolazione a un progetto di riequilibrio territoriale. Resta da verificare se il livello d’imposta al 4% e l’obbligo di residenza nei comuni sotto i 3.000 abitanti saranno sufficienti a competere con i regimi di Spagna, Portogallo e Tunisia. Molto dipenderà anche dalla capacità degli enti locali delle aree SNAI di garantire sanità di base, mobilità, servizi digitali e qualità della vita, elementi decisivi nelle scelte di lungo periodo dei pensionati.

FAQ

Chi può accedere al nuovo regime fiscale per il rientro pensionati?

Possono accedere i pensionati che risultano fiscalmente residenti all’estero da almeno cinque anni continuativi e che trasferiscono la residenza in un comune italiano sotto i 3.000 abitanti situato nelle aree interne SNAI.

Qual è l’aliquota dell’imposta sostitutiva prevista dall’art. 24-quater TUIR?

È prevista un’imposta sostitutiva pari al 4% sui redditi del pensionato, inclusi quelli prodotti all’estero, applicabile in luogo della tassazione ordinaria sui redditi delle persone fisiche residenti in Italia.

Per quanti anni dura il beneficio fiscale per i pensionati rientrati?

Il beneficio fiscale proposto dal DDL ha una durata massima di 15 anni decorrenti dal trasferimento della residenza fiscale in Italia, a condizione che restino soddisfatti tutti i requisiti anagrafici, territoriali e di residenza richiesti.

È obbligatorio trasferirsi in un piccolo comune per ottenere il regime agevolato?

Sì, è obbligatorio. Il pensionato deve fissare la residenza in un comune con meno di 3.000 abitanti appartenente alle aree interne SNAI, perché il vantaggio fiscale è espressamente legato al ripopolamento di questi territori.

Quali sono le fonti informative utilizzate per questo approfondimento sul rientro pensionati?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate e verificate dalla nostra Redazione secondo i criteri EEAT.


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