La notizia in sintesi
- Agenzia delle Entrate aggiorna le linee guida sul Tax Control Framework.
- Le criptovalute entrano formalmente nella mappa dei rischi fiscali aziendali.
- Le indicazioni riguardano bilancio, valutazione e tracciabilità delle cripto-attività.
- Il documento può diventare un riferimento anche per imprese fuori dalla cooperative compliance.
Riassunto generato con AI
Criptovalute nel Tax Control Framework
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 6 luglio 2026, protocollo n. 200904/2026, ha aggiornato le Linee Guida sul Tax Control Framework, il sistema di controllo interno richiesto per l’accesso al regime di adempimento collaborativo. La novità riguarda l’inserimento formale delle criptovalute nelle mappe dei rischi tributari e contabili delle imprese.
Il documento, elaborato con il contributo dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), fornisce criteri per classificazione in bilancio, valutazione e tracciabilità fiscale delle attività in valuta virtuale. L’intervento risponde alla crescente diffusione dei digital asset nelle funzioni di tesoreria, investimento e pagamento delle medie e grandi aziende.
Il quadro è rivolto soprattutto ai contribuenti di maggiori dimensioni che operano nella cooperative compliance, un modello fondato sul confronto preventivo e trasparente con il Fisco. L’obiettivo è ridurre le aree di incertezza prima della dichiarazione e rafforzare i controlli sulle operazioni potenzialmente rilevanti ai fini fiscali.
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Bilancio, rischi fiscali e controlli
L’adempimento collaborativo, istituito dal D.Lgs. n. 128/2015 e riformato dal D.Lgs. n. 221/2023, sostituisce in parte la logica delle verifiche successive con un’interlocuzione preventiva. Tra le tutele previste figurano la certezza del diritto sulle operazioni a rischio, interpelli con risposta entro 45 giorni, riduzione o annullamento di alcune sanzioni e sospensione delle garanzie per determinati rimborsi.
Per aderire occorrono requisiti dimensionali e un Tax Control Framework strutturato, certificato da professionisti abilitati. La soglia di ricavi o fatturato è fissata a 500 milioni di euro e scenderà a 100 milioni dal 2028. È in questo sistema che devono essere inseriti i controlli sulle cripto-attività.
In assenza di un principio nazionale specifico sul Fintech, l’OIC richiama la disciplina generale dell’OIC 24: le criptovalute sono beni immateriali, non monetari, privi di consistenza fisica e individualmente identificabili. Se detenute durevolmente, sono iscritte al costo storico, non vengono ammortizzate e richiedono la verifica di eventuali perdite durevoli di valore secondo OIC 9.
Se invece sono detenute per scambio, vendita o impiego nell’attività ordinaria, rientrano nell’attivo circolante come rimanenze ai sensi dell’OIC 13. In questo caso la valutazione avviene al minore tra costo di acquisto e valore di realizzazione desumibile dal mercato alla chiusura dell’esercizio.
La scheda tecnica allegata al provvedimento evidenzia tre presìdi: distinguere le variazioni solo valutative dai risultati realizzati con cessione, permuta o conversione in valuta fiduciaria; contenere gli errori legati alla volatilità; conservare prove delle operazioni. Il TCF deve quindi assicurare reperibilità e integrità dei dati provenienti da exchange centralizzati o decentralizzati, inclusi txid e titolarità dei wallet.
Un riferimento oltre le grandi aziende
Le indicazioni sono formalmente rivolte ai soggetti ammessi, o interessati ad accedere, alla cooperative compliance. Tuttavia, il criterio contabile e la mappa dei rischi delineati da Agenzia delle Entrate e OIC possono rappresentare un riferimento operativo più ampio per le imprese che applicano i principi contabili nazionali.
Per le aziende che detengono cripto-attività, la conseguenza concreta è l’esigenza di aggiornare le Risk and Control Matrix e i processi di tesoreria. Una documentazione ordinata delle transazioni può contribuire a rendere più verificabile la formazione di plusvalenze, minusvalenze e valori iscritti in bilancio.
Il provvedimento segnala così un tentativo di ridurre le lacune interpretative che ancora caratterizzano l’uso aziendale delle valute virtuali, con l’obiettivo di prevenire contenziosi e aumentare la certezza operativa.
FAQ
Quando è stato pubblicato il provvedimento?
Sì, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate è datato 6 luglio 2026 e reca il protocollo n. 200904/2026.
Le criptovalute sono sempre immobilizzazioni?
No, dipende dalla destinazione aziendale: sono immobilizzazioni se detenute durevolmente, rimanenze se destinate a scambio, vendita o normale attività operativa.
Le criptovalute vengono ammortizzate?
No, le cripto-attività detenute come immobilizzazioni non sono ammortizzate; devono però essere sottoposte alla verifica delle perdite durevoli di valore.
Quali prove devono conservare le imprese?
Sì, devono conservare documentazione sulle transazioni, inclusi identificativi txid, dati degli exchange e elementi utili a dimostrare la titolarità dei wallet.
Come è stata verificata questa analisi?
Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui QuiFinanza.
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