Come proteggere i dati degli iscritti ai sindacati secondo il Garante della Privacy

24 Febbraio 2020

Il Garante per la protezione dei dati personali, nella newsletter n. 447 del 7 dicembre 2018, ha, tra le altre cose, analizzato fornito le sue indicazioni circa le modalità di comunicazione degli iscritti al sindacato

Queste le disposizioni fornite dal garante:

Il datore di lavoro non può comunicare ad una organizzazione sindacale la nuova sigla alla quale ha aderito un suo ex iscritto.

Per consentire al sindacato di espletare le procedure che seguono la revoca della affiliazione sindacale e della relativa delega, il datore di lavoro avrebbe dovuto limitarsi a comunicare la sola scelta del lavoratore di non aderire più all’originaria sigla di appartenenza.

È quanto affermato dal Garante privacy a conclusione di un’istruttoria originata dai reclami di alcuni dipendenti di una Azienda socio-sanitaria territoriale che si erano rivolti all’Autorità affinché valutasse la correttezza del datore di lavoro nel trattamento dei loro dati sensibili, quale è l’appartenenza sindacale.

A giustificazione del proprio comportamento l’Azienda ha affermato, tra l’altro, di aver ritenuto necessario informare la Rappresentanza sindacale della variazione per evitare il rischio che senza questa comunicazione l’organismo avrebbe continuato ad operare in una composizione non più aderente alla realtà, con inevitabili ricadute sulla validità della contrattazione aziendale.

Le informazioni sull’adesione sindacale rientrano nella categoria dei dati sensibili – ha osservato l’Autorità – ai quali la disciplina di protezione dei dati riconosce particolari forme di tutela.

Il datore di lavoro può lecitamente trattarli in base alla legge per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, ad esempio per effettuare il versamento delle quote di iscrizione ad associazioni o organizzazioni sindacali su delega e per conto del dipendente.

In questo caso invece l’amministrazione non si è limitata a comunicare alla Rappresentanza sindacale la revoca dell’affiliazione di alcuni lavoratori, ma ha inviato a tutti i componenti della sigla sindacale una e-mail cui erano allegati dei documenti nei quali era espressamente indicata l’iscrizione dei lavoratori che avevano aderito ad un altro sindacato. Ciò ha determinato una illecita comunicazione di dati personali sensibili dei reclamanti.

A conclusione dell’istruttoria il Garante ha ritenuto che dalla valutazione degli elementi acquisiti la condotta dell’Azienda, pur difforme dalla disciplina applicabile, abbia esaurito i suoi effetti e non sussistono quindi i presupposti per l’adozione di un provvedimento prescrittivo o inibitorio.

L’Autorità si è riservata però di avviare un autonomo procedimento per valutare la contestazione di una eventuale violazione amministrativa per l’illecita comunicazione dei dati sindacali.


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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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