Uso dei dati di localizzazione la decisione del Garante Privacy sulla geolocalizzazione
Dal sito del Garante le decisioni in materia di Lavoro e uso dei dati di localizzazione che deve avvenire solo con precise garanzie.
E soprattutto viene stabilito che un’icona dovrà essere ben visibile sullo smartphone del dipendente.
Due società telefoniche potranno utilizzare i dati di localizzazione geografica, rilevati da una app attiva sugli smartphone in dotazione ai lavoratori, purché adottino adeguate cautele a protezione della loro vita privata.
Lo ha stabilito il Garante privacy nell’accogliere le istanze di verifica preliminare [doc. web n. 3505371 e 3474069] presentate dalle due società che intendono utilizzare questa tipologia di dati per ottimizzare l’impiego delle risorse presenti sul territorio e migliorare la gestione, il coordinamento e la tempestività degli interventi tecnici.
A tutela della riservatezza dei dipendenti l’Autorità ha prescritto l’adozione di una serie di accorgimenti e stringenti misure di sicurezza. Lo smartphone per le proprie caratteristiche è destinato a “seguire” la persona che lo possiede, senza distinzione tra tempo di lavoro e tempo di non lavoro.
Il trattamento dei dati di localizzazione può presentare, quindi, rischi specifici per la libertà (es. di circolazione e di comunicazione), i diritti e la dignità del dipendente. Per questo motivo, le società, che si sono anche impegnate a raggiungere un accordo con le organizzazioni sindacali, dovranno adottare specifiche misure volte a garantire che le informazioni visibili o utilizzabili dalla app siano solo quelle di geolocalizzazione, impedendo l’accesso ad altri dati, quali ad esempio, sms, posta elettronica, traffico telefonico. E dovranno configurare il sistema in modo tale che sullo schermo dello smartphone compaia sempre, ben visibile, un’icona che indichi ai dipendenti che la funzione di localizzazione è attiva.
I dipendenti dovranno essere ben informati sulle caratteristiche dell’applicazione (ad es., sui tempi e le modalità di attivazione) e sui trattamenti di dati effettuati dalle società. Nel dare l’ok il Garante ha ritenuto che il sistema sottoposto alla sua attenzione rispetti nel complesso i principi stabiliti dal Codice privacy.
Il sistema infatti è conforme al principio di liceità perché consente di ottimizzare la gestione degli interventi tecnici, incrementando la velocità di risposta alle richieste dei clienti, soprattutto in caso di emergenze o calamità naturali.
La localizzazione geografica, inoltre, rafforza le condizioni di sicurezza dei dipendenti permettendo l’invio mirato di soccorsi in caso di difficoltà. Il sistema risulta poi conforme anche ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza.
La rilevazione dei dati di geolocalizzazione prospettata dalle società, infatti, non sarebbe continuativa, ma avverrebbe a intervalli stabiliti. E’ previsto che l’ultima rilevazione cancelli quella precedente.
Come stabilito dal Codice privacy, all’art. 37, prima di attivare il sistema le società dovranno notificare all’Autorità il trattamento di dati sulla localizzazione.