La notizia in sintesi
- Dal 3 agosto 2026 cambiano gli obblighi sulle rinnovabili negli edifici italiani.
- Le nuove regole coinvolgono costruzioni, ristrutturazioni rilevanti e sostituzioni degli impianti termici.
- Le soglie variano dal 15% al 65% in base al tipo di intervento.
- Senza requisiti e relazione tecnica, il titolo edilizio non potrà essere ottenuto.
(Riassunto generato con AI)
Rinnovabili, nuove regole edilizie dal 3 agosto
Dal 3 agosto 2026, in Italia, il recepimento della direttiva europea RED III introduce nuovi obblighi sull’integrazione delle fonti rinnovabili per chi costruisce o ristruttura immobili. Le misure riguardano nuove costruzioni, interventi di riqualificazione rilevante e, in determinate situazioni, anche la sostituzione dell’impianto termico, come il cambio di una vecchia caldaia a gas. L’obiettivo è fare in modo che gli edifici non siano soltanto consumatori di energia per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda, ma contribuiscano a produrne una quota da fonti pulite.
Il rispetto delle soglie dovrà essere dimostrato già in fase progettuale attraverso la relazione tecnica prevista dalla legge. Il requisito diventa essenziale per presentare le pratiche e ottenere il titolo edilizio necessario ai lavori. La novità amplia quindi il perimetro degli adempimenti energetici rispetto alle regole finora applicate soprattutto alle nuove costruzioni e alle ristrutturazioni più invasive.
Soglie, interventi interessati e tecnologie ammesse
Le percentuali minime di copertura da fonti rinnovabili dipendono dalla tipologia di opera. Per le nuove costruzioni private, almeno il 60% dell’energia destinata a climatizzazione e acqua calda deve provenire da rinnovabili; per i nuovi edifici pubblici la soglia sale al 65%. Nelle ristrutturazioni di primo livello, che interessano oltre il 50% della superficie disperdente e comprendono il rifacimento dell’impianto termico, l’obbligo è fissato al 40%.
Per le ristrutturazioni di secondo livello, che coinvolgono più del 25% della superficie disperdente, e per la sostituzione dell’impianto termico, la quota richiesta è del 15%. In quest’ultimo caso il calcolo riguarda i consumi per la climatizzazione e non include l’acqua calda sanitaria. Le soglie dovranno essere aggiornate periodicamente, almeno ogni cinque anni, rendendo l’adempimento un elemento stabile della progettazione edilizia.
La normativa non impone un’unica soluzione tecnica: sono indicati pannelli fotovoltaici, solare termico, pompe di calore e impianti geotermici. La scelta dipenderà dalle caratteristiche dell’edificio e dall’intervento programmato. Panorama, nell’approfondimento firmato da Cristina Colli, evidenzia inoltre limiti più severi sulle emissioni di particolato per chi sostituisce gas o Gpl con un generatore a pellet.
Impatto su caldaie, pellet e progettazione
Il cambiamento più immediato riguarda chi considera la sostituzione della caldaia un intervento circoscritto: dal 3 agosto anche questa scelta potrà richiedere una verifica della quota rinnovabile. Secondo la Repubblica, vengono meno anche i bonus fiscali per il passaggio dal gas al pellet. Il quadro spinge quindi proprietari, tecnici e imprese a valutare prima dei lavori non solo il costo dell’impianto, ma anche la conformità edilizia ed energetica.
La conseguenza futura è una maggiore integrazione tra progettazione dell’involucro, impianti e fonti pulite. Per gli interventi soggetti alle nuove soglie, rinviare tali verifiche alla fase finale potrebbe rendere più complessa la presentazione delle pratiche. La pianificazione preventiva diventa perciò decisiva per evitare soluzioni non compatibili con i requisiti richiesti.
FAQ
Da quando valgono i nuovi obblighi?
Sì: le nuove regole entrano in vigore dal 3 agosto 2026, con il recepimento italiano della direttiva europea RED III.
Quali lavori devono usare fonti rinnovabili?
Sì: sono coinvolte nuove costruzioni, ristrutturazioni di primo e secondo livello e, in alcuni casi, la sostituzione dell’impianto termico.
Qual è la soglia per sostituire la caldaia?
Sì: per la sostituzione dell’impianto termico è richiesta una quota minima del 15% di rinnovabili sui consumi di climatizzazione.
Quali impianti possono rispettare l’obbligo?
Sì: fotovoltaico, solare termico, pompe di calore e geotermia sono tra le tecnologie indicate per contribuire alla copertura richiesta.
Come sono state verificate queste informazioni?
Sì. Il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Panorama e la Repubblica.




