La notizia in sintesi
- Inps amplia i casi equiparati al ricovero per l’indennità di malattia.
- Dal 16 giugno rientrano anche day hospital e prestazioni ambulatoriali complesse.
- Inclusi Rsa, hospice, osservazione breve e alcune strutture psichiatriche accreditate.
- Serve documentazione sanitaria corretta trasmessa tramite canali telematici Inps.
(Riassunto generato con AI)
Indennità di malattia, cosa cambia con le nuove regole Inps
Inps ha aggiornato le regole sull’indennità di malattia, estendendo il trattamento previsto per il ricovero ospedaliero a una serie di prestazioni sanitarie che non coincidono con il ricovero tradizionale ma impediscono comunque di lavorare. Il chiarimento riguarda l’Italia e si applica, dal 16 giugno in poi, a diverse tipologie di cure e permanenze in strutture sanitarie.
L’intervento risponde ai nuovi modelli organizzativi del Servizio sanitario nazionale e punta a rendere più uniforme la tutela economica dei lavoratori. In concreto, il principio fissato dall’Istituto è che alcune attività sanitarie, per complessità terapeutica o organizzativa, devono essere trattate come day hospital o come ricovero sotto il profilo dell’indennità.
La novità ha effetti pratici sia per chi accede a percorsi diagnostici o terapeutici complessi sia per chi deve dimostrare correttamente il proprio diritto alla prestazione. Il nodo centrale è la natura sanitaria della prestazione e la documentazione da trasmettere all’Istituto attraverso i canali telematici previsti.
Le prestazioni equiparate e i requisiti per ottenere il beneficio
Secondo i chiarimenti di Inps, dal 16 giugno devono essere considerate come day hospital, e quindi seguire il regime economico del ricovero, tutte le attività che impediscono lo svolgimento della normale attività lavorativa nella giornata di accesso alla struttura. Tra queste rientrano day service ambulatoriale, day surgery, macro attività ambulatoriale complessa, bassa intensità chirurgica, pacchetto ambulatoriale complesso e percorsi diagnostico terapeutici assistenziali.
L’equiparazione si estende anche alle permanenze in Rsa per motivi sanitari, agli hospice, ai ricoveri nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura, nelle strutture psichiatriche residenziali accreditate dal Servizio sanitario nazionale, nelle unità di riabilitazione intensiva ed estensiva e nei centri previsti dall’articolo 26 della legge n. 833 del 1978, purché in regime residenziale.
Lo stesso criterio vale per osservazione breve intensiva e degenza breve in pronto soccorso, considerate a tutti gli effetti ricovero ospedaliero anche quando la permanenza dura alcuni giorni. Sono comprese anche le prestazioni particolarmente complesse erogate in day service presso le case della comunità, nelle comunità terapeutiche e nei centri per i disturbi alimentari, ma solo se operano con finalità sanitarie e rispettano requisiti precisi: medico responsabile, cartella clinica, Piano terapeutico individuale e accreditamento al Servizio sanitario nazionale.
Se questi elementi mancano, la permanenza non viene trattata come ricovero. In presenza di strutture prive di accreditamento sanitario o con funzione prevalentemente socio-educativa, il caso resta assimilato alla malattia comune. Questo comporta un regime diverso: serve il certificato medico e resta l’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità, anche presso la struttura ospitante.
Per ottenere l’indennità, la corretta trasmissione della documentazione sanitaria è decisiva. Nella malattia comune curata a casa serve il certificato telematico rilasciato dal medico curante o dalla struttura sanitaria competente. Quando invece la prestazione è equiparata al ricovero, il lavoratore deve disporre dell’attestazione di ricovero o del certificato di dimissione rilasciato dalla struttura sanitaria, con diagnosi ed elementi richiesti dalla normativa. La trasmissione deve avvenire tramite i canali telematici di Inps.
Resta inoltre indicato che il giorno delle dimissioni viene sempre indennizzato in misura piena. Mantengono il trattamento integrale anche i lavoratori con familiari a carico e, secondo i chiarimenti già forniti dall’Istituto, anche coloro che percepiscono l’Assegno unico con persone fiscalmente a carico.
Impatto pratico per lavoratori e strutture sanitarie
Il chiarimento di Inps ha un impatto immediato perché adegua la tutela economica all’evoluzione dell’assistenza sanitaria, sempre meno concentrata nel ricovero ordinario e sempre più distribuita tra percorsi complessi, residenzialità sanitaria e accessi programmati.
Per i lavoratori, la conseguenza principale è una maggiore certezza nell’inquadramento delle assenze legate a cure complesse. Per le strutture, invece, il punto decisivo è la capacità di rilasciare documentazione coerente con i requisiti richiesti, distinguendo con chiarezza tra finalità sanitarie e funzioni socio-educative. È su questa distinzione che si gioca il riconoscimento pieno dell’indennità.
FAQ
Chi beneficia delle nuove regole Inps?
Sì, ne beneficiano i lavoratori che effettuano prestazioni sanitarie equiparate al ricovero e che impediscono l’attività lavorativa.
Da quando si applica l’equiparazione?
Sì, l’equiparazione indicata da Inps si applica dal 16 giugno in poi per le prestazioni descritte.
Quali documenti servono per l’indennità?
Sì, serve il certificato telematico per malattia comune oppure attestazione di ricovero o dimissione per i casi equiparati.
Le strutture non accreditate valgono come ricovero?
No, senza accreditamento sanitario o con funzione socio-educativa prevalente la permanenza è trattata come malattia comune.
Qual è la fonte originale della notizia?
Sì, la fonte originale è derivata da un’elaborazione congiunta di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.



