Tassazione partecipate estere nuove regole operative sull’imposta sostitutiva CFC

Tassazione partecipate estere nuove regole operative sull’imposta sostitutiva CFC

1 Aprile 2026

Nuove regole sull’imposta sostitutiva CFC per le partecipate estere

Dal 31 marzo 2026, con un provvedimento firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone, cambiano le modalità di applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi delle CFC (Controlled Foreign Companies).
Le novità, attuative del decreto 84 del 2025, riguardano i soggetti residenti che controllano partecipate estere e possono optare per una tassazione forfetaria del 15% sull’utile contabile netto.

L’obiettivo del legislatore è semplificare il calcolo della tassazione effettiva estera delle CFC, riducendo oneri amministrativi e rischi di contenzioso, mantenendo però vincoli stringenti sulle condizioni di accesso all’opzione, sulla sua durata, sulla revoca e sulla decadenza automatica.

In sintesi:

  • Imposta sostitutiva CFC al 15% sull’utile contabile netto delle partecipate estere controllate.
  • Accesso solo con bilanci esteri revisionati e certificati e prevalenza di “passive income”.
  • Opzione triennale, rinnovabile automaticamente, esercitata nel quadro FC della dichiarazione.
  • Decadenza automatica se cessano controllo, passive income o revisione del bilancio.

Condizioni, esercizio e decadenza dell’opzione CFC

L’opzione per la tassazione separata sui redditi delle partecipate estere può essere esercitata solo dal soggetto controllante residente e solo se la CFC redige bilanci sottoposti a revisione e certificazione da soggetti autorizzati nello Stato estero.
Gli stessi bilanci devono essere utilizzati anche dal revisore del controllante italiano nelle proprie verifiche, a garanzia di affidabilità dei dati contabili.

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Inoltre, l’opzione è ammessa esclusivamente per CFC che producono oltre un terzo dei proventi sotto forma di “passive income” (interessi, dividendi, canoni e altri redditi passivi). Le due condizioni devono coesistere.
Quando i requisiti sono rispettati, il controllante esercita l’opzione compilando il quadro FC della dichiarazione dei redditi. Nel caso di controllo indiretto, il diritto di scelta spetta al controllante di ultimo livello.

L’opzione ha validità triennale, non è revocabile nel triennio e, in assenza di revoca espressa alla scadenza, si rinnova automaticamente per ulteriori tre anni. Durante la sua efficacia, si estende anche alle controllate acquisite successivamente che rispettano i requisiti, senza nuovo esercizio. L’opzione decade automaticamente se viene meno il controllo, la prevalenza di passive income o la revisione certificata del bilancio.

Calcolo dell’imposta sostitutiva e impatti operativi

La tassazione separata prevede un’aliquota fissa del 15% applicata all’utile netto risultante dal bilancio consolidato e, in mancanza, dal bilancio di esercizio della CFC.
Nel determinare la base imponibile non si considerano rettifiche, svalutazioni di attività e accantonamenti a fondi rischi e oneri, privilegiando un dato contabile “pulito” e facilmente verificabile.

L’importo dell’imposta sostitutiva è versato dal controllante in proporzione alla quota di partecipazione, diretta o indiretta. Se sono imputati utili di più controllate estere, il quadro FC deve indicare in modo separato ogni singola posizione.
L’imposta non è deducibile né ai fini delle imposte sui redditi né dell’Irap e segue le stesse scadenze previste per le imposte sui redditi. I relativi versamenti saranno effettuati con codici tributo dedicati, che l’Agenzia delle Entrate indicherà in una successiva risoluzione.

Prospettive applicative e impatti per gruppi internazionali

Le nuove regole sull’imposta sostitutiva CFC introducono un quadro più lineare per i gruppi con partecipate estere, ma richiedono una rigorosa governance dei bilanci locali e un monitoraggio costante della quota di passive income.

Nei prossimi anni, i controllanti dovranno valutare in modo strategico se aderire al regime opzionale, confrontando il 15% forfetario con la tassazione ordinaria CFC e analizzando l’evoluzione dei requisiti nelle singole giurisdizioni estere.

FAQ

Chi può optare per l’imposta sostitutiva sulle CFC estere?

Può optare il soggetto controllante residente in Italia che detiene partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società estere con bilanci revisionati e certificati.

Quanto si paga con l’imposta sostitutiva CFC?

Si paga un’imposta sostitutiva pari al 15% dell’utile contabile netto della controllata estera, determinato da bilancio consolidato o, in mancanza, da bilancio d’esercizio.

Come si esercita concretamente l’opzione CFC?

L’opzione si esercita compilando l’apposito quadro FC della dichiarazione dei redditi, valida per tre periodi d’imposta, rinnovabile automaticamente salvo revoca espressa.

Cosa accade se cessano i requisiti della CFC?

Avviene automaticamente la decadenza dall’opzione: perdita del controllo, assenza di passive income o mancata revisione certificata del bilancio fanno cessare il regime.

Quali sono le fonti informative di questo approfondimento?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.


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