La notizia in sintesi:
- Dal 1° giugno 2026 cambia l’iter per il riconoscimento dell’invalidità civile degli over 70.
- Per chi ha 70 anni, malattie croniche e ingravescenti si applica ancora il vecchio procedimento.
- Il medico certificatore decide il percorso, tramite nuove verifiche informatiche INPS.
- Con entrambe le condizioni servono certificato e domanda INPS entro 90 giorni, altrimenti basta il certificato.
(Riassunto generato con AI).
Invalidità civile over 70, cosa cambia dal 1° giugno 2026
Dal 1° giugno 2026 le domande di invalidità civile per persone di età pari o superiore a 70 anni seguiranno percorsi differenziati, in base all’età e al quadro clinico.
Le nuove istruzioni riguardano in particolare chi presenta malattie croniche e condizioni di salute destinate a peggiorare, con impatto sull’autonomia quotidiana.
Il cambiamento si applica su tutto il territorio nazionale, con regole specifiche nelle province dove è in corso la sperimentazione della riforma della disabilità avviata dal D. Lgs. n. 62/2024.
Il motivo di questa distinzione è tutelare maggiormente gli anziani più fragili, mantenendo per loro il sistema precedente mentre si completa la riforma complessiva delle politiche per la disabilità e la non autosufficienza.
Le indicazioni operative arrivano dal Messaggio INPS n. 1750 del 27 maggio 2026, rivolto ai medici certificatori e agli assistiti, e servono a chiarire chi rientra nel vecchio iter e chi, invece, sarà valutato con le nuove procedure digitali.
L’obiettivo è ridurre gli errori, velocizzare gli accertamenti e garantire continuità delle tutele economiche.
Quadro normativo, sperimentazione e ruolo centrale del medico
La disciplina è stata ridefinita dall’art. 4, comma 4-quater, del D.L. n. 19/2026, convertito nella L. n. 50/2026, che modifica l’art. 28, comma 7, del D. Lgs. n. 29/2024.
Per gli over 70 con patologie croniche e ingravescenti elencate dall’art. 27, comma 2, dello stesso decreto, l’accertamento di invalidità civile continua a seguire le regole anteriori alla riforma del D. Lgs. n. 62/2024, anche nelle province pilota.
La sperimentazione del nuovo sistema di valutazione della disabilità è stata rinviata al 1° gennaio 2027, con entrata a regime su tutto il territorio nazionale dal 1° gennaio 2028, secondo il D.L. n. 200/2025, convertito nella L. n. 26/2026.
Il certificato medico introduttivo resta il punto di partenza di ogni pratica.
Dopo l’inserimento del codice fiscale, la piattaforma INPS controlla automaticamente se il cittadino ha compiuto 70 anni alla data di presentazione.
Per gli ultra-settantenni nelle aree di sperimentazione, il medico certificatore deve indicare: la presenza di almeno una malattia cronica; l’esistenza di condizioni cliniche che, anche per l’età, comportano un progressivo declino funzionale e un concreto rischio di perdita dell’autonomia nelle attività essenziali della vita quotidiana.
Se entrambe le condizioni risultano barrate, il sistema indirizza al modello pre-riforma: il certificato non è sufficiente, occorre anche la domanda amministrativa di accertamento sanitario.
Se manca anche solo uno dei due requisiti, si apre invece il nuovo percorso di “valutazione di base” previsto dal D. Lgs. n. 62/2024, nel quale il solo certificato introduttivo è sufficiente per avviare il procedimento, senza ulteriore istanza amministrativa.
Domanda amministrativa, scadenze e impatto pratico per le famiglie
Quando il medico attesta sia la malattia cronica sia il rischio di peggioramento dell’autonomia, la domanda amministrativa rimane obbligatoria.
Il certificato deve essere collegato a una richiesta di accertamento sanitario per invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità o riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi della L. n. 104/1992.
Per gli over 70 il termine è stringente: la domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data del certificato, pena la necessità di un nuovo certificato.
L’invio può avvenire tramite i servizi telematici INPS con SPID, CIE o CNS, oppure tramite patronati e associazioni di categoria abilitati, che restano un presidio fondamentale per anziani e caregiver.
Possono presentare l’istanza anche soggetti autorizzati, come il tutore, l’amministratore di sostegno o chi esercita la responsabilità genitoriale, quando la persona interessata non è in grado di provvedere.
Se il medico seleziona una sola condizione o nessuna, il certificato introduttivo è sufficiente per avviare il procedimento, in base all’art. 8 del D. Lgs. n. 62/2024, senza necessità di ulteriore domanda.
Nei territori non coinvolti nella sperimentazione continuano a valere le regole tradizionali per tutti, a prescindere dall’età.
Nelle province pilota, invece, l’invalidità civile degli over 70 diventa un caso particolare: la combinazione tra età, cronicità e rischio di perdita dell’autonomia determina se restare nel vecchio iter o accedere al nuovo modello.
In ogni scenario il ruolo del medico è decisivo nel tracciare il percorso corretto, mentre famiglie e assistiti devono prestare particolare attenzione al rispetto dei termini e alla scelta del canale di presentazione.
FAQ
Da quando cambiano le regole per l’invalidità civile over 70?
Entrano in vigore dal 1° giugno 2026, in attuazione del Messaggio INPS n. 1750/2026 e delle norme collegate alla riforma.
Quando l’over 70 segue ancora la vecchia procedura INPS?
Avviene quando il medico certificatore attesta contemporaneamente una malattia cronica e un rischio di progressivo peggioramento dell’autonomia personale.
Entro quanto va presentata la domanda amministrativa INPS?
Va presentata tassativamente entro 90 giorni dal rilascio del certificato introduttivo, altrimenti occorre un nuovo certificato medico.
È possibile farsi assistere da patronato o amministratore di sostegno?
Sì, è espressamente previsto l’intervento di patronati, associazioni di categoria, tutori e amministratori di sostegno per presentare le istanze.
Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione normativa?
È stata elaborata congiuntamente da fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.



