La notizia in sintesi
- Il Garante Privacy ribadisce: foto di minori under 14 online solo con consenso di entrambi i genitori.
- Accolto il reclamo di un padre contro l’ex moglie per immagini dei figli pubblicate su Facebook.
- La finalità affettiva non basta: anche profili privati e poche foto possono comportare diffusione a terzi.
- Alla madre vietata la pubblicazione senza doppio consenso, con ammonimento per violazione della normativa privacy.
Riassunto generato con AI
Il consenso di entrambi i genitori per le immagini dei minori
Per i minori di 14 anni, in Italia, la pubblicazione di immagini sui social da parte dei genitori richiede il consenso preventivo di entrambi: lo ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali intervenendo sul caso sollevato da un padre contro l’ex moglie per foto dei figli diffuse online, soprattutto su Facebook. La regola vale perché quelle immagini sono dati personali e la loro condivisione costituisce un trattamento soggetto alla normativa privacy. Solo al compimento dei 14 anni il minore può decidere autonomamente sulla diffusione delle proprie foto sul web.
Secondo l’Autorità, “i minori meritano una tutela rafforzata” e non basta invocare una finalità affettiva per pubblicare contenuti che possono circolare oltre il controllo familiare. Il doppio consenso serve proprio a prevenire rischi di esposizione indebita, abuso dell’immagine e compromissione della futura autodeterminazione digitale dei figli.
Il provvedimento del Garante e il contesto della vicenda
Nel caso esaminato, il reclamo del padre ha portato il Garante per la protezione dei dati personali ad accertare che le fotografie dei figli minori erano state pubblicate dall’ex moglie senza l’assenso dell’altro genitore. L’Autorità ha quindi qualificato la condotta come trattamento illecito di dati personali, richiamando il principio secondo cui l’immagine di un minore non può essere gestita unilateralmente da uno solo dei genitori. Il passaggio è rilevante perché trasforma una prassi molto diffusa sui social in una questione giuridica precisa, con effetti immediati.
Il provvedimento adottato vieta alla madre di continuare a pubblicare immagini dei figli sui social senza il consenso di entrambi e contiene anche un ammonimento formale per violazione della normativa privacy. Per il Garante non contano né il carattere familiare dei post né il fatto che il profilo fosse destinato a una cerchia ristretta di contatti. “I contenuti online possono essere ulteriormente diffusi e resi visibili a terzi”, ha ricordato l’Autorità.
Il contesto è quello dello sharenting, fenomeno sempre più osservato anche in Italia, dove la condivisione di foto dei figli da parte degli adulti può entrare in conflitto con privacy, sicurezza e diritto del minore a costruire in futuro una propria identità digitale.
Le conseguenze della decisione e cosa cambia sui social
La decisione del Garante può incidere subito sulle abitudini di famiglie separate, scuole, società sportive e creator che condividono immagini di bambini su Facebook, Instagram e altre piattaforme. In caso di disaccordo tra i genitori, il rischio non è solo la rimozione dei contenuti, ma anche nuovi reclami privacy e possibili contenziosi civili legati all’interesse del minore. “La finalità affettiva”, ormai, non è più uno scudo sufficiente.
Il precedente potrebbe spingere i social a rafforzare strumenti di segnalazione e verifica sul consenso, mentre cresce il tema dell’eredità digitale dei figli: foto pubblicate oggi possono riemergere domani in contesti imprevedibili.
Domande frequenti
Serve sempre il consenso di entrambi i genitori?
Sì, per i minori di 14 anni la pubblicazione sui social richiede il consenso preventivo di entrambi i genitori, anche se le immagini vengono condivise da uno solo sui propri profili personali.
Cosa succede se un genitore pubblica foto senza accordo?
Sì, il genitore contrario può presentare reclamo al Garante Privacy, che può ordinare lo stop alle pubblicazioni, disporre la rimozione dei contenuti e adottare un ammonimento per violazione della privacy.
Un profilo privato su Facebook basta a evitare problemi?
No, un profilo privato non elimina il rischio: le immagini possono essere salvate, inoltrate o rese visibili a terzi, quindi la base giuridica del consenso resta necessaria.
Dai 14 anni il minore può decidere da solo?
Sì, dal compimento dei 14 anni la normativa italiana riconosce al minore la facoltà di decidere autonomamente sulla diffusione online delle proprie immagini.
Qual è la fonte originale della notizia rielaborata?
Sì, la fonte originale dell’articolo deriva da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it ed Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.



