Congedo parentale straordinario per malattia figli aumentano i giorni ma non pagati

Congedo parentale straordinario per malattia figli aumentano i giorni ma non pagati

12 Marzo 2026

Congedo per malattia del figlio 2026: cosa cambia davvero per le famiglie

Dal 1° gennaio 2026, con la Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025), i genitori lavoratori in Italia dispongono di più giorni di assenza per malattia dei figli. Il nuovo congedo, previsto dall’art. 1, comma 220, ridefinisce l’art. 47, D. Lgs. n. 151/2001 e riguarda soprattutto i figli tra 3 e 14 anni.
Le novità interessano in particolare i genitori biologici che lavorano nel settore pubblico o privato e devono gestire le cure dei figli malati. L’obiettivo dichiarato del legislatore è rafforzare la conciliazione tra lavoro e vita familiare, ma la riforma lascia irrisolte criticità economiche, previdenziali e una disparità di trattamento per i genitori adottivi o affidatari.

In sintesi:

  • Per i figli 3-14 anni i giorni di congedo annuale raddoppiano da 5 a 10.
  • Restano illimitate le assenze per malattia fino ai 3 anni di età.
  • Il congedo continua a non essere retribuito e ha copertura figurativa solo parziale.
  • Norme su adozioni e affidamenti restano disallineate rispetto ai genitori biologici.

Nuovi limiti di età, giorni disponibili e coperture previdenziali

L’art. 1, comma 220, L. n. 199/2025 modifica il congedo per malattia del figlio intervenendo sull’art. 47, comma 2, D. Lgs. n. 151/2001. Per i figli di età pari o superiore a 3 anni, i giorni annui di assenza per ogni genitore passano da 5 a 10.
Contestualmente, il limite massimo di età del minore per utilizzare il congedo viene innalzato da 8 a 14 anni, riconoscendo che i bisogni di cura familiare non si esauriscono nella prima infanzia. Per i bambini da 0 a 3 anni resta confermata l’assenza di un tetto numerico: i giorni di congedo sono illimitati, nel rispetto delle condizioni di legge e della certificazione medica.
Dal punto di vista economico, però, nulla cambia: l’art. 48, D. Lgs. n. 151/2001 continua a escludere ogni retribuzione per tali periodi, che non vanno confusi né con i permessi legge 104 né con il congedo straordinario.

Sul piano previdenziale, l’art. 49, D. Lgs. n. 151/2001 mantiene la contribuzione figurativa piena solo fino al compimento dei 3 anni del figlio. Per la fascia 3-8 anni continua ad applicarsi l’art. 35, comma 2, con accredito figurativo calcolato sul 200% del massimale dell’assegno sociale, integrabile tramite riscatto ex art. 13, L. n. 1338/1962.
Il nuovo limite a 14 anni non è però accompagnato da analoga estensione della copertura figurativa: per i periodi dai 8 ai 14 anni il congedo è fruibile, ma senza accredito contributivo. Ne deriva uno scollamento tra ampliamento formale del diritto all’assenza e reale tutela previdenziale a lungo termine.

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Adozioni, affidamenti e necessità di un intervento correttivo organico

La principale criticità sistemica nasce dal mancato allineamento dell’art. 50, D. Lgs. n. 151/2001, che disciplina il congedo per malattia del figlio per i genitori adottivi e affidatari. La riforma interviene solo sull’art. 47, lasciando invariati i riferimenti anagrafici e temporali previsti per le adozioni e gli affidamenti.
Per i genitori biologici, il nuovo quadro riconosce 10 giorni annui di congedo per malattia del figlio tra i 3 e i 14 anni. Per i genitori adottivi o affidatari, invece, l’art. 50, comma 2, continua a far riferimento a limiti che, interpretati letteralmente, si fermano all’ottavo anno di età del minore.
In questo modo, nella fascia 8-14 anni il genitore biologico conserva un diritto pieno all’assenza, mentre l’adottivo o affidatario rischia di esserne escluso, nonostante percorsi educativi spesso più complessi e delicati. Rimane inoltre il comma 3 dell’art. 50, che consente l’utilizzo dei permessi nei primi 3 anni dall’ingresso in famiglia dei minori tra 6 e 12 anni, disposizione che oggi appare poco coerente con il nuovo limite generale dei 14 anni e con il vecchio tetto degli 8 anni ancora formalmente presente.
Alla luce di queste incongruenze, la riforma 2026 rappresenta un progresso sul piano quantitativo dei giorni disponibili, ma lascia irrisolte importanti disparità di trattamento e nodi previdenziali. È verosimile che, anche per evitare contenziosi, sarà necessario un ulteriore intervento legislativo di coordinamento, capace di estendere in modo uniforme diritti e coperture a tutte le tipologie di famiglia.

FAQ

Quanti giorni di congedo per malattia del figlio spettano nel 2026?

Nel 2026 spettano giorni illimitati fino ai 3 anni del figlio e 10 giorni annui per ciascun genitore tra 3 e 14 anni.

Il congedo per malattia del figlio nel 2026 è retribuito?

No, il congedo per malattia del figlio resta privo di retribuzione, secondo l’art. 48 del D. Lgs. n. 151/2001, salvo diversi trattamenti contrattuali aziendali.

Che copertura contributiva è prevista per il congedo nel 2026?

La copertura figurativa è piena fino ai 3 anni del figlio, ridotta tra 3 e 8 anni, assente tra 8 e 14 anni, salvo riscatto.

I genitori adottivi hanno gli stessi diritti dei biologici sul congedo?

Attualmente no, perché l’art. 50 D. Lgs. n. 151/2001 resta fermo al limite degli 8 anni, generando minori tutele rispetto ai biologici.

Da quali fonti è stata ricavata e rielaborata questa analisi normativa?

Questa analisi è stata elaborata dalla Redazione sulla base di una lettura congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.


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