Chiara Ferragni prosciolta nel Pandoro Gate, pubblicità ingannevole ma nessun processo in tribunale
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Pandoro Gate, perché Chiara Ferragni è stata prosciolta nonostante la pubblicità ingannevole
La decisione del Tribunale di Milano sul caso Pandoro Gate chiarisce che la pubblicità ingannevole c’è stata, ma non basterà per un processo penale a carico di Chiara Ferragni. Il 14 gennaio 2026 il giudice Ilio Mannucci Pacini ha prosciolto l’imprenditrice digitale e altri imputati dall’accusa di truffa aggravata relativa alle campagne web per il pandoro Pink Christmas e per le uova di Pasqua.
Secondo le motivazioni, manca l’aggravante della “minorata difesa” dei consumatori e dei circa 30 milioni di follower, contestata dal pm Cristian Barilli e dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco.
Il punto centrale: senza quella aggravante, e dopo la revoca delle querele da parte del Codacons, il giudice non può entrare nel merito penale della vicenda.
In sintesi:
- Il giudice di Milano riconosce la natura ingannevole delle campagne legate al Pandoro Gate.
- Chiara Ferragni è prosciolta: cade l’aggravante di minorata difesa dei consumatori.
- Le sanzioni restano solo sul piano amministrativo ed economico, non penale.
- Il caso ridefinisce i confini della responsabilità degli influencer in Italia.
Le motivazioni puntualizzano che la pubblicità sui prodotti dolciari collegati a iniziative solidali presentava profili “decettivi”, in linea con quanto già stabilito dall’Agcom.
Gli imputati hanno però già subito conseguenze economiche: procedimento davanti all’autorità di vigilanza, pagamento delle relative sanzioni e risarcimenti al Codacons, che hanno portato alla revoca delle querele.
In assenza dell’aggravante di approfittamento della presunta vulnerabilità dei follower, il reato contestato – truffa aggravata – non è più sostenibile. Per questo il Tribunale ha dichiarato il non luogo a procedere, cristallizzando la vicenda sul piano amministrativo e civilistico, senza ulteriore scrutinio penale sui meccanismi di comunicazione commerciale usati dall’influencer e dai partner.
Perché l’aggravante sui follower non regge per il giudice
Nelle motivazioni, il giudice esclude che il solo numero di destinatari online possa fondare l’aggravante di “minorata difesa”.
Ricorda che prima dei social esistevano – ed esistono – le campagne televisive, mai considerate di per sé idonee a integrare automaticamente tale aggravante solo per l’ampiezza del pubblico raggiunto.
Manca inoltre una prova decisiva: non è stato dimostrato chi fossero gli acquirenti dei prodotti, se fossero follower di Chiara Ferragni, né se versassero in una effettiva condizione di vulnerabilità o di “acritica adesione” ai suoi consigli.
Secondo il giudice è “opinabile” che il consumatore riponga una fiducia incondizionata in tali “consigli per gli acquisti”.
Dal punto di vista formale, viene richiamato un elemento chiave per il diritto della pubblicità digitale: i contenuti incriminati su Instagram riportavano l’indicazione di contenuto sponsorizzato e l’hashtag obbligatorio per legge, destinato a rendere trasparente il rapporto commerciale tra influencer e brand.
Questo livello minimo di trasparenza, unito all’assenza di prova sulla vulnerabilità del pubblico, impedisce di qualificare i follower come soggetti strutturalmente “indifesi” ai fini dell’aggravante penale.
Cosa cambia ora per influencer marketing e tutela dei consumatori
La decisione di Milano traccia un confine netto: la pubblicità ingannevole via social è sanzionabile, ma non automaticamente penalmente rilevante.
Per gli influencer, il caso Chiara Ferragni conferma l’obbligo di etichettare in modo chiaro i contenuti sponsorizzati e di evitare messaggi che possano risultare decettivi, specie quando si richiamano cause benefiche.
Per i consumatori, il precedente giudiziario indica che la tutela più efficace resta oggi sul terreno amministrativo (autorità indipendenti) e civilistico, più che su quello penale.
Il dibattito normativo, tuttavia, è destinato a proseguire: la pressione dell’opinione pubblica sul ruolo degli influencer potrebbe spingere il legislatore a definire meglio quando la forza economica e reputazionale di un profilo social integra una vera situazione di “minorata difesa”.
FAQ
Cosa ha stabilito il giudice nel caso Pandoro Gate Ferragni?
Il Tribunale di Milano ha riconosciuto pubblicità ingannevole ma ha prosciolto Chiara Ferragni dall’accusa di truffa aggravata per assenza dell’aggravante.
Chiara Ferragni dovrà affrontare altri processi penali sul Pandoro Gate?
No, il non luogo a procedere chiude il fronte penale su questa vicenda specifica, restando solo le conseguenze economiche e reputazionali.
Le multe Agcom e i risarcimenti al Codacons restano validi?
Sì, restano pienamente efficaci le sanzioni amministrative dell’Agcom e i risarcimenti versati al Codacons, già contabilizzati dagli imputati.
Gli hashtag di contenuto sponsorizzato tutelano davvero gli influencer?
Sì, indicano trasparenza sul rapporto commerciale, ma non esonerano dall’obbligo di evitare messaggi ingannevoli o fuorvianti verso i consumatori.
Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul caso Ferragni?
L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

