Spese sanitarie in Italia stop definitivo alla fatturazione elettronica obbligatoria come cambia da oggi

Il divieto permanente di fatturazione elettronica per le spese sanitarie
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Il divieto permanente di fatturazione elettronica per le spese sanitarie rappresenta una svolta significativa nel quadro normativo italiano, rafforzando la tutela della privacy in ambito sanitario. A seguito dell’approvazione definitiva del Decreto Legge correttivo il 4 giugno 2025, il divieto di trasmissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI) per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche diventa definitivo, eliminando la necessità di proroghe annuali che avevano caratterizzato le norme precedenti. Questa misura si fonda su disposizioni già presenti nei decreti legislativi n. 119/2018 e n. 135/2018, riconoscendo il dato sanitario come sensibilissimo e meritevole di particolare protezione. Di conseguenza, le fatture relative a prestazioni sanitarie verso soggetti privati devono essere emesse esclusivamente in formato cartaceo o in modalità elettronica ma fuori dal circuito SdI, conformemente all’indirizzo interpretativo della circolare AE n. 14/E del 2019. Questa stabilizzazione normativa è volta a consolidare un sistema che garantisca la riservatezza delle informazioni cliniche, limitando la circolazione digitale dei dati sanitari attraverso canali standardizzati e tracciabili.
Modalità di emissione delle fatture sanitarie dopo il decreto correttivo
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Le nuove disposizioni impongono precise regole operative per gli operatori sanitari nella gestione della fatturazione. Le fatture relative a prestazioni effettuate a persone fisiche non possono più transitare attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Pertanto, è obbligatorio emettere tali documenti in formato cartaceo oppure in formato elettronico ma esclusivamente con modalità dirette, senza passaggio tramite SdI, così da preservare la riservatezza dei dati sanitari sensibili. Rimane obbligatorietà di fatturazione elettronica tramite SdI solo per le prestazioni rese a soggetti giuridici, come associazioni sportive o enti, sempre evitando di indicare informazioni che possano identificare direttamente il paziente o l’atleta, come chiarito dall’interpello n. 307 del 2019.
Nei casi di prestazioni ibride, nelle quali viene fornita una componente sanitaria e una non sanitaria, la fattura deve essere “sdoppiata”: la quota sanitaria è esclusa dal passaggio via SdI, mentre quella non sanitaria può essere trasmessa elettronicamente se priva di dati sensibili. Da ultimo, per le fatture relative a ricoveri o degenze, è confermato il divieto di fatturazione elettronica tramite SdI anche se il documento non riporta esplicitamente il motivo del ricovero, imponendo quindi un’emissione esclusivamente cartacea o elettronica fuori dal sistema SdI.
Invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria: nuove scadenze e semplificazioni
L’aggiornamento normativo introdotto dal Decreto Correttivo ha determinato una significativa semplificazione negli adempimenti relativi all’invio dei dati sulle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (TS). D’ora in avanti, l’obbligo di trasmettere le informazioni non sarà più semestrale, bensì annuale, con una sola comunicazione da effettuarsi presumibilmente entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, come verrà precisato da un decreto ministeriale del MEF. Questa nuova cadenza unica riduce gli oneri amministrativi e ottimizza il monitoraggio fiscale delle spese sanitarie sostenute dai cittadini, mantenendo intatta la tempestività e completezza dei dati. La misura favorisce anche una migliore programmazione da parte degli operatori sanitari e degli intermediari fiscali coinvolti, eliminando la duplicazione di invii e la complessità dell’adempimento semestrale. Il passaggio a un unico flusso annuale non modifica invece le modalità di acquisizione e di elaborazione dei dati, che continueranno a essere gestiti dal Sistema TS nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy e sulla protezione dei dati personali.
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