Rottamazione quinquies blocca le sentenze non definitive: ecco cosa rischi e come tutelarti
Indice dei Contenuti:
Ambito di applicazione e novità della rottamazione quinquies
Rottamazione quinquies introduce una nuova finestra di definizione agevolata per i debiti iscritti a ruolo, incardinata nella legge di bilancio 2026 e modellata sulle precedenti edizioni, con paletti più chiari su adesione, pagamenti e contenziosi. L’obiettivo operativo è favorire la regolarizzazione delle pendenze in un perimetro procedurale rigoroso e sostenibile per il contribuente.
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Rientrano nell’ambito i carichi affidati alla riscossione per i quali è possibile richiedere lo stralcio di sanzioni e interessi secondo schema agevolato, fermo restando l’obbligo di versare l’imposta e gli oneri dovuti. L’accesso passa esclusivamente dai canali telematici dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con istanza unica che ricomprende i carichi selezionati e l’eventuale presenza di cause pendenti collegate.
Elemento distintivo è la strutturazione dei piani: saldo in unica soluzione oppure rateizzazione fino a 54 scadenze bimestrali, con interessi legali al 3% annuo applicati dal 1° agosto 2026 sui soli importi dilazionati. La misura non opera in automatico: l’esito formale dell’istanza, comunicato dall’ente di riscossione, determina importi e calendario vincolanti per l’adesione.
Novità sensibile sul fronte del contenzioso: l’istanza integra l’impegno a rinunciare ai giudizi relativi ai carichi inclusi; la sospensione processuale scatta con la presentazione e la definizione si perfeziona con il primo pagamento, incidendo direttamente sull’efficacia delle decisioni non definitive rese nei procedimenti interessati.
FAQ
- Che cos’è la rottamazione quinquies? Una definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo prevista dalla legge di bilancio 2026.
- Quali debiti rientrano? I carichi affidati alla riscossione selezionati in domanda, con esclusione degli importi non definibili per legge.
- Come si presenta la domanda? Solo online tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
- Quali sono le opzioni di pagamento? Unica soluzione o fino a 54 rate bimestrali con interessi legali dal 1° agosto 2026.
- Serve rinunciare ai giudizi pendenti? Sì, per i carichi inclusi è richiesta la rinuncia formale con effetti sospensivi.
- Quando si perfeziona la definizione? Con il versamento della prima rata o dell’importo unico comunicato dall’ente di riscossione.
- Fonte giornalistica di riferimento? Sintesi redazionale basata su contenuti informativi ispirati all’articolo fornito in traccia.
Stop ai giudizi: sospensione ed estinzione delle sentenze non definitive
La presentazione dell’istanza di rottamazione quinquies comporta l’indicazione dei contenziosi collegati ai carichi inseriti e l’assunzione dell’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti. Con il deposito della domanda, i procedimenti sono sospesi fino all’esito dei primi versamenti, evitando pronunce che possano interferire con la definizione agevolata.
Il perfezionamento avviene con il pagamento dell’importo unico o della prima rata: da quel momento il giudice dichiara l’estinzione d’ufficio, sulla base della documentazione prodotta dall’interessato o dall’ente di riscossione. Le parti non devono compiere ulteriori adempimenti processuali oltre alla prova del versamento, che costituisce il presupposto per la chiusura della lite.
La conseguenza più rilevante riguarda l’efficacia delle decisioni non definitive: ordinanze e sentenze di merito non passate in giudicato perdono effetto, venendo travolte dall’estinzione del processo. Restano salve le pronunce definitive già coperte da giudicato, che non sono incise dall’adesione. L’assetto così delineato concentra l’effetto “stop” sui procedimenti in corso, riducendo incertezza e oneri contenziosi.
In caso di mancato perfezionamento, la sospensione cessa e il processo riprende secondo le regole ordinarie, con ripristino degli atti e delle posizioni processuali pregresse. È quindi cruciale coordinare tempi di domanda e pagamenti per evitare riattivazioni del giudizio e la conseguente perdita dei benefici connessi alla definizione agevolata.
Scadenze, pagamenti e cause di decadenza
La richiesta di adesione alla rottamazione quinquies va presentata entro il 30 aprile 2026 tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. L’esito formale dell’istanza sarà comunicato entro il 30 giugno 2026, con indicazione di importi, accoglimento totale o parziale e piano applicabile.
Il versamento in unica soluzione o la prima rata scade il 31 luglio 2026. In caso di rateizzazione, sono previste fino a 54 rate bimestrali; dal 1° agosto 2026 si applicano interessi al 3% annuo sui soli importi dilazionati. Il calendario comunicato è vincolante e l’operatività della definizione decorre dal primo pagamento correttamente eseguito.
La decadenza è automatica se non si paga, anche parzialmente, l’importo unico o la prima rata. Si decade inoltre per il mancato pagamento, in tutto o in parte, di due rate anche non consecutive, nonché per l’omesso versamento dell’ultima scadenza. In caso di decadenza, tornano applicabili le regole ordinarie con ripristino degli importi originari e degli oneri connessi.
Il rispetto puntuale delle scadenze è determinante per mantenere i benefici, inclusa la sospensione dei giudizi collegati. Ritardi o errori di cassa compromettono l’agevolazione e riattivano le azioni di riscossione, con ripercussioni su interessi, sanzioni e contenzioso pendente.
FAQ
- Quando scade la domanda? Entro il 30 aprile 2026, esclusivamente online.
- Quando arriva l’esito? Entro il 30 giugno 2026 con importi e piano.
- Qual è la prima scadenza di pagamento? 31 luglio 2026 per saldo o prima rata.
- Quante rate sono previste? Fino a 54 bimestrali con interessi legali dal 1° agosto 2026.
- Quando si perde l’agevolazione? Mancato pagamento di prima rata/importo unico o di due rate anche non consecutive, o dell’ultima.
- Cosa accade in caso di decadenza? Ripristino delle regole ordinarie e degli importi originari.
- Fonte giornalistica citata? Sintesi redazionale ispirata al testo fornito in traccia come riferimento informativo.




