Protezione internazionale, aggiornata la lista dei Paesi di origine sicuri
Il nuovo decreto del MAECI. Se un Paese d’Origine è considerato “sicuro”, cambia la procedura d’asilo
Secondo il D.Lgsl. 25/2008, “uno Stato non appartenente all’Unione europea può essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione […] né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, ne’ pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l’eccezione di parti del territorio o di categorie di persone”.
Il cittadino di un Paese considerato sicuro può comunque chiedere e ottenere protezione internazionale in Italia. Ci sono, però, differenze nella procedura rispetto ai cittadini di altri Paesi, come l’esame prioritario della domanda e la possibilità che questa sia dichiarata manifestamente infondata se il richiedete non invoca “gravi motivi” per considerare la sua permanenza in quel Paese non sicura a causa della situazione particolare.
Il decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha aggiornato, ampliandola, la lista dei Paesi di origine sicuri per i richiedenti protezione internazionale.
Albania;
Algeria;
Bangladesh;*
Bosnia-Erzegovina;
Camerun;*
Capo Verde;
Colombia;*
Costa d’Avorio;
Egitto;*
Gambia;
Georgia;
Ghana;
Kosovo;
Macedonia del Nord;
Marocco;
Montenegro;
Nigeria;
Perù;*
Senegal;
Serbia;
Sri Lanka;*
Tunisia.
(*Paesi non presenti nella lista precedente. L’inclusione nella lista non ha effetto sulle domande di protezione internazionale presentate prima dell’adozione del decreto)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE. DECRETO 7 maggio 2024 Aggiornamento della lista dei Paesi di origine sicuri prevista dall’articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. (24A02369) (GU Serie Generale n.105 del 07-05-2024)