NASpI 2025 nuove regole INPS guida completa aggiornamenti e modifiche ufficiali circolare 98

Nuovo requisito di contribuzione per l’accesso alla NASpI
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La NASpI 2025 introduce un’importante novità riguardante il requisito contributivo necessario per accedere all’indennità di disoccupazione. A partire dal 1° gennaio 2025, in caso di perdita del lavoro per licenziamento successiva a dimissioni volontarie o risoluzione consensuale intervenute entro i 12 mesi precedenti, il lavoratore deve dimostrare di aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione nel nuovo rapporto di lavoro intercorso tra le due cessazioni. Questo requisito si pone come filtro antielusivo, volto a contrastare la pratica delle assunzioni di comodo finalizzate esclusivamente al riottenimento della NASpI.
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L’INPS ha chiarito che queste 13 settimane contributive devono riferirsi esclusivamente al periodo compreso tra la cessazione volontaria e quella involontaria, escludendo quindi dal conteggio il normale quadriennio di osservazione previsto per la NASpI.
Il requisito di contribuzione non modifica né la misura dell’indennità né la sua durata, che continuano a essere calcolate secondo i parametri ordinari previsti dal D.Lgs. 22/2015. Tuttavia, senza il possesso delle 13 settimane richieste la domanda di NASpI viene respinta, segnando un cambio sostanziale rispetto alle modalità precedenti di accesso.
In termini pratici, per presentare domanda di NASpI in queste situazioni, sarà quindi indispensabile verificare che la documentazione contributiva relativa al nuovo impiego dimostri la maturazione di almeno tredici settimane coperte da contribuzione effettiva o figurativa entro l’arco temporale delimitato dai due rapporti di lavoro.
Eccezioni e casi particolari esclusi dal filtro antielusione
La normativa che introduce il nuovo requisito contributivo per l’accesso alla NASpI prevede specifiche eccezioni che escludono alcune fattispecie dal filtro antielusione applicato dall’INPS. Restano pertanto escluse da tale controllo le dimissioni per giusta causa, ovvero quelle motivate da ragioni gravi riconosciute dalla giurisprudenza come legittime per il lavoratore a interrompere il rapporto di lavoro.
Analogamente, non si applica il requisito delle 13 settimane per le dimissioni presentate durante il periodo di tutela della maternità o paternità previsto dall’articolo 55 del D.Lgs. 151/2001, così come per le risoluzioni consensuali stipulate nell’ambito di procedure di conciliazione ex articolo 7 della legge 604/1966. Queste situazioni mantengono quindi l’accesso alla NASpI secondo le regole tradizionali.
Inoltre, rientrano tra le eccezioni anche le risoluzioni consensuali collegate al rifiuto di trasferimenti lavorativi su distanze superiori a 50 chilometri o a tempi di percorrenza superiori a 80 minuti, in quanto tali motivazioni sono considerate legittime cause di cessazione del rapporto.
È fondamentale sottolineare come queste esclusioni siano state previste per tutelare specifiche categorie di lavoratori in situazioni di particolare vulnerabilità, evitando che il filtro antielusione limiti ingiustamente l’accesso alla prestazione di disoccupazione.
In definitiva, la circolare n. 98/2025 dell’INPS chiarisce che il nuovo requisito di contribuzione non si applica nei casi sopra descritti, lasciando inalterate le modalità ordinarie di erogazione della NASpI e assicurando così un equilibrio tra contrasto agli abusi e tutela dei diritti effettivi dei lavoratori.
Calcolo, misura e durata della NASpI secondo la circolare n. 98/2025
La circolare INPS n. 98/2025 conferma che il recente intervento normativo modifica esclusivamente il criterio di accesso alla NASpI, senza incidere sulle regole di calcolo, misura e durata dell’indennità stessa. Pertanto, una volta verificato il possesso del requisito contributivo delle 13 settimane nei termini previsti, la determinazione dell’importo e del periodo di erogazione avviene secondo le disposizioni consolidate del D.Lgs. 22/2015.
L’indennità mensile corrisponde al 75% della retribuzione media mensile degli ultimi quattro anni, calcolata sulla base delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, entro un massimale stabilito annualmente dall’INPS. Dal sesto mese di fruizione, l’importo si riduce automaticamente del 3% mensile, mentre per i lavoratori con almeno 55 anni l’aliquota di decurtazione decorre dall’ottavo mese.
La durata dell’assegno è pari alla metà delle settimane contributive maturate negli ultimi quattro anni, mantenendo inalterato il criterio temporale anche per le prestazioni richieste nel 2025 o negli anni successivi, salvo diverse modifiche legislative future.
La circolare specifica inoltre che i periodi utili ai fini della NASpI comprendono anche fasi di contribuzione figurativa, quali maternità, congedo parentale e, se spettanti, le giornate agricole convertite in settimane contributive. Rimangono quindi validi tutti gli istituti che consentono di attestare il diritto all’indennità senza diminuire la base contributiva utile al calcolo.
In sintesi, il nuovo filtro operato dall’INPS riguarda solo il possesso delle 13 settimane di contribuzione tra dimissioni e nuova perdita involontaria del lavoro, mentre la misura economica e la durata del trattamento continuano a seguire le regole ordinarie, garantendo così stabilità agli importi riconosciuti e certezza delle modalità di calcolo per i percettori di NASpI.
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