Autovelox, dal 12 luglio nuove regole: multe valide solo con dispositivi conformi

13 Luglio 2026

La notizia in sintesi

  • Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti regola gli autovelox dal 12 luglio.
  • Validi solo strumenti omologati, registrati, tarati e impiegati secondo le norme.
  • Le sanzioni precedenti non vengono annullate automaticamente dal nuovo provvedimento.
  • Restano possibili ricorsi entro termini diversi davanti a prefetto o giudice di pace.

Riassunto generato con AI

Nuove regole per gli autovelox italiani

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso operative dal 12 luglio le nuove procedure per omologazione, verifica e taratura degli autovelox in Italia. Il decreto interviene dopo anni di vuoto regolatorio e contenziosi, aggravati dalle pronunce della Corte di Cassazione che dal 2024 hanno distinto nettamente l’approvazione dall’omologazione.

La novità riguarda enti locali, gestori delle strade e automobilisti: possono essere utilizzati per rilevare e sanzionare l’eccesso di velocità soltanto gli apparecchi che rispettano tutti i requisiti previsti. L’obiettivo dichiarato è uniformare i controlli, rendere verificabile la regolarità tecnica dei dispositivi e limitare l’impiego di strumenti privi dei presupposti richiesti.

Il provvedimento non cancella automaticamente le multe già emesse. La data dell’infrazione resta centrale: per le violazioni precedenti all’entrata in vigore continuano a valere le regole applicabili al momento dell’accertamento e gli eventuali vizi già contestabili.

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Omologazione, banca dati e taratura

Il decreto colma una lacuna che risaliva all’entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada: la legge richiedeva apparecchi “debitamente omologati”, ma mancavano per lungo tempo le procedure tecniche per farlo. In questo contesto, molti strumenti erano stati autorizzati con semplici decreti di approvazione.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 18 aprile 2024 e successive pronunce, ha affermato che approvazione e omologazione sono procedure diverse: la prima non sostituisce la seconda come prova dell’accertamento. Da qui l’aumento dei ricorsi e, in vari casi, la disattivazione cautelativa delle postazioni da parte dei Comuni.

Per una contestazione rilevata dal 12 luglio, l’apparecchio deve essere omologato, registrato nella banca dati del MIT, sottoposto a verifica iniziale e a taratura periodica almeno annuale. Deve inoltre essere collocato e utilizzato nel rispetto delle norme vigenti. Alla data indicata risultavano censiti 4.060 dispositivi e 3.150 rientravano nell’elenco degli strumenti omologati.

Il verbale deve consentire di identificare luogo, data, ora, velocità rilevata, limite applicato e tolleranza. Non ogni irregolarità formale comporta l’annullamento, ma la mancanza di requisiti sostanziali può essere valutata in sede di impugnazione.

Effetti sulle multe e sui ricorsi

Il nuovo quadro non opera retroattivamente: le sanzioni anteriori al 12 luglio non diventano nulle in blocco. Tuttavia, chi ha ricevuto un verbale può verificare l’omologazione, la taratura, la corretta installazione della postazione e il rispetto dei termini di notifica.

Il ricorso può essere presentato al giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica oppure al prefetto entro 60 giorni. Per gli accertamenti successivi all’entrata in vigore, l’indicazione del decreto di omologazione nel verbale diventa un elemento decisivo per ricostruire la regolarità del controllo.

FAQ

Da quando valgono le nuove regole?

Sì, le nuove procedure sono entrate in vigore dal 12 luglio e disciplinano omologazione, verifiche e taratura dei rilevatori di velocità.

Un autovelox approvato è automaticamente omologato?

No, approvazione e omologazione restano procedure giuridicamente distinte secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione.

Come verificare se un dispositivo è utilizzabile?

Sì, occorre controllare modello e registrazione nella banca dati del MIT, oltre alla documentazione su omologazione e taratura.

Quali sono i termini per contestare una multa?

Sì, il ricorso va presentato entro 30 giorni al giudice di pace o entro 60 giorni al prefetto, dalla notifica del verbale.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su Affaritaliani.it, Leggo, Quattroruote e QuiFinanza.

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