Selvaggia Lucarelli demolisce Chiara Ferragni prosciolta ma non assolta: pubblicità ingannevole e verità scomode
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Vicenda giudiziaria e motivazioni del proscioglimento
Milano, novembre: la Procura ha richiesto 1 anno e 8 mesi per Chiara Ferragni in relazione al caso Pandoro Balocco Pink Christmas, ipotizzando la truffa aggravata. L’impostazione accusatoria, firmata dall’aggiunto Eugenio Fusco e dal pm Cristian Barilli, è stata però superata in udienza dal giudice Ilio Mannucci Pacini. La ragione è tecnico-giuridica: l’aggravante necessaria a sostenere la truffa aggravata non risultava contestata in modo idoneo.
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In assenza di aggravanti, il reato si riduce alla truffa semplice, che richiede querele delle parti lese per procedere. Quelle querele, presentate inizialmente, erano state ritirate dal Codacons a seguito di un accordo con risarcimenti, facendo venir meno la condizione di procedibilità. Di conseguenza, il giudice ha dichiarato il “non luogo a procedere” per improcedibilità, chiudendo il fronte penale.
La formula non equivale a un’assoluzione nel merito: indica che mancavano i presupposti giuridici per proseguire il giudizio. Il dispositivo, dunque, non entra nel campo della colpevolezza o innocenza, ma certifica l’impossibilità di istruire il processo per carenza di aggravanti e per il ritiro delle querele. Uscendo dal Tribunale di Milano, l’imputata ha espresso soddisfazione, ringraziando difesa e sostenitori, definendo la conclusione un “incubo” finito.
La posizione di Selvaggia Lucarelli: tra termini giuridici e responsabilità etica
Selvaggia Lucarelli ha chiarito che il provvedimento non è un’assoluzione nel merito ma un proscioglimento tecnico. Secondo la giornalista, per la truffa semplice servivano le querele, poi ritirate dal Codacons dopo un accordo risarcitorio, mentre l’ipotesi di truffa aggravata non ha retto per assenza di aggravanti contestate.
La scelta di adottare il “non luogo a procedere” discende quindi da un difetto strutturale della contestazione e dalla mancanza della condizione di procedibilità, non da una valutazione di innocenza. La distinzione tra “prosciolta” e “assolta” è centrale nel racconto di Lucarelli, che insiste sul valore tecnico delle formule processuali.
Parallelamente, la commentatrice ribadisce un profilo extra-penale: “resta colpevole di pubblicità ingannevole”. Il riferimento è alle decisioni amministrative già definite, che certificano una pratica commerciale scorretta e fissano una responsabilità sul piano consumeristico, distinta e autonoma rispetto al penale.
Conseguenze amministrative e impatto pubblico su Chiara Ferragni
Sul piano amministrativo, le misure sono state definite: sanzioni e versamenti per circa 3,5 milioni di euro tra multe e donazioni hanno chiuso il fascicolo sulla “pratica commerciale scorretta” collegata al Pandoro Balocco Pink Christmas. L’intervento dell’AGCM ha qualificato la condotta come pubblicità ingannevole, separata dal profilo penale.
Il pagamento ha estinto il debito amministrativo, ma resta un segno reputazionale. La certificazione di una pratica scorretta incide sulla fiducia dei consumatori e sugli standard di trasparenza richiesti a figure con un forte peso commerciale.
La comunicazione pubblica di Chiara Ferragni dopo l’udienza ha puntato su gratitudine e sollievo, con un messaggio rivolto a sostenitori e difesa. Il risultato processuale chiude il rischio penale immediato, ma non annulla l’eco della vicenda, che continuerà a riflettersi su partnership, governance e conformità dei messaggi promozionali.
Per il mercato dell’influencer marketing, il caso funge da precedente operativo: rafforza il nesso tra accountability verso i consumatori e gestione dei benefit solidali nelle campagne. Brand e talent dovranno presidiare claim, trasparenza su finalità benefiche e controlli interni, per evitare sanzioni e crisi d’immagine.
A livello di percezione, la distinzione tra esito penale e responsabilità amministrativa resta dirimente: la prima non cancella la seconda, che è già definita e monetizzata; l’impatto mediatico, invece, si misura nel tempo su fiducia, metriche di engagement e solidità delle collaborazioni commerciali.
Il caso rafforza l’esigenza di policy chiare su comunicazioni a sfondo charity, con tracciabilità dei proventi e messaggi non equivoci, per preservare credibilità e continuità dei progetti.
FAQ
- Qual è l’esito sul piano penale? Proscioglimento per “non luogo a procedere” per carenza di aggravanti e ritiro delle querele.
- Cosa è stato accertato sul piano amministrativo? Una pratica commerciale ingannevole, con sanzioni e donazioni per circa 3,5 milioni di euro.
- L’esito penale equivale a innocenza nel merito? No, attesta l’impossibilità di procedere, non un giudizio di colpevolezza o innocenza.
- Quali effetti reputazionali per Chiara Ferragni? Impatto sulla fiducia dei consumatori e sulla selezione delle partnership commerciali.
- Cosa cambia per i brand? Necessità di controlli su claim, trasparenza delle finalità benefiche e conformità normativa nelle campagne.
- Quali prassi per le comunicazioni charity? Tracciabilità dei fondi, messaggi chiari, supervisione legale e compliance preventiva.
- Qual è la fonte giornalistica citata? Sintesi redazionale basata su ricostruzioni pubblicate da Biccy.it e atti citati in cronaca.




