INPS chiarisce il riscatto contributivo quinquennale e l’impatto sulla pensione

INPS chiarisce il riscatto contributivo quinquennale e l’impatto sulla pensione

23 Marzo 2026

Riscatto contributi INPS oltre il limite di cinque anni: cosa cambia

L’INPS ha chiarito, con il Messaggio n. 981 del 20 marzo 2026, come gestire le domande di riscatto ai fini pensionistici per periodi di servizio già svolti in passato, quando il lavoratore ha già raggiunto il limite massimo di cinque anni di maggiorazioni.
Il chiarimento, che riguarda in particolare il personale delle Forze di polizia e comparti affini, recepisce la sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei Conti, n. 8/2025/QM/SEZ.
Secondo il nuovo orientamento, il riscatto può essere riconosciuto anche oltre il tetto già maturato, purché si rispetti il limite complessivo quinquennale, ridefinendo la composizione dei periodi valorizzati ai fini pensionistici.

In sintesi:

  • Il riscatto è ammesso anche se il limite di cinque anni è già raggiunto.
  • Il tetto complessivo di maggiorazioni resta comunque fermo a cinque anni.
  • I nuovi periodi riscattati sostituiscono maggiorazioni automatiche più recenti.
  • Domande pendenti o respinte possono essere riesaminate su richiesta entro i termini.

Nuove regole INPS su riscatto e limite quinquennale di maggiorazione

La base normativa resta l’art. 5, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 165/1997, che fissa in cinque anni il limite massimo degli aumenti utili a pensione, ma riconosce la possibilità di riscatto di periodi di servizio comunque svolti entro tale soglia.
La novità interpretativa, collegata alla decisione della Corte dei Conti, riguarda il criterio di verifica del limite: vale l’ordine cronologico dei periodi.
L’INPS precisa che una nuova domanda di riscatto può essere accolta anche se, alla data di presentazione, il lavoratore ha già maturato cinque anni di maggiorazioni; per rispettare il tetto, si procede però allo scomputo di maggiorazioni automatiche successive, iniziando dalle più recenti.

In sostanza, non cresce il monte complessivo di maggiorazioni, ma cambia il loro contenuto temporale: periodi più remoti possono sostituire periodi più vicini nel tempo.
Resta intangibile il principio di immodificabilità dei riscatti già perfezionati con onere pagato, che non possono essere ridotti.
L’INPS richiama inoltre l’art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 165/1997, che salva gli aumenti maturati entro il 31 dicembre 1997, anche oltre i cinque anni, ma ne blocca l’ulteriore incremento dal 1° gennaio 1998.

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Un esempio chiarificatore contenuto nel Messaggio illustra il caso di un lavoratore che chiede il riconoscimento di un quinto (1 anno) sul servizio 1980-1985, pur avendo già cinque anni di maggiorazioni dopo il 1997: la domanda va accolta, sottraendo un anno tra le maggiorazioni automatiche più recenti, così da mantenere invariato il totale di cinque anni.

Categorie interessate, esclusioni e possibilità di riesame

Una parte centrale del documento riguarda Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Guardia di Finanza.
Per queste categorie, l’INPS conferma che diversi periodi privi di indennità pensionabile rientrano tra i servizi “comunque svolti” riscattabili ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 165/1997.
In particolare, possono essere valorizzati i periodi da allievo presso scuole di formazione, enti addestrativi, istituti di istruzione e il servizio militare, secondo i chiarimenti delle amministrazioni competenti.

È però escluso, per il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, il riscatto con questa modalità dei corsi da allievo svolti dal 1° gennaio 1998 in poi, perché per tali periodi è già previsto uno specifico riscatto oneroso disciplinato dalla nota operativa INPDAP n. 11 del 18 marzo 2010.
Le istruzioni INPS si applicano alle domande pendenti alla data del Messaggio n. 981/2026.
Possono inoltre essere riesaminate, su istanza dell’interessato, le domande già respinte, purché non siano decorsi i termini di ricorso amministrativo o sia presente un ricorso tempestivo ancora pendente.

Resta, infine, la facoltà di presentare nuove domande di riscatto secondo le regole ordinarie, alla luce del nuovo quadro interpretativo favorevole alla valorizzazione dei periodi di servizio pregressi senza superare il limite di legge.

Prospettive applicative e impatto per i lavoratori interessati

Le indicazioni fornite dall’INPS aprono margini concreti di ricalcolo per molti appartenenti a Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Guardia di Finanza, che avevano visto respinte le domande per superamento formale del limite quinquennale.
Ora diventa possibile sostituire maggiorazioni automatiche più recenti con periodi di servizio più risalenti, potenzialmente più favorevoli ai fini del diritto o della misura della pensione.
In prospettiva, è prevedibile un incremento delle richieste di riesame e una maggiore attenzione alla ricostruzione cronologica della carriera contributiva, con l’esigenza per gli interessati di verificare, con il supporto di patronati o consulenti previdenziali, la convenienza effettiva di ogni operazione di riscatto.

FAQ

È possibile riscattare periodi di servizio se ho già cinque anni di maggiorazioni?

Sì, è possibile: l’INPS consente il riscatto anche oltre il limite già maturato, purché si sostituiscano maggiorazioni automatiche successive e il totale resti entro cinque anni.

Come viene scelto il periodo da ridurre quando si riconosce un nuovo riscatto?

La riduzione avviene in ordine cronologico inverso: si sottraggono prima le maggiorazioni più recenti, poi, solo se necessario, quelle meno recenti, sempre senza superare i cinque anni complessivi.

I riscatti già pagati possono essere modificati o ridotti dall’INPS?

No, in linea di principio i riscatti perfezionati con onere già versato sono immodificabili: non possono essere ridotti né sostituiti, in applicazione del principio di stabilità degli atti contributivi definitivi.

Quali domande di riscatto possono essere riesaminate alla luce del nuovo Messaggio INPS?

Possono essere riesaminate le domande pendenti alla data del Messaggio e quelle respinte, se non sono scaduti i termini di ricorso o pende un ricorso tempestivo.

Da quali fonti provengono le informazioni riportate su questo chiarimento INPS?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.


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