Selvaggia Lucarelli smonta il caso Ferragni: prosciolta non assolta, perché le querele sono sparite

Indice dei Contenuti:
Quadro giudiziario del caso Ferragni
Chiara Ferragni esce dal procedimento penale milanese con il venir meno delle accuse di truffa aggravata: il giudice ha dichiarato il non luogo a procedere in assenza dei presupposti per sostenere l’imputazione. La decisione è maturata dopo la caduta delle aggravanti e la mancanza degli atti necessari per proseguire sul profilo di truffa semplice.
▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI
A sottolinearlo è Selvaggia Lucarelli, che puntualizza come l’epilogo sia tecnicamente un proscioglimento e non un’assoluzione, rimarcando l’aspetto procedurale che ha impedito di arrivare a dibattimento sulla truffa non aggravata.
Sul piano amministrativo resta l’accertamento di pratiche commerciali scorrette: l’imprenditrice ha chiuso i conti con l’Autorità tramite il versamento complessivo di 3 milioni di euro tra sanzioni e donazioni, estinguendo così il debito senza ulteriori pendenze regolatorie.
La distinzione tra proscioglimento e assoluzione
Nel lessico giudiziario, il proscioglimento indica l’arresto del procedimento per ragioni processuali o per insussistenza dei presupposti dell’azione penale, prima di una decisione di merito. L’assoluzione, invece, accerta nel merito l’innocenza dell’imputato al termine del giudizio.
Nel caso di Chiara Ferragni, il giudice ha dichiarato il non luogo a procedere: non c’è stata valutazione finale sulla colpevolezza, ma un esito tecnico legato al venir meno delle aggravanti e all’impossibilità di procedere senza querela per la truffa semplice.
Come evidenziato da Selvaggia Lucarelli, ciò significa che la posizione è stata definita per via procedurale: “prosciolta, non assolta”. La formula segnala che non si è formatata una pronuncia assolutoria nel merito.
FAQ
- Che differenza c’è tra proscioglimento e assoluzione?
Il proscioglimento interrompe il processo per ragioni tecniche o procedurali; l’assoluzione certifica l’innocenza dopo il giudizio nel merito. - Perché in questo caso si parla di proscioglimento?
Perché è stato dichiarato il non luogo a procedere, senza una sentenza finale dopo dibattimento. - Le aggravanti sono state confermate?
No, le aggravanti non hanno retto, incidendo sull’impossibilità di procedere. - Si poteva procedere per truffa semplice?
No, mancavano le querele necessarie per l’azione penale su quel reato. - Il provvedimento attesta innocenza nel merito?
No, il proscioglimento non equivale a una assoluzione piena nel merito. - Qual è la fonte giornalistica citata?
Analisi e dichiarazioni riportate da Selvaggia Lucarelli su Instagram, come riprese dall’articolo di riferimento. - Ci sono profili amministrativi ancora aperti?
No, le pendenze amministrative sono state estinte con versamenti complessivi pari a 3 milioni di euro.
Il ruolo del Codacons e l’effetto delle querele ritirate
Il ritiro delle querele da parte del Codacons ha inciso in modo dirimente sull’improcedibilità per truffa semplice, reato che richiede l’impulso di parte per poter essere perseguito. L’associazione, inizialmente costituita, ha chiuso con un accordo risarcitorio e ha ritirato gli atti, privando l’azione penale del presupposto necessario.
La caduta delle aggravanti ha impedito di procedere d’ufficio per truffa aggravata, lasciando scoperto il binario ordinario senza querela. È in questo vuoto procedurale che si colloca l’esito di non luogo a procedere.
Come rimarcato da Selvaggia Lucarelli, la scelta del Codacons ha avuto un effetto pratico: senza querela non si apre il giudizio sul merito della truffa semplice, determinando il proscioglimento tecnico e non un’assoluzione dopo dibattimento.
FAQ
- Che cosa ha fatto il Codacons nel procedimento?
Ha ritirato le querele dopo un accordo risarcitorio, incidendo sulla possibilità di procedere per truffa semplice. - Perché il ritiro delle querele è decisivo?
Perché la truffa semplice procede solo a querela di parte; senza querela l’azione penale non può proseguire. - Le aggravanti consentivano di procedere d’ufficio?
Sì, ma non hanno retto; senza aggravanti non era possibile procedere senza querela. - Qual è l’effetto giuridico finale?
È stato dichiarato il non luogo a procedere, configurando un proscioglimento e non un’assoluzione nel merito. - Chi ha evidenziato la differenza tra proscioglimento e assoluzione?
Selvaggia Lucarelli, con un commento pubblico che distingue piano tecnico e giudizio di merito. - Restano profili sanzionatori amministrativi?
No, sono stati estinti con versamenti complessivi pari a 3 milioni di euro tra sanzioni e donazioni. - Qual è la fonte giornalistica citata?
Dichiarazioni di Selvaggia Lucarelli riprese dall’articolo di riferimento su Milano e dal suo profilo Instagram.




