Sconto in fattura e cessione del credito dopo contenzioso con proroga delle rate aggiornata

Credito d’imposta post contenzioso: problematiche e proroghe
Il recupero dei crediti d’imposta relativi al Superbonus 110% e altre agevolazioni edilizie post contenzioso rappresenta una criticità significativa nel panorama fiscale italiano, soprattutto in vista delle scadenze imposte sulla fruizione dei benefici. I crediti maturati entro il 31 dicembre 2023 devono essere utilizzati entro quattro annualità senza possibilità di riportare le quote non sfruttate, creando una pressione temporale stringente per i contribuenti. Le difficoltà emergono soprattutto quando il riconoscimento del credito avviene tardivamente a seguito di pronunce giudiziarie favorevoli o istanze di autotutela, che si inseriscono spesso oltre i termini ordinari di utilizzo delle rate, compromettendo di fatto la piena utilizzazione delle somme spettanti.
Indice dei Contenuti:
Le problematiche principali derivano dall’assenza di una procedura informatica dedicata alla riabilitazione automatica dei crediti considerati “scaduti” al momento della comunicazione di opzione o della ripresa dell’utilizzo post contenzioso. Questo gap normativo e tecnico espone i contribuenti, specialmente quelli con incapienza fiscale, a un significativo danno economico legato all’impossibilità di utilizzare quote residue a loro spettanti. Il meccanismo attuale mantiene infatti una rigida distinzione tra le singole rate autorizzandone la fruizione solo entro la loro specifica scadenza annuale, con la conseguenza che le rate “scadute” non sono immediatamente riutilizzabili senza una procedura amministrativa formale di riattivazione.
In fase di trasmissione delle comunicazioni telematiche per l’esercizio dell’opzione di sconto in fattura o cessione del credito, non raramente le istanze vengono scartate per errori formali o dubbi sulla sussistenza dei requisiti, con la necessità di presentare istanze di autotutela o attendere l’esito positivo di un contenzioso per vedersi riconoscere definitivamente il diritto al credito. Il protrarsi dei procedimenti giudiziari spesso supera le scadenze annuali di utilizzo delle rate, facendo sì che le quote non ancora sfruttate risultino ineffettivamente perse nonostante la vittoria in sede contenziosa.
L’Agenzia delle Entrate, rispondendo ai quesiti emersi in sede parlamentare, ha garantito che in casi di esito favorevole del contenzioso o di autotutela sarà possibile riattivare le comunicazioni di opzione scartate e consentire comunque al titolare del credito di utilizzare integralmente le rate maturate, superando così la perdita automatica delle quote “scadute”. Rimane tuttavia apertamente riconosciuta la necessità di sviluppare e implementare strumenti informatici e procedure amministrative più snelle e trasparenti per evitare che diritti accertati restino formalmente bloccati o inutilizzati, penalizzando effettivamente i contribuenti coinvolti.
In definitiva, le proroghe e le interlocuzioni fra Parlamento e Amministrazione finanziaria puntano a garantire una gestione più efficace e sicura dei crediti d’imposta post contenzioso, ma il sistema necessita di ulteriori interventi strutturali per ottimizzare la fruizione economica e ridurre i rischi di perdita causati da ritardi amministrativi o procedurali.
L’opzione per sconto in fattura e cessione del credito: origini e quadro normativo
L’introduzione dello sconto in fattura e della cessione del credito con l’articolo 121 del decreto-legge n. 34/2020, noto come Decreto Rilancio, ha trasformato radicalmente il sistema degli incentivi fiscali per l’edilizia, in particolare quelli legati al Superbonus 110%. Tali strumenti sono stati concepiti per superare i limiti di capienza fiscale dei contribuenti e per agevolare l’accesso alle agevolazioni attraverso un immediato beneficio economico. Lo sconto in fattura permette al cliente di beneficiare di una riduzione diretta sull’importo dovuto al fornitore, che a sua volta recupera il credito d’imposta tramite compensazione, mentre la cessione del credito consente di trasferire il credito a terzi, come istituti bancari o altri intermediari, ottenendo liquidità anticipata.
Queste opzioni hanno spianato la strada a un’accelerazione significativa degli interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico, garantendo un immediato ritorno economico al contribuente senza il vincolo della tradizionale detrazione IRPEF ripartita su più anni. Tuttavia, il quadro normativo si è progressivamente complicato a causa di limitazioni e restrizioni introdotte per contrastare frodi e abusi, quali il Decreto Antifrode e il Decreto Energia, che hanno imposto stringenti controlli e limiti alla cessione multipla dei crediti.
Successivamente, con il decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito nella legge 23 maggio 2024, n. 67, è stata progressivamente abrogata la possibilità di esercitare queste opzioni sulle nuove spese sostenute dopo il 29 maggio 2024, mantenendo tuttavia la validità delle opzioni esercitate entro tale data e la fruizione delle relative rate fino al 2027. Questo regime di residualità mira a tutelare i diritti già maturati, ma introduce nuove complessità operative riguardo al monitoraggio e all’utilizzo delle quote residue, soprattutto in caso di contenzioso o riattivazione delle comunicazioni scartate.
Lo sconto in fattura e la cessione del credito hanno rappresentato una svolta dirompente nel sistema degli incentivi edilizi, ponendo le basi per un meccanismo che unisce vantaggio immediato e capacità di finanziamento esterno, ma hanno anche evidenziato la necessità di un quadro normativo stabile, chiaro e supportato da adeguati strumenti amministrativi per garantirne l’effettiva efficacia e sostenibilità.
Interventi dell’Agenzia delle Entrate e prospettive di semplificazione
Le criticità sollevate nel Question Time del 25 giugno 2025 hanno spinto l’Agenzia delle Entrate a chiarire e perfezionare le procedure di gestione dei crediti d’imposta post contenzioso, con particolare attenzione alla riattivazione delle comunicazioni di opzione e alla piena fruizione delle rate scadute. In risposta alle sollecitazioni parlamentari, l’Amministrazione ha confermato la possibilità di riaprire iter amministrativi sospesi o scartati, sia tramite istanze di autotutela che a seguito di pronunce giudiziarie favorevoli, superando così il vincolo della scadenza automatica delle singole rate. Questa prassi tende a evitare una perdita parziale del beneficio economico, rendendo quindi più equa la gestione dei crediti rinati dopo contenzioso.
Tuttavia, permane l’urgenza di sviluppare un sistema informatico integrato che consenta la gestione automatizzata e tempestiva delle comunicazioni di sconto in fattura e cessione del credito, al fine di ridurre errori, scarti o ritardi che ancora oggi impattano significativamente sulla capacità di utilizzo dei crediti da parte dei contribuenti. L’Agenzia ha manifestato l’intenzione di implementare procedure più efficaci e trasparenti, evidenziando come l’attuale complessità amministrativa rischi di tradursi in un ostacolo ingiustificato alla fruizione delle agevolazioni.
Parallelamente, sono in discussione interventi normativi e tecnici volti a potenziare il monitoraggio delle posizioni e a favorire una comunicazione più fluida fra gli enti coinvolti, con l’obiettivo di garantire tempestività e certezza giuridica. A medio termine, si ambisce a ridurre la frammentazione delle scadenze annuali, verosimilmente attraverso una revisione organica delle modalità di utilizzo delle quote residue, specialmente in casi di ritardata certificazione del credito per contenzioso.
In sostanza, l’evoluzione delle strategie dell’Agenzia delle Entrate riflette una crescente consapevolezza delle complessità del sistema e la volontà di renderlo più efficiente, tutelando gli interessi dei contribuenti senza rinunciare a rigore e controllo. L’orizzonte è quello di una semplificazione operativa che, pur nel rispetto delle norme vigenti, consenta di evitare difficoltà procedurali e di assicurare un’esecuzione più lineare delle disposizioni sul Superbonus e altri incentivi edilizi.
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