Pensione senza contributi, ecco come ottenere l’Assegno Sociale: requisiti nascosti, importi e scorciatoie

Requisiti anagrafici e contributivi nel 2026
Assegno Sociale è una misura assistenziale erogata dall’INPS destinata a chi, pur avendo raggiunto l’età prevista, non possiede i requisiti contributivi per una pensione ordinaria. Nel 2026 il diritto matura al compimento dei 67 anni, età attualmente adeguata alla speranza di vita. L’accesso è subordinato a condizioni economiche precise, verificate sui redditi personali per i non coniugati e su quelli cumulati per i coniugati.
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L’assenza di contributi previdenziali non preclude il riconoscimento della prestazione: l’Assegno Sociale non è un trattamento pensionistico ma un sostegno assistenziale, pertanto non richiede anni minimi di versamenti. Il requisito centrale è l’età, affiancato dai limiti reddituali stabiliti anno per anno. Rientrano tra i potenziali beneficiari anche i cosiddetti “contributivi puri” con primo accredito dopo il 31 dicembre 1995 che, pur avendo raggiunto i 67 anni, non soddisfano la condizione della pensione di vecchiaia contributiva pari almeno all’importo dell’Assegno Sociale: in questi casi l’INPS riconosce il trattamento più favorevole, cioè l’Assegno Sociale, se i redditi lo consentono.
Per i soggetti non sposati, il diritto scatta se il reddito personale annuo non supera il valore annuo dell’Assegno Sociale. Per i coniugati, il parametro è il doppio dell’importo annuo della prestazione. Se il reddito è pari a zero (o, per i coniugati, non eccede l’importo annuo dell’Assegno Sociale), l’importo è pieno; altrimenti si applica la riduzione fino a concorrenza dei limiti. La verifica dei requisiti è annuale e può determinare il mantenimento, la riduzione o la perdita del beneficio in base alle variazioni di reddito.
Restano fermi gli ulteriori presupposti di legge tipici della misura assistenziale: residenza stabile ed effettiva in Italia e rispetto delle condizioni di soggiorno per i cittadini stranieri, con controlli periodici dell’INPS. In sintesi, nel 2026 l’elemento imprescindibile è il compimento dei 67 anni; i contributi previdenziali non sono indispensabili, mentre la sostenibilità economica dell’accesso dipende esclusivamente dai limiti reddituali previsti per l’anno in corso.
Importi aggiornati e limiti di reddito
Dal 1° gennaio 2026 l’Assegno Sociale è stato rivalutato per effetto della perequazione legata all’andamento dell’inflazione. L’importo mensile passa da 538,69 euro del 2025 a 546,24 euro nel 2026. Su base annua, il valore di riferimento diventa 7.101,12 euro (13 mensilità), parametro decisivo sia per l’importo spettante sia per la verifica dei limiti reddituali.
Per le persone non coniugate, il diritto alla prestazione è riconosciuto se il reddito personale annuo non supera 7.101,12 euro. Il superamento anche di una sola unità comporta la decadenza dal beneficio. Per i coniugati, il reddito da considerare è quello cumulato con il coniuge: il limite massimo per il diritto è pari a 14.202,24 euro annui. Il pagamento è riconosciuto in misura piena soltanto a chi ha reddito pari a zero (singoli) o, nel caso dei coniugati, a chi non oltrepassa l’ammontare annuo dell’Assegno Sociale per l’erogazione dell’importo intero; negli altri casi si applica la riduzione fino al raggiungimento della soglia.
L’importo intero per il 2026 è pari a 546,24 euro mensili. Se il beneficiario dispone, ad esempio, di un reddito personale di 400 euro al mese, l’Assegno sarà ridotto e corrisposto per la sola differenza, ossia 146,24 euro mensili, fino a concorrenza del limite. Il medesimo principio vale per le coppie, considerando il reddito coniugale complessivo rispetto alla soglia di 14.202,24 euro annui. Ogni variazione reddituale incide sull’importo dovuto e può determinare sospensione o cessazione della prestazione in caso di superamento dei limiti.
Modalità di calcolo e casi pratici
Il calcolo dell’Assegno Sociale nel 2026 segue una logica differenziale: l’importo spettante è dato dalla differenza tra il valore annuo della prestazione e i redditi rilevanti del richiedente (o della coppia), nel rispetto dei limiti fissati. Il valore di riferimento è pari a 7.101,12 euro annui, corrispondenti a 546,24 euro per 13 mensilità. L’erogazione è piena soltanto in assenza di redditi (singoli) oppure, per i coniugati, quando il reddito cumulato non supera l’importo annuo dell’Assegno per l’attribuzione integrale a uno dei due coniugi; negli altri casi la prestazione si riduce fino a concorrenza della soglia.
Per i non coniugati, la formula operativa è: importo annuo spettante = 7.101,12 − reddito annuo personale. Il risultato, se positivo, viene diviso per 13 per ottenere la rata mensile; se nullo o negativo, non sussiste diritto. Per i coniugati, si considera il reddito cumulato della coppia rispetto al limite di 14.202,24 euro: importo annuo spettante = 14.202,24 − reddito annuo coniugale, con successiva ripartizione in 13 mensilità. La misura rimane comunque personale nell’erogazione, fermo restando che la verifica avviene sul reddito congiunto.
Nell’analisi dei redditi rilevanti rientrano tutte le entrate assoggettate a IRPEF e i trattamenti sostitutivi ad esse assimilati. Non si considerano, invece, i valori esclusi dalla normativa specifica dell’Assegno Sociale e i trattamenti assistenziali non cumulabili. La verifica è annuale e può comportare conguagli, sospensioni o cessazioni in caso di superamento dei limiti. Ogni variazione reddituale deve essere comunicata tempestivamente all’INPS per evitare indebiti e sanzioni.
Caso pratico – non coniugato: reddito personale di 400 euro mensili (4.800 euro annui su 12 mesi, da adeguare se percepito su 13). Ai fini della stima, su base annua si confrontano 7.101,12 e il reddito annuo rilevante. Se la differenza è, ad esempio, 1.901,12 euro, l’importo mensile sarà circa 146,24 euro (1.901,12 / 13), fino a concorrenza del limite. Se il reddito personale supera 7.101,12 euro annui, il diritto si estingue.
Caso pratico – coniugati: reddito complessivo della coppia pari a 12.000 euro annui. La differenza rispetto alla soglia di 14.202,24 è 2.202,24 euro. L’Assegno spettante sarà pari a 2.202,24 annui, ossia circa 169,40 euro al mese per 13 mensilità. Se il reddito coniugale raggiunge o supera 14.202,24 euro, il diritto viene meno. In caso di reddito coniugale molto basso o pari a zero, l’importo riconoscibile corrisponde al valore pieno della prestazione, cioè 546,24 euro mensili.
Riduzioni e decorrenza: l’importo maturato varia con qualsiasi mutamento reddituale intervenuto nell’anno. L’INPS applica la riduzione pro rata dal mese in cui la variazione produce effetti; eventuali somme corrisposte in eccesso sono recuperate, mentre gli incrementi decorrono dal primo mese utile successivo alla comunicazione e alla verifica dei nuovi dati. Il pagamento avviene con 13 mensilità e l’importo si adegua automaticamente alle rivalutazioni annuali per inflazione.
Verifiche e controlli: la posizione è sottoposta a controlli periodici su redditi e requisiti di residenza in Italia. La mancata risposta alle richieste istruttorie o l’omessa comunicazione delle variazioni può comportare sospensione, revoca e recupero degli indebiti. La corretta gestione documentale e l’aggiornamento tempestivo dei dati reddituali sono essenziali per la continuità della prestazione.
FAQ
- Chi ha diritto all’Assegno Sociale nel 2026?
Chi ha compiuto 67 anni, risiede stabilmente in Italia e rientra nei limiti di reddito: fino a 7.101,12 euro annui per i non coniugati e fino a 14.202,24 euro annui per i coniugati. - Qual è l’importo mensile dell’Assegno Sociale 2026?
546,24 euro per 13 mensilità, rivalutato dal 1° gennaio 2026. - Come si calcola l’importo spettante?
Per i non coniugati: 7.101,12 − reddito annuo personale; per i coniugati: 14.202,24 − reddito annuo coniugale. Il risultato positivo è diviso per 13 per ottenere la rata mensile. - Cosa accade se il reddito supera i limiti?
Il diritto decade: oltre 7.101,12 euro annui (singoli) o 14.202,24 euro annui (coniugati) l’Assegno non spetta. - Serve avere contributi previdenziali per ottenere l’Assegno Sociale?
No. È una misura assistenziale: conta l’età (67 anni) e il rispetto dei limiti reddituali. - Le variazioni di reddito incidono subito sull’importo?
Sì. L’INPS ricalcola dalla decorrenza utile; somme in eccesso sono recuperate e gli incrementi si applicano dal mese successivo alla verifica.




