PEC amministratori, nuove regole sull’imposta di bollo per domicilio digitale

Esenzione bollo PEC per amministratori: cosa cambia per imprese e professionisti
La risposta n. 67/2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’imposta di bollo sulle comunicazioni di domicilio digitale non è dovuta quando la pratica telematica al Registro delle imprese riguarda esclusivamente l’indicazione o la variazione della PEC degli amministratori obbligati per legge.
La disposizione riguarda le società iscritte nel Registro imprese su tutto il territorio nazionale, con riferimento agli adempimenti successivi alla riforma introdotta dalla Legge di bilancio 2025.
Il chiarimento si è reso necessario per dirimere il dubbio se l’esenzione prevista per il domicilio digitale dell’impresa potesse estendersi anche agli amministratori, evitando una disparità di trattamento e semplificando gli oneri per imprese, professionisti e Camere di commercio.
In sintesi:
- Esente da bollo la pratica telematica che indica solo il domicilio digitale degli amministratori obbligati.
- L’esenzione si applica ad amministratore unico, amministratore delegato o presidente del CdA.
- Se la pratica contiene altri adempimenti, il bollo torna dovuto secondo le regole ordinarie.
- Il domicilio digitale dell’amministratore non può coincidere con quello della società.
Nuove regole PEC per amministratori e perimetro dell’esenzione
La disciplina nasce dall’art. 1, comma 860, della L. 207/2024, che ha modificato l’art. 5, comma 1, del D.L. 179/2012, imponendo alle società di indicare un domicilio digitale riferito a specifiche figure apicali.
Successivamente, l’art. 13, commi 3 e 4, del D.L. 159/2025 ha ristretto l’obbligo di comunicazione PEC all’amministratore unico, all’amministratore delegato oppure, in assenza di quest’ultimo, al presidente del consiglio di amministrazione.
Per le società già iscritte nel Registro imprese, la comunicazione del domicilio digitale di tali soggetti andava effettuata entro il 31 dicembre 2025 e comunque al momento della nomina o del rinnovo, precisando che la PEC dell’amministratore non può coincidere con quella della società.
In via ordinaria, l’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972 assoggetta a bollo le domande e denunce inviate telematicamente al Registro imprese, con importi differenziati per ditte individuali, società di persone e società di capitali.
Esiste però una disciplina speciale: l’art. 16, comma 6, del D.L. 185/2008, convertito in L. 2/2009, esenta da bollo e diritti di segreteria l’iscrizione del domicilio digitale dell’impresa e le sue variazioni, principio già esteso alle imprese individuali con la Risoluzione 45/E del 5 luglio 2013.
Con la risposta n. 67/2026, il Fisco applica in chiave sistematica la stessa logica anche agli amministratori obbligati, ma solo quando la pratica ha ad oggetto esclusivamente la comunicazione o modifica della loro PEC.
Implicazioni operative e rischi residui per le pratiche al Registro imprese
La posizione dell’Agenzia delle Entrate evita una frattura irragionevole tra esenzione del domicilio digitale dell’impresa e tassazione del domicilio digitale degli amministratori che la rappresentano.
L’esenzione, tuttavia, ha confini rigorosi: riguarda soltanto gli amministratori indicati dall’art. 5, comma 1, del D.L. 179/2012 (amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza, presidente del CdA) e solo se il deposito telematico al Registro imprese contiene unicamente l’indicazione o l’aggiornamento della PEC.
Qualsiasi ulteriore adempimento inserito nella stessa pratica – ad esempio modifiche statutarie, nomine, variazioni di cariche o altri dati – riattiva l’applicazione del bollo secondo le regole generali del D.P.R. 642/1972.
Lo stesso vale per soggetti diversi da quelli obbligati per legge: amministratori non rientranti nel perimetro normativo, procuratori, sindaci o altre figure non beneficiano automaticamente dell’esenzione.
Per imprese, professionisti e uffici camerali diventa quindi essenziale strutturare pratiche “pulite”, dedicate esclusivamente alla comunicazione del domicilio digitale degli amministratori obbligati se si vuole beneficiare della gratuità.
Una gestione documentale poco accorta – con più adempimenti accorpati – può invece far riemergere i costi di bollo, con possibili rilievi in sede di controllo.
FAQ
L’esenzione dal bollo per la PEC degli amministratori quando si applica?
Si applica quando la pratica telematica al Registro imprese riguarda esclusivamente comunicazione o variazione della PEC degli amministratori obbligati dalla legge.
Quali amministratori rientrano nell’obbligo di comunicazione del domicilio digitale?
Rientrano l’amministratore unico, l’amministratore delegato oppure, in assenza di quest’ultimo, il presidente del consiglio di amministrazione della società.
Cosa accade se nella stessa pratica inserisco altri adempimenti societari?
Accade che l’esenzione non opera più e l’imposta di bollo torna dovuta, secondo gli importi previsti dal D.P.R. 642/1972.
Il domicilio digitale dell’amministratore può coincidere con quello della società?
No, deve essere distinto: la legge richiede che la PEC dell’amministratore non coincida con il domicilio digitale della società.
Da quali fonti è stata rielaborata questa analisi normativa sul domicilio digitale?
È stata elaborata congiuntamente a partire dalle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.
DIRETTORE EDITORIALE
Michele Ficara Manganelli ✿
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