Meloni rafforza i diritti degli utenti e rende nulli i contratti luce e gas da telemarketing
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Decreto bollette: stretta definitiva sul telemarketing di luce e gas
Il governo italiano, con la conversione in legge del Decreto bollette approvato dal Senato, introduce un giro di vite sul telemarketing nel settore di energia elettrica e gas.
Le nuove norme, che modificano l’articolo 51 del Codice del consumo e si applicano su tutto il territorio nazionale, scatteranno trascorsi 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento.
L’obiettivo è bloccare il telemarketing “selvaggio”, tutelare i consumatori da telefonate e messaggi molesti e impedire che i contratti conclusi in modo scorretto siano considerati validi.
In sintesi:
- Vietate le sollecitazioni commerciali telefoniche per contratti luce e gas dopo 60 giorni.
- Consentito il contatto solo su richiesta del cliente o con consenso esplicito documentabile.
- Obbligo di numeri telefonici identificabili: stop alle chiamate anonime e mascherate.
- I contratti conclusi in violazione delle nuove regole sono nulli e impugnabili.
Come cambiano Codice del consumo e pratiche di telemarketing
Il Decreto bollette inserisce il comma 8-bis nell’articolo 51 del Codice del consumo, rafforzando la tutela dei clienti domestici e il loro diritto di scegliere consapevolmente le condizioni economiche di fornitura.
Trascorsi 60 giorni dall’entrata in vigore, sarà vietato effettuare sollecitazioni commerciali per telefono, anche tramite messaggi, rivolte ai consumatori per proporre o concludere contratti di energia elettrica e gas.
Per la prima volta si ribalta la logica: il contatto sarà lecito solo se il consumatore ha espresso un interesse preventivo e verificabile.
La norma consente il contatto telefonico o via messaggio esclusivamente quando la richiesta è stata effettuata direttamente dal cliente attraverso le interfacce informatiche del professionista, oppure quando si tratta di clienti già acquisiti che abbiano fornito uno specifico consenso commerciale.
È inoltre previsto l’obbligo di utilizzare numeri telefonici che identifichino in modo univoco il professionista, mettendo al bando le chiamate anonime o con numeri camuffati.
Questo passaggio limita drasticamente la possibilità, finora diffusissima, di contattare in modo massivo e opaco utenti che non hanno mai chiesto informazioni o preventivi.
Il nuovo comma 8-ter completa l’impianto sanzionatorio: i contratti di fornitura stipulati in violazione delle condizioni fissate dall’8-bis saranno considerati nulli.
Il consumatore potrà segnalare le irregolarità all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), chiamata a vigilare sull’applicazione delle norme e ad attivare i poteri sanzionatori.
La nullità contrattuale, esplicitata in legge, mira a disincentivare in modo concreto le campagne aggressive dei call center.
Impatto per consumatori, operatori e mercato energetico
La stretta sul telemarketing nel comparto energia inciderà sia sulle abitudini quotidiane dei cittadini sia sulle strategie commerciali degli operatori.
I consumatori vedranno ridursi le telefonate indesiderate, con una maggiore certezza sui consensi realmente prestati e sulla tracciabilità dei contatti.
Per le aziende di vendita di luce e gas, il nuovo quadro impone investimenti in canali digitali trasparenti, sistemi di gestione del consenso e formazione della rete commerciale.
L’effetto atteso è un progressivo spostamento verso modelli di acquisizione clienti basati su richieste spontanee, comparatori online, sportelli fisici e comunicazioni personalizzate autorizzate.
La previsione di contratti nulli, se conclusi fuori dalle regole, introduce un forte rischio legale per chi continuerà a operare ai margini, con possibili contenziosi e danni reputazionali.
Nel medio periodo la riforma potrebbe favorire gli operatori più strutturati e trasparenti, innalzando lo standard di compliance nel mercato energetico italiano.
FAQ
Quando entra in vigore il divieto di telemarketing per luce e gas?
Entra in vigore trascorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto bollette, come previsto dal nuovo comma 8-bis.
Possono ancora chiamarmi per offerte luce e gas senza il mio consenso?
No, è vietato contattare consumatori senza una richiesta diretta o uno specifico consenso commerciale documentabile, rilasciato in precedenza al singolo operatore.
I contratti conclusi al telefono prima del decreto restano validi?
Sì, restano validi se stipulati secondo le regole vigenti al momento della conclusione, inclusi obblighi informativi e consensi.
Cosa posso fare se ricevo ancora telefonate moleste per forniture energetiche?
Puoi segnalare le violazioni all’Agcom, conservando data, ora, numero chiamante e contenuto della proposta commerciale ricevuta.
Da quali fonti sono state ricavate e verificate queste informazioni normative?
Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

