Investire in startup innovative: saliti al 40% i benefici fiscali
La nuova normativa conferma i beneficiari dei precedenti incentivi: si tratta delle persone fisiche, che godranno della detrazione IRPEF, e delle persone giuridiche, per le quali è prevista la deduzione IRES.
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tratto da mamacrowd.com
TRATTAMENTO FISCALE DEGLI INVESTIMENTI IN STARTUP E PMI INNOVATIVE
Gli investimenti nel capitale sociale di imprese sono soggetti alle regole ordinarie di imposizione previste nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/1986) per i redditi di capitale.
Gli investimenti nel capitale sociale di imprese startup e PMI iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese riservata, rispettivamente, alle startup e PMI innovative, beneficiano delle agevolazioni fiscali ai fini delle imposte sui redditi (l’agevolazione non opera, invece, ai fini IRAP) previste dall’articolo 29 del Decreto Legge n.179/2012 convertito con modifiche della Legge n. 221/2012 (il “Decreto Crescita”).
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Beneficiari
Tali agevolazioni si applicano ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al Titolo I, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (il “TUIR”, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) e ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, di cui al Titolo II dello stesso TUIR, che effettuano un investimento nel capitale di startup o PMI innovative in un periodo di imposta agevolato. Sono esclusi dall’agevolazione i soggetti che a loro volta investono prevalentemente in startup o PMI innovative, gli incubatori certificati e i soggetti che a loro volta sono startup o PMI innovative.
Misura delle agevolazioni
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La legge 148 del 30 dicembre 2018 (la “Manovra Finanziaria 2019”), articolo 1, comma 218, ha incrementato, solo per l’anno 2019, l’aliquota delle agevolazioni portandola dal 30% al 40%. Le persone fisiche hanno il diritto a detrarre nella loro dichiarazione dei redditi annuale un importo pari al 30% (40% per gli investimenti rilevanti per il 2019)dell’investimento effettuato nel capitale di una o più startup o PMI innovative entro un limite massimo di euro 1.000.000 annui, con un periodo minimo di mantenimento dell’investimento pari a 3 anni. Le società che investono nel capitale di startup o PMI innovative hanno diritto a dedurre dal reddito imponibile complessivo un importo pari al 30% (40% per gli investimenti rilevanti per il 2019) dell’investimento effettuato nel capitale di una o più startup o PMI innovative, con un massimo di euro 1.800.000 annui, con obbligo di mantenimento dell’investimento per almeno 3 anni. L’ammontare dell’agevolazione non detraibile nel periodo d’imposta può essere portato in detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo.
AUTORIZZAZIONE UE
Agevolazioni per l’investimento in startup innovative
La Commissione UE ha autorizzato (SA 47184) le agevolazioni per l’investimento in startup innovative, previste dalla Legge di Bilancio 2017, rendendole permanenti per il periodo 2017-2025, fatta salva l’adozione da parte delle autorità italiane entro il 2020 delle opportune misure necessarie per rendere tale regime conforme alle norme applicabili dopo tale anno.
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Agevolazioni per l’investimento in PMI innovative
La Commissione Europea ha reso noto di aver autorizzato gli incentivi fiscali all’investimento nel capitale di rischio delle PMI innovative in data 18 dicembre 2018, come indicato nella seguente comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico
La Commissione europea autorizza gli incentivi all’investimento in PMI innovative
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La definitiva attuazione dell’incentivo richiede ora l’emanazione di un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, attesa per i primi mesi del 2019.
CAUSE DI DECADENZA DELLE AGEVOLAZIONI
Il diritto all’agevolazione relativo all’investimento in startup o PMI innovative decade se, entro 3 anni dalla data in cui rileva l’investimento, si verifica una delle seguenti cause:
- la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni;
- la riduzione di capitale sociale e/o la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle startup o PMI innovative o delle società che investono prevalentemente in startup o PMI innovative e le cui quote non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
- il recesso o l’esclusione degli investitori;
- la perdita, da parte della startup o PMI innovativa, di uno dei requisiti richiesti per la qualifica di startup o PMI innovativa.
Per l’investimento in startup innovative, non costituiscono causa di decadenza la perdita dei requisiti previsti dall’art. 25 comma 2 del DL n. 179/2012 da parte della startup innovativa dovuta:
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- alla scadenza dei 5 anni dalla data di costituzione;
- al superamento della soglia di valore della produzione annua pari a 5.000.000 di euro;
- alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione;
- i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente, nonché i trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie di cui ai Capi III e IV del Titolo III del testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/1986).
Per l’investimento in PMI innovative, non costituiscono, invece, causa di decadenza i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente, nonché i trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie di cui ai Capi III e IV del Titolo III del testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/1986).
Effetti della decadenza
La decadenza, esplica i propri effetti nel periodo d’imposta in cui si verifica una delle cause indicate nel paragrafo precedente e comporta l’obbligo di restituire il risparmio d’imposta complessivamente fruito per effetto della detrazione o della deduzione precedentemente operata (con gli interessi legali). Ciò anche in caso di cessione parziale dell’investimento prima che sia decorso il termine triennale di detenzione obbligatoria dell’investimento.
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Beneficiari delle agevolazioni per gli investimenti in Startup (o PMI) innovative
Gli incentivi per gli investimenti in startup e PMI innovative valgono sia in caso di investimenti diretti, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR e altre società che investono prevalentemente in startup o PMI innovative.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e della Finanze del 30 gennaio 2014 – Modalità di attuazione dell’articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di incentivi fiscali all’investimento in startup innovative.
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Tale decreto ha dato attuazione alle disposizioni in tema incentivi all’investimento in startup innovative effettuati dalle persone fisiche e dalle persone giuridiche contenute nell’art. 29 della Sezione IX del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
Leggi il testo coordinato del Decreto legge n. 179/2012 – “Decreto crescita bis”
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 11 giugno 2014 avente come oggetto ‘Articolo 25 e seguenti del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 – Agevolazioni fiscali in favore delle startup innovative e degli incubatori certificati’ chiarisce tutti gli aspetti attuativi dei benefici fiscali accordati alle startup innovative (e agli incubatori certificati).
Consulta o scarica il pdf della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 11 giugno 2014
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