Ferragni assolta nel Pandorogate, il giudice ridimensiona le accuse e respinge il mito dei follower setta
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Pandorogate, perché il giudice ha prosciolto Chiara Ferragni
Il procedimento penale sul cosiddetto Pandorogate, che vedeva tra gli imputati l’influencer Chiara Ferragni, si è chiuso con il non luogo a procedere deciso dal giudice per l’udienza preliminare di Milano Ilio Mannucci Pacini.
Le motivazioni, depositate oggi nel capoluogo lombardo, chiariscono perché è caduta l’aggravante della “minorata difesa” dei consumatori, considerata la colonna portante dell’accusa.
Secondo il magistrato, non è stata dimostrata né una vulnerabilità specifica del pubblico social, né un rapporto di sudditanza psicologica tale da condizionare in modo irrazionale le scelte di acquisto.
Il giudice, pur riconoscendo una “natura decettiva” nelle campagne Pink Christmas e nelle uova di Pasqua, evidenzia un quadro probatorio “quantomeno dubbio” sulla falsità dei messaggi, sulla reale platea degli acquirenti e sulla riconducibilità di questi ai follower dell’influencer.
In sintesi:
- Proscioglimento di Chiara Ferragni per il caso Pandorogate, caduta l’aggravante di “minorata difesa”.
- Per il giudice i follower non sono una setta, manca prova di vulnerabilità specifica.
- Campagne ritenute “decettive”, ma prove su falsità e inganno giudicate “quantomeno dubbie”.
- Peso delle sanzioni Antitrust, dei risarcimenti e della revoca della querela nel quadro complessivo.
Perché l’impianto accusatorio sul Pandorogate è crollato
Al centro delle motivazioni di Ilio Mannucci Pacini c’è il rapporto tra influencer e comunità digitale. Il giudice afferma che i follower di Chiara Ferragni “non avevano un rapporto di acritica adesione tipico delle sette”, escludendo quindi una dipendenza psicologica tale da configurare una “minorata difesa”.
Le presunte comunicazioni ingannevoli, secondo il tribunale, non hanno dimostrato di incidere in modo determinante sulla libertà di scelta dei consumatori.
Rilevante anche la valutazione del ruolo dei social media: per il giudice non rappresentano un unicum rispetto ai mezzi tradizionali. La televisione, ad esempio, ha storicamente raggiunto platee più ampie senza che ciò determinasse automaticamente una fragilità del pubblico.
La mera ampiezza della diffusione resta quindi un dato quantitativo, non sufficiente a provare una minore capacità di autodifesa dei destinatari dei messaggi commerciali.
Viene inoltre ridimensionata la tesi dell’“asimmetria informativa” strutturale dei social, definita non supportata da elementi fattuali robusti.
Pur riconoscendo la “natura decettiva” delle campagne Pink Christmas e delle uova di Pasqua, in linea con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il quadro probatorio penale è giudicato “quantomeno dubbio”.
Mancano prove solide sia sulla falsità oggettiva delle promesse, sia sulla concreta capacità dei messaggi di trarre in inganno gli acquirenti.
Determinanti anche due profili ulteriori: le conseguenze economiche già patite dagli imputati (sanzioni Antitrust e versamenti al Codacons, da cui è derivata la revoca della querela) e la trasparenza formale dei contenuti Instagram, che riportavano hashtag obbligatori a segnalare la natura sponsorizzata delle collaborazioni commerciali.
Infine, resta irrisolto un nodo probatorio cruciale: chi fossero, in concreto, gli acquirenti dei prodotti e se coincidessero con follower vulnerabili di Chiara Ferragni.
Le ricadute del caso Ferragni su influencer marketing e consumatori
La decisione sul Pandorogate segna un passaggio rilevante nella regolazione penale dell’influencer marketing in Italia.
Il messaggio del tribunale di Milano è duplice: da un lato ribadisce la necessità di campagne trasparenti e non decettive, dall’altro alza l’asticella probatoria per chi vuole trasformare in reato penale la relazione, spesso emotiva, tra creator e community.
Per brand e agenzie, la pronuncia spinge verso una maggiore cura nella formulazione dei claim solidali e nella tracciabilità delle donazioni dichiarate.
Per i consumatori, il caso ricorda che la tutela passa anche da una valutazione critica e informata dei contenuti social, senza affidarsi acriticamente all’autorevolezza percepita dei profili più seguiti.
FAQ
Cosa ha deciso il giudice sul caso Pandorogate di Chiara Ferragni?
Il giudice ha disposto il non luogo a procedere, escludendo l’aggravante della “minorata difesa” e ritenendo insufficiente il quadro probatorio penale.
Perché i follower di Chiara Ferragni non sono stati considerati vulnerabili?
Perché, secondo il giudice, non è emerso un rapporto di adesione acritica “tipico delle sette” né una comprovata minorata capacità di difesa.
Le campagne Pink Christmas e uova di Pasqua erano considerate ingannevoli?
Sì, sono state definite a “natura decettiva”, ma con prove giudicate dubbie su falsità concreta dei messaggi e reale inganno dei consumatori.
Quale ruolo hanno avuto le sanzioni Antitrust nel procedimento penale?
Hanno inciso nel quadro complessivo, poiché gli imputati avevano già subito rilevanti conseguenze economiche e ciò ha contribuito alla revoca della querela.
Da quali fonti è stata rielaborata questa ricostruzione giornalistica del caso?
È stata realizzata sulla base di una elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.

