Violenza sessuale, come cambia la legge: sparisce il dissenso, compare il reato di freezing e scoppia il dibattito

Indice dei Contenuti:
Violenza sessuale, nel testo riscritto scompare la parola dissenso ma spunta il “reato di freezing”: cosa significa
Dissenso al centro della norma
La Commissione Giustizia del Senato ha riscritto la disciplina sulla violenza sessuale, spostando il baricentro giuridico dal consenso al dissenso espresso o desumibile. Il termine “consenso” è stato espunto dal nuovo articolo 609-bis del codice penale, sostituito dal riferimento alla “volontà contraria” della persona. Il fulcro diventa la ricostruzione del contesto, delle circostanze e della capacità concreta della vittima di manifestare opposizione.
Secondo la maggioranza, questa impostazione evita il rischio di inversione dell’onere della prova, respingendo l’idea che l’imputato debba dimostrare l’esistenza di un accordo sessuale. Il centrodestra ha motivato la riscrittura con l’“eccessiva indeterminatezza” del testo approvato dalla Camera e il timore di conflitto con il principio di presunzione di innocenza. Per le opposizioni, tra cui spiccano le critiche di Elly Schlein e del Partito Democratico, si tratta invece di un arretramento rispetto allo standard del consenso libero, esplicito e inequivocabile previsto dalla Convenzione di Istanbul, già sottoscritta dall’Italia.
La nuova formulazione stabilisce che l’atto sessuale è contro la volontà anche se compiuto a sorpresa o approfittando dell’impossibilità, nel caso concreto, di esprimere dissenso, allargando l’area di rilevanza penale oltre le sole ipotesi di minaccia o costrizione fisica.
Che cos’è il freezing
Nella versione aggiornata della norma, fa ingresso esplicito il riferimento al cosiddetto “freezing”, il blocco psicofisico che può colpire la vittima di un’aggressione. Si tratta di una risposta automatica del sistema difensivo: il corpo e la mente si “congelano”, rendendo impossibile reagire, fuggire o anche solo formulare un no chiaro. Questo meccanismo è documentato in situazioni di pericolo estremo, incidenti, aggressioni, traumi improvvisi.
La senatrice leghista Giulia Bongiorno rivendica l’inserimento di questa specificazione come strumento per superare assoluzioni basate sull’argomento “non ho capito che lei non fosse d’accordo”. Nei casi in cui la vittima rimane paralizzata dalla paura e non riesce a manifestare verbalmente la propria contrarietà, la nuova norma chiarisce che l’atto è comunque contrario alla volontà.
Non nasce un autonomo “reato di freezing”: si tratta di una clausola interpretativa che codifica il fenomeno, imponendo ai giudici di considerarlo nella valutazione probatoria. Quando la persona non riesce a esprimere dissenso perché bloccata dal terrore, il dissenso viene presunto, chiudendo spazi a letture minimaliste del comportamento della vittima.
Scontro politico e ricadute pratiche
La riscrittura della norma alimenta uno scontro politico acceso. Le opposizioni denunciano la rottura dell’intesa bipartisan tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein che aveva permesso l’approvazione alla Camera del testo fondato sul consenso. Contestano che l’eliminazione di quel riferimento allontani l’Italia dagli standard internazionali e rischi di confondere l’opinione pubblica sul messaggio culturale: l’idea che senza un sì chiaro il rapporto non è lecito.
Giulia Bongiorno, intervistata dal Corriere della Sera, sostiene invece che la tutela penale ne esce rafforzata perché ogni atto sessuale contro la volontà della persona diventa perseguibile, anche in assenza di minaccia esplicita. L’enfasi sul contesto e sulla capacità di esprimere dissenso punta a coprire un ventaglio più ampio di situazioni, comprese quelle in cui la vittima è sorpresa, vulnerabile o psicologicamente annientata.
Sul piano processuale, la nuova norma ambisce a bilanciare protezione delle vittime e garanzie dell’imputato, evitando, secondo la maggioranza, che il processo si trasformi in un giudizio sull’assenza di consenso da dimostrare a carico dell’accusato. Resta però aperto il nodo interpretativo: come i tribunali tradurranno in pratica il concetto di “volontà contraria” e di impossibilità di esprimere dissenso.
FAQ
D: Che cosa cambia rispetto al testo sul consenso approvato dalla Camera?
R: Sparisce il richiamo al “consenso libero e attuale” e viene introdotto il criterio della volontà contraria, valutata in base a contesto e circostanze.
D: Il freezing è un nuovo reato autonomo?
R: No, è una specificazione interpretativa della violenza sessuale che chiarisce quando l’atto è contrario alla volontà della vittima.
D: Come viene definito il freezing nella nuova disciplina?
R: È il blocco psicofisico che impedisce alla persona di reagire o esprimere dissenso a causa della paura o di una minaccia percepita intensa.
D: Perché la maggioranza ha eliminato il riferimento al consenso?
R: Per evitare, secondo il centrodestra, l’“indeterminatezza” della fattispecie e il rischio di inversione dell’onere della prova a carico dell’imputato.
D: Quali sono le principali critiche delle opposizioni?
R: Partito Democratico e altre forze contestano un arretramento rispetto alla Convenzione di Istanbul e la rottura dell’accordo politico precedente.
D: In quali casi la norma presume il dissenso della vittima?
R: Quando l’atto è compiuto a sorpresa o approfittando dell’impossibilità, nel caso concreto, di esprimere dissenso, inclusi i casi di freezing.
D: Qual è la posizione di Giulia Bongiorno sulla riforma?
R: La senatrice della Lega rivendica un ampliamento della tutela, sostenendo che oggi ogni atto contro la volontà della persona diventa reato.
D: Qual è la fonte giornalistica citata per questa vicenda?
R: Le posizioni di Giulia Bongiorno e i dettagli del nuovo testo sono stati riportati, tra gli altri, dal Corriere della Sera e ripresi da diverse testate nazionali.




