Vaccini Covid collegati a rara patologia neurologica, confermata associazione con potenziali reazioni avverse gravi
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Caso di Alba, confermato in appello il nesso tra vaccino Pfizer e mielite
La Corte d’appello di Torino ha confermato il nesso causale tra vaccino anti Covid Pfizer-BioNTech e una grave mielite trasversa sviluppata da una commerciante 57enne di Alba, nel Cuneese.
Il giudizio riguarda due dosi di Comirnaty somministrate il 7 e 28 aprile 2021, ritenute all’origine della patologia neurologica.
I giudici, respingendo il ricorso del ministero della Salute, hanno confermato il diritto all’indennizzo già riconosciuto dal Tribunale di Asti, ritenendo decisiva la consulenza tecnica d’ufficio e chiarendo perché l’assetto autoimmune preesistente non costituisce causa alternativa, ma possibile fattore favorente dell’evento post-vaccinale.
In sintesi:
- La Corte d’appello di Torino conferma il nesso tra vaccino Pfizer e mielite trasversa.
- Respinto il ricorso del ministero della Salute, confermato l’indennizzo alla paziente.
- I consulenti tecnici hanno applicato il criterio della “preponderanza dell’evidenza”.
- Gli avvocati segnalano aumento di richieste di indennizzo per danni da vaccino.
Il caso della 57enne di Alba nasce dopo la seconda dose di vaccino Comirnaty nel 2021, con la successiva comparsa di mielite trasversa, infiammazione del midollo spinale associata a gravi deficit neurologici.
In primo grado, il Tribunale civile di Asti aveva nominato due consulenti indipendenti che, sulla base della documentazione clinica e della letteratura scientifica, avevano individuato un collegamento probabilistico tra vaccinazione e patologia.
La Corte d’appello di Torino, senza disporre nuova perizia, ha ritenuto la consulenza già espletata “completa” e sufficiente ad attestare, secondo il parametro della “preponderanza dell’evidenza”, la sussistenza del nesso causale richiesto dalla normativa per l’accesso all’indennizzo statale previsto dalla legge.
Cosa dice la sentenza e perché è rilevante a livello nazionale
Nella motivazione, i giudici sottolineano di non avere «fondate ragioni per discostarsi» dalle conclusioni dei consulenti tecnici nominati in primo grado.
La Corte respinge la tesi del ministero della Salute, secondo cui il danno sarebbe riconducibile a una patologia autoimmune preesistente, chiarendo che tale condizione non rappresenta una causa alternativa ma «un eventuale terreno favorente l’evento immunomediato post-vaccinale».
Viene così rafforzato l’impianto della legge sugli indennizzi: non si mette in discussione l’utilità sanitaria della vaccinazione, ma si riconosce che, in rare ipotesi, possono verificarsi reazioni avverse gravi che danno diritto a tutela economica, indipendentemente da profili di colpa o responsabilità civile del produttore.
La donna è assistita dagli avvocati Renato Ambrosio, Chiara Ghibaudo e Stefano Bertone dello studio torinese Ambrosio & Commodo, da anni impegnato nei contenziosi per danni da farmaci e dispositivi medici.
«La sentenza ribadisce l’astratta pericolosità del vaccino alla stregua delle leggi di copertura scientifica», osserva Bertone, ricordando che *«i vaccini, come tutti i farmaci, possono comportare reazioni avverse anche gravi»*.
Ambrosio insiste sulla necessità di strutturare percorsi di assistenza legale e medica dedicati, mentre Bertone aggiunge che *«moltissime italiane e moltissimi italiani ignorano che il loro danno grave alla salute possa essere conseguenza del vaccino»*, segnalando tre nuove richieste di consulenza a settimana dopo la sentenza di primo grado.
Sullo sfondo, il legale richiama anche il quadro internazionale: secondo le sue stime, al 2024 sarebbero state accolte nel mondo almeno 36mila domande di indennizzo legate ai vaccini anti Covid-19, all’interno di specifici programmi nazionali di compensazione per eventi avversi gravi.
Le possibili ricadute future su tutele, controlli e consapevolezza
La decisione di Torino potrebbe rafforzare, in casi analoghi, il ricorso agli indennizzi pubblici per eventi avversi gravi post-vaccinali, spingendo verso maggiore trasparenza informativa su rischi rari ma documentati.
Il caso di Alba solleva interrogativi sulla necessità di potenziare il monitoraggio attivo delle reazioni avverse e i registri nazionali, agevolando valutazioni medico-legali rapide e uniformi.
Per la sanità pubblica, la sfida è mantenere alta l’adesione alle campagne vaccinali, rafforzando al tempo stesso la fiducia attraverso percorsi certi di riconoscimento e indennizzo dei danneggiati, così da coniugare tutela collettiva e responsabilità istituzionale.
FAQ
Cosa ha stabilito la Corte d’appello di Torino sul caso di Alba?
La Corte ha confermato il nesso causale tra vaccino Pfizer-BioNTech e mielite trasversa, respingendo il ricorso del ministero della Salute e confermando l’indennizzo riconosciuto in primo grado alla paziente.
La sentenza mette in dubbio l’efficacia dei vaccini contro il Covid-19?
No, la sentenza riconosce l’esistenza di rari eventi avversi gravi. Conferma il diritto all’indennizzo senza negare il ruolo centrale delle vaccinazioni nella prevenzione delle forme gravi di Covid-19.
Come funziona in Italia l’indennizzo per danni da vaccino?
In Italia esiste un indennizzo pubblico per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie o raccomandate. Occorre dimostrare un nesso causale probabile, valutato tramite consulenze medico-legali e procedure amministrative o giudiziarie.
Chi sospetta un danno da vaccino a chi deve rivolgersi?
È consigliabile rivolgersi subito al medico curante, segnalare l’evento avverso al sistema di farmacovigilanza e contattare un legale esperto in responsabilità sanitaria e indennizzi per danno da farmaco.
Quali sono le fonti utilizzate per questo approfondimento giornalistico?
L’articolo è redatto sulla base di una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.



