PEC amministratori chiarimenti sull’imposta di bollo per domicilio digitale

Domicilio digitale amministratori: quando l’imposta di bollo non è dovuta
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 67/2026, ha chiarito che l’imposta di bollo sulle comunicazioni di domicilio digitale non è dovuta quando la pratica telematica al Registro delle imprese riguarda esclusivamente la PEC degli amministratori obbligati per legge.
Il chiarimento, riferito a comunicazioni presentate alle Camere di commercio di tutta Italia, interviene dopo la riforma introdotta dalla Legge di bilancio 2025 sul domicilio digitale delle figure apicali delle società.
L’esenzione si applica per favorire la piena integrazione nel sistema di notifiche digitali della pubblica amministrazione e per evitare trattamenti differenti tra società e organi amministrativi, con impatto immediato su imprese, professionisti e uffici camerali.
In sintesi:
- Esenzione bollo per comunicazioni PEC di amministratore unico, amministratore delegato o presidente CdA.
- Vale solo se la pratica contiene esclusivamente l’adempimento sul domicilio digitale.
- Per altri soggetti o adempimenti ulteriori tornano le regole ordinarie del D.P.R. 642/1972.
- Allineata l’esenzione tra domicilio digitale della società e degli amministratori obbligati.
Nuovo obbligo di PEC per amministratori e quadro normativo di riferimento
L’obbligo di comunicare il domicilio digitale degli amministratori nasce dall’art. 1, comma 860, della L. 207/2024, che ha riscritto l’art. 5, comma 1, del D.L. 179/2012.
Successivamente l’art. 13, commi 3 e 4, del D.L. 159/2025 ha precisato che la PEC da iscrivere nel Registro delle imprese è quella dell’amministratore unico, dell’amministratore delegato oppure, in assenza di quest’ultimo, del presidente del consiglio di amministrazione.
Per le società già iscritte, la comunicazione del domicilio digitale dell’amministratore deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2025, nonché in occasione di ogni nuova nomina o rinnovo dell’incarico.
La legge impone inoltre che il domicilio digitale dell’amministratore non coincida con quello della società, per distinguere nettamente i canali ufficiali di comunicazione.
Sul piano tributario, il nodo riguardava l’applicazione dell’art. 1, Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, che assoggetta a bollo le domande e denunce inviate telematicamente al Registro delle imprese (17,50 euro per ditte individuali, 59 euro per società di persone, 65 euro per società di capitali).
Parallelamente, l’art. 16, comma 6, del D.L. 185/2008, convertito nella L. 2/2009, prevede l’esenzione da bollo e diritti di segreteria per l’iscrizione del domicilio digitale dell’impresa e per le sue variazioni, interpretata in senso estensivo anche per le imprese individuali con la Risoluzione n. 45/E del 5 luglio 2013.
Ambito dell’esenzione e conseguenze operative per imprese e professionisti
Con la risposta n. 67/2026, l’Agenzia delle Entrate estende in modo sistematico questa esenzione alle comunicazioni relative al domicilio digitale degli amministratori obbligati dalla legge.
Il Fisco valorizza la finalità pubblicistica della PEC come canale certo, tracciabile e integrato con il sistema della pubblica amministrazione, ritenendo coerente evitare una disparità tra esenzione per l’impresa e imposizione per il suo organo amministrativo.
L’esclusione dal bollo, però, è rigorosamente circoscritta: riguarda solo le comunicazioni che hanno per oggetto esclusivo la PEC dell’amministratore unico, dell’amministratore delegato o, in mancanza, del presidente del consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.L. 179/2012.
Se la pratica telematica contiene anche altri adempimenti (es. modifiche statutarie, variazioni di cariche, ulteriori comunicazioni), si applicano le regole ordinarie del D.P.R. 642/1972 e il bollo torna dovuto.
Lo stesso principio vale per soggetti diversi da quelli obbligati: per altri amministratori, procuratori o figure interne non espressamente richiamate dalla normativa, l’esenzione non è automatica.
In pratica, la gratuità copre soltanto l’adempimento puntuale imposto dalla norma; ogni ampliamento del contenuto della domanda comporta una rivalutazione dell’imposta di bollo da parte di imprese, professionisti e Camere di commercio.
Prospettive applicative e impatto sul sistema del domicilio digitale
Il principio affermato dall’Agenzia delle Entrate riduce i costi di compliance digitale e rende più lineare il quadro dei rapporti tra Registro delle imprese e organi amministrativi delle società.
Nel medio periodo, l’esenzione mirata può favorire una più rapida messa a regime degli obblighi di PEC degli amministratori, rafforzando l’utilizzo del domicilio digitale come canale ordinario di interlocuzione con la pubblica amministrazione.
Resterà centrale, nelle prassi di studi professionali e uffici camerali, la corretta strutturazione delle pratiche: per conservare il beneficio, sarà necessario isolare le comunicazioni relative alla sola PEC degli amministratori obbligati, evitando di cumulare altri adempimenti nella stessa istanza telematica.
FAQ
Quando non si paga il bollo sulla PEC degli amministratori?
L’esenzione si applica quando la pratica al Registro imprese riguarda esclusivamente la comunicazione o variazione della PEC degli amministratori obbligati dalla legge.
Quali amministratori rientrano nell’esenzione dall’imposta di bollo?
Rientrano l’amministratore unico, l’amministratore delegato oppure, in mancanza, il presidente del consiglio di amministrazione, come definiti dal D.L. 179/2012.
Cosa accade se nella pratica PEC inserisco altri adempimenti societari?
In presenza di ulteriori adempimenti, si applicano le regole ordinarie del D.P.R. 642/1972 e l’imposta di bollo torna integralmente dovuta.
Il domicilio digitale dell’amministratore può coincidere con quello della società?
No, la normativa vieta la coincidenza: PEC della società e PEC dell’amministratore devono essere distinte per canali ufficiali separati.
Da quali fonti è stata elaborata questa analisi sul domicilio digitale?
Il contenuto deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.
DIRETTORE EDITORIALE
Michele Ficara Manganelli ✿
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