Organismo dei Consulenti Finanziari (OCF): viola la direttiva europea?
EDITORIALE DI ALESSANDRO PEDONE tratto da investire.aduc.it
A partire dalla legge n. 114 del 9 Luglio 2015 – art. 9 comma1 lett o) – è stato introdotto in Italia l’Organismo dei Consulenti Finanziari (OCF) che avrà il compito di tenere l’albo dei consulenti finanziari.
Detto albo sarà diviso in tre sezioni. La prima è per gli ex promotori finanziari, che nella direttiva europea si chiamano “agenti collegati” e che in Italia hanno assunto (con la stessa norma che ha istituito l’OCF) il nome di “consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede”. La seconda sezione è per i consulenti finanziari indipendenti (che la stessa normativa ha chiamato “autonomi”). La terza sezione è riservata alle società di consulenza finanziaria.
Detto Organismo è un’associazione con personalità giuridica di diritto privato i cui soci, attualmente, sono le associazioni professionali rappresentative degli iscritti e dei soggetti abilitati all’offerta fuori sede di prodotti e servizi finanziari, che attualmente sono: ABI (Associazione delle Banche Italiane), ANASF (Associazione degli ex promotori finanziari che adesso si definiscono consulenti finanziari) ed ASSORETI (Associazione degli intermediari finanziari che utilizzano i promotori finanziari). In poche parole la “Confindustria” del settore finanziario.
In pratica, abbiamo un’associazione sostanzialmente e formalmente privata che ha funzioni pubbliche non solo di tenuta di un registro pubblico, ma anche poteri di vigilanza e sanzionatori nei loro stessi confronti.
Questa situazione sarebbe già discutibile se riferita esclusivamente agli agenti collegati, ma nel momento in cui questo organismo deve vigilare e sanzionare anche i consulenti finanziari indipendenti, che spesso danno consigli agli investitori che sono contrari agli interessi delle reti di promotori finanziari, la questione diventa inaccettabile. Inaccettabile sul piano logico, ma potrebbe essere anche incompatibile con la direttiva europea: vediamo specificatamente le ragioni.
La direttiva comunitaria n. 65 del 15 Maggio 2014 (così detta MIFID II) dice espressamente all’art.67 (le evidenziazioni sono nostre):
Designazione delle autorità competenti
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti per lo svolgimento di ognuna delle funzioni previste dalle differenti disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 e dalla presente direttiva. Gli Stati membri informano la Commissione, l’ESMA e le autorità competenti degli altri Stati membri dell’identità delle autorità competenti responsabili dello svolgimento di ognuno dei compiti, e di ogni eventuale divisione degli stessi.
2. Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 sono autorità pubbliche, fatta salva la possibilità di delegare funzioni ad altri soggetti, quando ciò sia espressamente previsto all’articolo 29, paragrafo 4.
Qualsiasi delega di funzioni a soggetti diversi dalle autorità di cui al paragrafo 1 non può comportare l’esercizio di pubblici poteri né l’uso di poteri discrezionali di giudizio. […]
La norma dice chiaramente che non è possibile che un’associazione di tipo privatistico svolga funzioni chiaramente discrezionali come la vigilanza né poteri chiaramente pubblici come il potere sanzionatorio nei confronti dei membri di un albo pubblico.
La legge prevede, come abbiamo visto, un’eccezione riguardante l’articolo 29 paragrafo 4 della direttiva che riguarda espressamente gli “agenti collegati” (ovvero in Italia gli ex-promotori finanziari). Riportiamo il testo integrale:
Gli Stati membri possono consentire alle autorità competenti di collaborare con le imprese di investimento e gli enti creditizi, le loro associazioni o altri soggetti nel registrare gli agenti collegati e nel controllare l’ottemperanza di tali agenti ai requisiti fissati al paragrafo 3. In particolare gli agenti collegati possono essere registrati da un’impresa di investimento, un ente creditizio o da loro associazioni e altri soggetti sotto la vigilanza dell’autorità competente.
Come si può vedere l’eccezione riguarda esclusivamente gli agenti collegati, cioè i promotori finanziari. Questa eccezione ha una sua razionalità dal momento che gli agenti collegati sono in tutto e per tutto agenti di commercio degli intermediari e questi ultimi hanno una responsabilità in solido rispetto al loro operato.
Completamente diverso è il discorso nel momento in cui a questo organismo si affidano anche poteri sanzionatori e – soprattutto – si estende le funzioni non solo agli agenti collegati ma anche a soggetti che non solo non hanno un rapporto di dipendenza con gli intermediari finanziari, ma la cui funzione principale è quella di tutelare gli interessi dei loro clienti, agendo, nella maggioranza dei casi in contrasto con quelli degli intermediari.