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Il Diritto all’oblio nuova sentenza su Google: deve essere garantito anche dai motori di ricerca, che sono Titolari del trattamento

14 Maggio 2014

Come ho (sempre) detto e ne vado fiera, il diritto all’oblio e’ un problema “anche” di Google.

Evviva. Finalmente la sentenza della Corte europea relativa alla causa di un cittadino spagnolo contro Google stabilisce che “il gestore di un motore di ricerca è responsabile del trattamento di dati personali che appaiono su pagine web pubblicate da terzi”.

La Ue conferma la preminenza del “diritto all’oblio” dei cittadini nei confronti della accessibilità di notizie sulla propria persona su un motore di ricerca. QUALORA una persona a seguito di una ricerca del proprio nome verifichi che l’elenco di risultati mostri un link verso una pagina web contenente informazioni che gli siano pregiudizievoli o comunque non gradite, questa può rivolgersi direttamente al gestore del servizio di ricerca per la soppressione del collegamento.

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Se poi il Titolare che nel caso specifico e’ Google, non da seguito alla domanda, non rimuovendo il link in questione, l’interessato può avvalersi delle autorità per ottenere la soppressione del risultato sulla sua persona non gradito.

Google reagisce tramite un un portavoce: “Si tratta di una decisione deludente per i motori di ricerca e per gli editori online in generale. Siamo molto sorpresi che differisca così drasticamente dall’opinione espressa dall’Advocate General della Corte di Giustizia Europea e da tutti gli avvertimenti e le conseguenze che lui aveva evidenziato.

Adesso abbiamo bisogno di tempo per analizzarne le implicazioni”.
C’e’ poco da anAlizzare, incalzo: i siti possono conservare i loro contenuti e, come era stato già stabilito dalla Cassazione, che devono essere aggiornati a richiesta dell’interessato o “deindicizzati” (cioè resi invisibili alle ricerche online) nel caso si tratti di notizie vecchie o superate.
E’ stato finalmente riconosciuto “che quella di Google è un’attività di trattamento dei dati a tutti gli effetti, perché il motore di ricerca da una “ricerca” su un nome crea un profilo della persona.

Con La conclusione. – che sinceramente non mi sorprende, visto che la sostengo da anni – che Google e’ Titolare del trattamento esattamente come il sito web da cui ha avuto origine la notizia. E cosi’ come questo il motore e’ tenuto a cancellare il dato qualora ci sia una richiesta specifica, a meno che non ci sia un motivo per la conservazione.

Ma si fatica a comprendere quali ragioni possa avere il motore di ricerca per dover conservare, considerato poi che l’aggregazione di informazioni, che di fatto produce un profilo di personalità, dovrebbe avere una logica casuale, non volta ad alcun fine specifico ne’ in positivo, ne’ in negativo e quindi giustamente sottoposta alle richieste di chi Di quelle informazioni e’ il vero titolare. Solo l’interessato.

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Monica Gobbato

Presidente Presidente Associazione LawBoat · Speaker Gdpr day PhD, MBA, CPA, MD

Sono un Avv. specializzata in Privacy, AI e Digitale. Aiuto i Titolari a conformarsi alla normativa e faccio crescere i Dpo, anche attraverso l’associazione che presiedo. Privacy Academy.

Avvocato e Docente. Prof a contratto a Ca' Foscari e Università Pegaso Telematica.

Specializzata nella consulenza legale su Privacy e Sicurezza delle informazioni. Commissario d'esame per le certificazioni di Privacy Officer. Ha pubblicato con CEDAM, Utet, FAG, IPSOA.
Autore per testate on line e off line.

Areas of Expertise: GDPR Compliance, AI Act Regulation, Data Protection, Privacy by Design, Cybersecurity Law, Digital Law, Legal Tech Strategy, Risk Management, Corporate Governance, Formazione DPO, Privacy Impact Assessment (DPIA), Intelligenza Artificiale e Diritto.
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