Ivass assicura: stretta sull’oblio oncologico, cosa cambia subito per polizze e risarcimenti
Indice dei Contenuti:
Obblighi per le compagnie assicurative
Ivass impone a compagnie e intermediari di conformarsi alla legge sull’oblio oncologico, eliminando ogni pratica discriminatoria nell’accesso alle polizze per chi ha superato una patologia oncologica. È vietato chiedere o utilizzare dati sanitari relativi a tumori quando sia trascorso il periodo previsto dalla norma, in assenza di recidive.
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Le imprese devono adeguarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, aggiornando processi assuntivi e sistemi di valutazione del rischio. Il divieto copre sia la raccolta ex novo sia l’uso di informazioni pregresse, se maturati i requisiti per il diritto all’oblio.
Sono esclusi i prodotti Rc auto, per cui i dati oncologici sono irrilevanti. Le compagnie non possono subordinare l’offerta a visite mediche o ad accertamenti su pregresse patologie quando il cliente rientra nelle soglie temporali previste: oltre dieci anni dalla fine dei trattamenti, cinque anni per i minori di 21 anni, o termini più brevi se stabiliti per specifiche casistiche.
Vige l’obbligo di cancellare entro 30 giorni i dati sanitari già detenuti dopo la ricezione della certificazione di oblio, senza conservarli per valutazioni future. Qualsiasi deroga o profilazione basata su quelle informazioni è preclusa e costituisce violazione della normativa.
Gli intermediari distributivi sono tenuti agli stessi standard: niente raccolta, niente utilizzo e obbligo di rimozione dei dati, con responsabilità in solido per il rispetto delle nuove tutele.
Aggiornamento della documentazione precontrattuale
Le imprese devono integrare i moduli informativi con una sezione dedicata al diritto all’oblio oncologico, esplicitando che gli assicurati guariti da oltre dieci anni, o da cinque anni se minori di 21 anni, non sono tenuti a fornire dati sanitari né a sottoporsi a accertamenti. Devono essere recepiti eventuali termini più brevi previsti per casistiche specifiche, con indicazioni chiare sulle condizioni e sulle soglie temporali.
Gli aggiornamenti vanno inseriti nei moduli unici precontrattuali e nei documenti informativi aggiuntivi, eliminando richieste di informazioni su patologie oncologiche pregresse e ogni riferimento a valutazioni del rischio fondate su tali dati. Le compagnie devono inoltre precisare il divieto di acquisizione e utilizzo dei dati sanitari quando siano maturati i presupposti per l’oblio.
Nei materiali destinati alla rete distributiva, inclusi questionari e checklist assuntive, va introdotta una clausola standard che vieta indagini mediche e l’uso di informazioni storiche se opera l’oblio. È obbligatorio indicare le procedure per la cancellazione dei dati entro 30 giorni dalla ricezione della certificazione, con tracciamento delle attività di rimozione.
Sono esclusi i prodotti Rc auto, dove il dato sanitario è irrilevante: i documenti devono riportare espressamente l’esclusione. Tutti i canali, compresi i sistemi online, devono riflettere in modo coerente i nuovi contenuti informativi e le tutele previste.
Vigilanza e tutela dei diritti dei consumatori
Il Garante per la protezione dei dati personali controllerà il rispetto del divieto di raccolta e uso dei dati sanitari oncologici quando sussistono i requisiti dell’oblio, intervenendo su eventuali trattamenti illeciti e sulla cancellazione entro 30 giorni delle informazioni già detenute.
Ivass vigilerà sulla trasparenza e correttezza dei comportamenti di imprese e distributori, verificando l’allineamento delle pratiche assuntive e dei documenti informativi alle nuove tutele e sanzionando condotte discriminatorie o informative carenti.
Per le controversie legate all’oblio oncologico è possibile rivolgersi all’Arbitro Assicurativo, che offre un percorso di risoluzione stragiudiziale, rapido e gratuito per il cliente; restano ferme le tutele davanti all’autorità giudiziaria.
FAQ
Chi vigila sul corretto uso dei dati sanitari?
Il Garante privacy controlla il trattamento dei dati e le cancellazioni entro i termini previsti.
Chi verifica la trasparenza delle imprese?
Ivass monitora documenti e condotte commerciali, intervenendo in caso di violazioni.
Come si risolvono le controversie?
È possibile presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo senza costi e con tempi contenuti.
I dati oncologici possono essere richiesti dopo l’oblio?
No, vige il divieto di acquisizione e di utilizzo una volta maturati i requisiti.
Entro quando vanno cancellati i dati già raccolti?
Entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione di oblio oncologico.
Le regole valgono anche per gli intermediari?
Sì, stessi obblighi di non raccolta, non utilizzo e cancellazione dei dati.
Qual è la fonte della notizia?
Indicazioni e contenuti sono ispirati alla comunicazione riportata da ANSA.




