Il Coronavirus bloccherà la riforma costituzionale dei parlamentari?
RIFORMA COSTITUZIONALE RIDUZIONE DEI PARLAMENTARI
REFERENDUM DEL 29 MARZO 2020
– di Paolo Brambilla –
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Nel corso dell’interessante Convegno dell’ISPG di Giorgio Galli www.istitutostudipolitici.it abbiamo raccolto i principali concetti esposti dal relatore Daniele V. Comero. Ma … il Coronavirus riuscirà a bloccare questa riforma che si trascina da anni? Speriamo di no. Intanto vediamo di che cosa si tratta nel dettaglio.
Iter parlamentare della Riforma:
.- approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato della Repubblica il 7 febbraio 2019
– approvata, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati il 9 maggio 2019
– approvata, in seconda deliberazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, dal Senato della repubblica 11 luglio 2019, dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, nella
seduta del 8 ottobre 2019.
Il 12 ottobre 2019 è stato pubblicato il testo della legge costituzionale in Gazzetta Ufficiale che prevede la riduzione del numero dei parlamentari del 36%: da 630 a 400 deputati – da 315 a 200 senatori elettivi
A seguito della riforma, il numero medio degli abitanti per deputato aumenta da
96.006 a 151.210. Il numero medio di abitanti per ciascun senatore cresce da 188.424 a 302.420
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Perché questa Riforma?
L’iniziativa è dei senatori Quagliariello, Calderoli, Perilli, Patuanelli, Romeo
E’ nei programmi elettorali?
-Si per LN,FdI, FI
- Infatti Quagliariello (FI) presenta il 4 aprile 2018 il p.l. cost.- annunciato nella seduta n. 4 del 11 aprile 2018
- No per M5S
- successivamente inserito nell’accordo di Governo giallo-blu (M5S-Lega)
Il contesto politico e i presunti “Contrappesi”
La nuova maggioranza (PD- M5S-LEU) prima del voto definitivo alla Riforma di riduzione dei Parlamentari dell’ottobre 2019 ha definito un accordo politico. Il M5S e il PD hanno definito dei presunti “contrappesi” legislativi che seguiranno a breve.
(da Corsera).
La maggioranza (3 ottobre 2019) ha messo nero su bianco il documento sulle riforme che faranno da contrappeso al taglio degli eletti, con tanto di impegni concreti e precisi sui singoli interventi e scandito da un timing concordato, che si svilupperà attraverso tre step:
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- entro il mese di ottobre, gli emendamenti da presentare al ddl costituzionale sul voto ai 18enni per l’elezione del Senato
- entro dicembre, la riforma costituzionale per modificare la platea che elegge il presidente della Repubblica, con la riduzione dei delegati regionali, e la modifica dell’elezione del Senato non più a base regionale.
- avvio della riforma elettorale (la maggioranza -M5S, Pd, Italia Viva e Leu – si è impegnata a presentare una nuova legge elettorale con un sistema elettorale proporzionale). pdl 2329 presentato il 9 gennaio 2020 dall’ on. Brescia
La modifica del Rosatellum
Il Parlamento ha approvato il 27 maggio 2019 la legge 51 in materia elettorale che ha determinato il numero di seggi da attribuire nei collegi uninominali e nei collegi plurinominali sulla base di un rapporto frazionario (3/8) la cui applicazione restituisce la stessa proporzione.
Finalità delle modifiche è quella di rendere applicabile il sistema elettorale indipendentemente dal numero dei parlamentari previsto dalla Costituzione, in modo che non si rendano necessarie modifiche alla normativa elettorale qualora il numero dei parlamentari dovesse essere modificato con leggi di modifica costituzionale.
La legge 51 del 2019 reca altresì (art. 3) una delega al Governo per la determinazione dei collegi – uninominali e plurinominali – per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da esercitare “qualora entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge sia promulgata una legge costituzionale che modifica il numero dei componenti delle Camere”.
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La modifica del numero dei componenti comporta infatti, a legislazione elettorale invariata, una corrispondente modifica del numero dei collegi elettorali e, quindi, dei relativi confini.
In tal caso la delega deve essere esercitata, ai sensi del suddetto art. 3, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dall’art. 3 della legge 51/2019 (che in gran parte richiamano quelli individuati dall’art. 3 della legge n. 165 del 2017)
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