Voluntary disclosure con la Svizzera entro settembre
La procedura può essere attivata entro il 30 settembre 2015, la violazione deve essere stata commessa entro il 30 settembre 2014.
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L’Agenzia delle Entrate italiana ha messo a punto il nuovo modulo “ waiver ” ovvero l’autorizzazione agli intermediari finanziari a trasmettere i dati bancari al Fisco, reperibile qui sul sito governativo.
Quindi i contribuenti che intendono utilizzare la voluntary disclosure per far emergere capitali detenuti in Svizzera (anche se desiderano continuare a lasciarli oltre frontiera) ora possono farlo in modo estremamente semplice. Al contribuente che presenta il waiver non si applica il gravoso raddoppio dei termini di prescrizione.
Questo vale anche per Liechtenstein e Principato di Monaco, che hanno sottoscritto accordi analoghi. Importante ricordare il periodo per il quale si può sanare la “violazione” da dichiarare: le norme (legge 186/2014) prevedono che deve essere avvenuta entro il 30-09-2014.
Tutte le informazioni per la compilazione sono chiaramente esposte nelle istruzioni sull’applicazione del waiver, disponibili come detto prima sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Anche la compilazione è molto semplice ed intuitiva: oltre alle diverse tipologie di conto corrente è prevista anche la dichiarazione relativa alle cassette di sicurezza e ai relativi canoni.
Le somme dovute vanno interamente versate, ma ci sono sconti sulle sanzioni ed è prevista la non punibilità per i reati tributari di natura penale.
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ATTENZIONE Ribadiamo che la procedura va attivata entro il 30 settembre 2015.
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