Corona prepara la controffensiva legale, l’avvocato Chiesa annuncia battaglia

Libertà di parola e limiti giuridici nel caso Corona
Il provvedimento del Tribunale di Milano contro Fabrizio Corona riapre il conflitto tra libertà di parola, diritto di cronaca e tutela della reputazione. Le parole dell’avvocato Ivano Chiesa mettono in luce rischi giuridici e ricadute sistemiche su media tradizionali e piattaforme digitali.
Il nodo centrale è la definizione di contenuto diffamatorio in assenza di un giudizio pieno, con effetti che possono condizionare tutto l’ecosistema informativo.
Il peso dell’articolo 21 e il diritto di cronaca
Per Chiesa, l’articolo 21 della Costituzione resta il cardine: la libertà di espressione precede molti altri diritti, pur non essendo assoluta. Il diritto di cronaca non dipende solo dall’iscrizione come testata: un format web come “Falsissimo” ricade comunque nei principi generali sulla libera manifestazione del pensiero. Stabilire a monte cosa sia diffamatorio introduce un filtro preventivo che, secondo il legale, rischia di trasformarsi in censura mascherata, comprimendo il dibattito pubblico.
L’equilibrio dovrebbe restare ex post: se c’è diffamazione, si giudica e si condanna.
Il precedente per programmi satirici e d’inchiesta
La linea del giudice, avverte Chiesa, può colpire anche format come “Striscia la Notizia” o “Le Iene”, spesso fondati su satira pungente e inchieste aggressive. Se il parametro diventa la possibile lesione reputazionale valutata prima della pubblicazione, chiunque si ritenga danneggiato potrebbe chiedere inibitorie analoghe. Ne deriverebbe un effetto boomerang: l’arma giuridica usata contro un singolo soggetto diventerebbe strumento standard contro tutta la tv d’inchiesta, con un pericoloso chilling effect sulla libertà editoriale.
Diffamazione, misure preventive e rischi di censura
Nel caso Corona–Signorini, l’ordinanza vieta contenuti diffamatori, ma non il semplice parlare del direttore di “Chi”. Il confine tra accusa documentata, denuncia in atto e linciaggio mediatico è il terreno più scivoloso, soprattutto quando la giustizia è ancora in corso e l’opinione pubblica pretende trasparenza immediata.
La risposta delle grandi aziende media e delle piattaforme digitali aggiunge un ulteriore livello regolatorio privato.
Diffamazione penale e proporzione delle sanzioni
L’avvocato Chiesa ricorda che, di regola, la diffamazione è punita con pene pecuniarie, salvo casi gravissimi come l’attribuzione falsa di corruzione a un magistrato. Nel quadro descritto, molte affermazioni di Corona rientrerebbero nelle ipotesi meno gravi, pur restando sanzionabili. Più delicata è l’accusa di “estorsione sessuale” rivolta a Alfonso Signorini, perché integra ipotesi di reato pesanti. Tuttavia, sottolinea il legale, tali affermazioni sono inserite in un contesto di denuncia formale e procedimento penale aperto, elemento che alimenta la pretesa di “diritto a sapere” del pubblico.
Strike, copyright e ruolo delle piattaforme
La scelta di Mediaset di ricorrere allo strike per copyright contro una puntata di “Falsissimo” introduce una strategia diversa dall’azione per diffamazione. L’uso degli strumenti di YouTube consente una rimozione rapida, spesso senza contraddittorio immediato. Parallelamente, l’intervento di Agcom sul canale di Corona prefigura una regolazione para-amministrativa dei contenuti online. Secondo Chiesa, ogni tentativo di blocco preventivo resta problematico in ottica costituzionale e rischia di spostare il baricentro dalla responsabilità ex post alla censura ex ante.
Immagine pubblica, strategia giudiziaria e impatto sociale
Il profilo di Fabrizio Corona, costruito tra carriere mediatiche, detenzioni e ritorni in scena, rende il caso un laboratorio di scontro tra potere televisivo, giustizia e opinione pubblica. La narrativa del “Robin Hood mediatico” influisce sulla percezione sociale delle sue inchieste e sulle reazioni del sistema.
Il rapporto tra Corona e il suo difensore
Chiesa descrive Corona come un soggetto fuori dagli schemi, temprato da anni di processi, carcere e misure alternative. La sua forza sarebbe l’assenza di padroni editoriali e la volontà di spingere le inchieste fino alle estreme conseguenze personali. Secondo il legale, non c’è un reale bisogno di rilancio d’immagine: la notorietà è già consolidata. L’ossessione sarebbe piuttosto per l’inchiesta giornalistica, eredità del padre, e per la possibilità di incidere sul racconto di potere e spettacolo in Italia.
Nuovi profili social e percezione dell’opinione pubblica
Dopo la chiusura degli account Meta, Corona ha aperto nuovi profili su Instagram e YouTube, proseguendo nella pubblicazione dei contenuti fino alla riattivazione del profilo originario. La strategia è chiara: aggirare i blocchi tecnici e trasformare ogni sanzione in argomento narrativo sulla “censura”. Per il suo difensore, alla fine sarà la “gente a casa” a valutare credibilità e abusi. In questo scenario, ogni provvedimento rischia di alimentare un personaggio percepito come antagonista del sistema più che di ridurne l’impatto mediatico.
FAQ
Cosa prevede l’articolo 21 sulla libertà di parola
L’articolo 21 della Costituzione tutela la libera manifestazione del pensiero con ogni mezzo, pur consentendo limiti successivi fissati dalla legge, come diffamazione, segreto istruttorio e tutela della privacy. Il divieto di censure preventive resta un principio cardine.
Perché il provvedimento su Corona è considerato un precedente
L’ordinanza che inibisce contenuti diffamatori prima di un giudizio definitivo apre la strada a richieste analoghe da parte di altri soggetti pubblici e privati. Secondo vari giuristi, ciò può scivolare verso forme di controllo preventivo sui contenuti informativi e satirici.
Che differenza c’è tra critica dura e diffamazione
La critica, anche aspra, è lecita se si fonda su fatti veri o verosimili, è di interesse pubblico e usa un linguaggio proporzionato. La diffamazione nasce quando si attribuiscono falsamente fatti determinati lesivi dell’onore, senza un serio ancoraggio probatorio o con intento meramente denigratorio.
Qual è il ruolo di YouTube e delle piattaforme nei blocchi
Piattaforme come YouTube applicano condizioni d’uso private: strike per copyright, hate speech o violazioni delle policy permettono rimozioni rapide. Questi interventi operano su un binario parallelo rispetto alla giustizia ordinaria, ma incidono di fatto sulla visibilità delle inchieste.
Cosa rischia giuridicamente chi pubblica inchieste online
Rischia azioni per diffamazione, richieste risarcitorie e, in casi estremi, procedimenti penali. È essenziale documentare le accuse, distinguere tra fatti e opinioni, rispettare presunzione di innocenza e diritto all’oblio, e conservare prove delle verifiche effettuate sulle fonti.
Qual è la posizione espressa dall’avvocato Ivano Chiesa
L’avvocato Ivano Chiesa, storico difensore di Fabrizio Corona, nell’intervista a Gurulandia di Marco Cappelli e Simone Salvai critica le misure preventive, invita a rispettare l’ordinanza ma avverte sui pericoli sistemici per il diritto di cronaca e per tutta l’informazione d’inchiesta.




