Confermata la piena legittimità delle rassegne stampa
È stata pubblicata il 12 giugno 2019 la sentenza della Corte d’Appello di Roma che nel giudizio tra Federazione italiana editori giornali (FIEG) e le due maggiori società produttrici di rassegne stampa (Eco della Stampa e Data Stampa) ha rigettato l’appello della prima, compensando le spese di lite tra le parti.
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Tratto da: Dirittodautore.it Week – Il primo settimanale sul diritto d’autore
La Corte, che ha espressamente valorizzato la risalente “tolleranza” degli editori in ordine ai servizi di rassegna stampa, ha affermato che la loro piena legittimità in funzione del principio della circolazione delle informazioni, enucleato dallo stesso art. 65 della Legge 633/1941. La rassegna stampa non costituirebbe un succedaneo della lettura dei giornali e come tale non si pone in concorrenza con gli stessi.
La Corte ha evidenziato che il DL 262/2006 aveva in realtà modificato l’art 65 LDA, inserendo l’obbligo di pagamento di un compenso, che fu tuttavia soppresso in sede di conversione del decreto stesso, circostanza da cui la stessa trae argomenti a supporto della volontà del legislatore di lasciare del tutto libera la riproduzione degli articoli di attualità.
Il direttore generale della FIEG Fabrizio Carotti ha espresso comunque soddisfazione per la sentenza che nel richiamare una precedente sentenza di Cassazione, avrebbe introdotto il principio per cui si possano utilizzare gli articoli dei giornali e periodici per rassegne di natura informativa, purché non sia indicata la clausola “riproduzione riservata”.
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LE RASSEGNE STAMPA
Il tema delle rassegne stampa è comunque molto attuale e dibattuto. Di recente sono state trasmesse alle tv e radio le linee guide elaborate nel confronto tra la FIEG ed i responsabili dei principali gruppi radiotelevisivi italiani sull’utilizzo degli articoli dei giornali cartacei nelle rassegne stampa. Inoltre la cosiddetta Direttiva Copyright vincola gli stati membri ad introdurre disposizioni di legge affinché gli aggregatori di notizie (ad es. Google News) siano tenuti a stipulare accordi di licenza con gli editori, così che parte dei proventi da questi ultimi percepiti per l’utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico vada agli autori stessi.
Certamente si raccoglie una generalizzata attenzione verso un comparto, quello giornalistico, che ha subito, soprattutto dopo l’avvento dei social network, una vera e propria cannibalizzazione, ma il confine tra diritto d’autore dei giornalisti e circolazione libera delle informazioni non pare essere ancora chiaro. In ogni caso le soluzioni, più che in via giudiziale, dovranno essere ricercare nel confronto tra tutti i soggetti coinvolti.
Qui la sentenza in originale
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