Violenza sessuale, Bongiorno riscrive il ddl: al centro non più il consenso ma il dissenso

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Ddl violenza sessuale, Bongiorno cambia il testo: dal principio del “consenso” al “dissenso”
Nuova formulazione del reato
La riformulazione dell’articolo 609 bis del codice penale sposta l’asse interpretativo sulla volontà effettiva della persona coinvolta nel rapporto. Il testo prevede che chi compie atti sessuali contro la volontà altrui, o induce qualcuno a compierli o subirli, sia punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
Il dissenso diventa l’elemento centrale di valutazione, con un richiamo esplicito al “contesto” in cui il fatto avviene. L’atto è considerato contrario alla volontà anche quando è compiuto a sorpresa oppure approfittando dell’impossibilità, nelle concrete circostanze, di esprimere il proprio rifiuto. In questo modo si codificano situazioni come lo shock, l’immobilità per paura o la temporanea incapacità di reagire.
La norma mira a circoscrivere il giudizio al caso concreto, rafforzando l’idea che l’assenza di un dissenso manifestato non equivalga a un consenso libero e consapevole. L’onere probatorio ruota dunque intorno alla ricostruzione di segnali, contesto relazionale e condizioni psicofisiche della persona offesa.
Pene, aggravanti e casi di minore gravità
La proposta di riformulazione innalza il quadro sanzionatorio quando l’atto sessuale è realizzato con modalità particolarmente gravi. La reclusione sale da sei a dodici anni se il fatto è commesso mediante violenza o minaccia, abuso di autorità o approfittando di condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima. Vengono così tipizzate le situazioni di dominio, ricatto e vulnerabilità strutturale.
È prevista una riduzione della pena, fino a due terzi, qualora il fatto risulti di minore gravità, valutando modalità della condotta, circostanze concrete, entità del danno fisico o psichico. Questa clausola di flessibilità consente ai giudici di calibrare la risposta punitiva su un ventaglio molto ampio di comportamenti, preservando la proporzionalità delle sanzioni.
La costruzione normativa punta a distinguere tra scenari estremamente violenti e situazioni in cui, pur restando integra la tutela della libertà sessuale, il disvalore sociale e l’impatto sulla vittima risultano meno intensi, senza però scivolare nella banalizzazione del reato.
Scontro politico e diritti delle donne
La scelta di privilegiare il riferimento al dissenso ha innescato uno scontro frontale tra maggioranza e opposizioni. La presidente della Commissione Giustizia del Senato, **Giulia Bongiorno**, ha lavorato a una mediazione per ottenere la convergenza dei partiti, prendendosi tempo rispetto alle prime bozze e riscrivendo l’impianto per superare i veti interni alla coalizione di governo.
Dura la reazione del capogruppo dell’**Alleanza Verdi e Sinistra**, **Peppe De Cristofaro**, presidente del gruppo Misto di **Palazzo Madama**, che denuncia una rottura dell’intesa bipartisan raggiunta alla Camera. Secondo De Cristofaro, la violenza sessuale resta primariamente un crimine contro le donne e, in assenza di un sì esplicito, non può parlarsi di rapporto ma di reato. Il passaggio dal principio del consenso a quello del dissenso viene letto come un “passo indietro” culturale e giuridico, attribuito ai veti della destra.
Sul piano simbolico, la contesa ruota attorno alla domanda chiave: se la tutela debba fondarsi sul “sì libero” o sull’“assenza di no”, con evidenti ricadute su prevenzione, prove processuali e messaggio sociale.
FAQ
D: Cosa prevede il nuovo testo sul reato di violenza sessuale?
R: Stabilisce che gli atti sessuali contro la volontà della persona, o indotti, sono puniti con reclusione da quattro a dieci anni, valorizzando il contesto e la possibilità di esprimere dissenso.
D: Come viene definito l’atto contrario alla volontà?
R: È tale anche quando compiuto a sorpresa o sfruttando l’impossibilità concreta della persona di esprimere il proprio rifiuto.
D: Quali pene sono previste nei casi più gravi?
R: La reclusione va da sei a dodici anni se l’atto avviene con violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittando di inferiorità fisica o psichica.
D: Quando può essere ridotta la pena?
R: Quando il fatto è di minore gravità, valutando modalità della condotta, circostanze e danno fisico o psichico arrecato.
D: Chi è la principale promotrice della riformulazione in Senato?
R: La presidente della Commissione Giustizia del Senato, l’avvocata e senatrice **Giulia Bongiorno**.
D: Perché le opposizioni criticano il passaggio al “dissenso”?
R: Perché ritengono che senza un sì chiaro non vi sia rapporto sessuale ma reato, e che la nuova impostazione indebolisca il principio del consenso esplicito.
D: Qual è la posizione di **Peppe De Cristofaro**?
R: Sostiene che la proposta fa arretrare la tutela delle donne e “sconfessa” l’accordo bipartisan raggiunto in precedenza alla Camera.
D: Qual è la fonte giornalistica originaria citata?
R: La ricostruzione del testo e delle posizioni politiche si basa sulle anticipazioni dell’agenzia di stampa **AGI**.




