Separazioni e divorzi, bigenitorialità al centro: addio assegno illimitato e nuove regole per le cure sanitarie
Limiti al mantenimento dei figli maggiorenni e responsabilizzazione dei giovani
Separazioni e divorzi impongono un ripensamento del mantenimento dei figli maggiorenni, oggi spesso protratto senza un orizzonte definito. La proposta di riforma fissa un limite certo: l’obbligo si estingue al compimento dei 26 anni, salvo comprovata disabilità. L’obiettivo è evitare che l’assegno si trasformi in un vincolo indefinito a carico di un solo genitore e promuovere un percorso di autonomia reale, in linea con il principio di bigenitorialità e con l’equilibrio degli oneri familiari.
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Il criterio non è punitivo: si chiede ai giovani un’assunzione di responsabilità, accompagnata da un tempo congruo per completare studi o inserimento lavorativo. La misura mira a superare prassi che cristallizzano la dipendenza economica oltre il ragionevole, introducendo una soglia temporale chiara che incentivi scelte formative e professionali concrete.
La cessazione del mantenimento al raggiungimento dei 26 anni si coniuga con la tutela dei casi meritevoli: nei percorsi di fragilità certificata, l’aiuto resta. In tutti gli altri, si riafferma un principio di equilibrio tra diritti dei figli e sostenibilità per i genitori, riducendo contenziosi e ambiguità interpretative. Il messaggio è univoco: sostegno fino a un’età limite definita, poi valorizzazione dell’autonomia, senza abbandono ma con regole certe.
Assegno divorzile: durata massima e criteri legati allo stato di bisogno
L’assegno divorzile viene ridefinito secondo parametri oggettivi e temporali: riconoscimento soltanto in presenza di un effettivo stato di bisogno non imputabile all’ex coniuge e durata massima di tre anni. La finalità è evitare che il sostegno economico post-matrimoniale assuma carattere indefinito, allineandolo all’evoluzione della giurisprudenza che valorizza l’autoresponsabilità e il superamento dell’idea del matrimonio come garanzia reddituale permanente.
I criteri di valutazione privilegiano elementi verificabili: capacità lavorativa residua, condizioni di salute, percorso professionale, impegno nella ricerca di un’occupazione e ragioni oggettive dell’indisponibilità di reddito. L’assegno non si configura come rendita vitalizia, ma come strumento transitorio volto a colmare uno scarto economico non derivante da scelte dilatorie o rifiuti ingiustificati di opportunità lavorative. La temporaneità è funzionale a promuovere il reinserimento e ad assicurare proporzionalità dell’intervento.
La durata triennale fissa un orizzonte certo per entrambe le parti, riduce il contenzioso e previene interpretazioni estensive. In presenza di condizioni sopravvenute che aggravino lo stato di bisogno per cause non imputabili al beneficiario, resta possibile un riesame giudiziale fondato su evidenze documentali. Viceversa, il miglioramento della situazione reddituale determina la rimodulazione o la cessazione del contributo, nel rispetto dell’equilibrio tra tutela dei più deboli e responsabilità individuale.
Il perimetro dell’assegno è coerente con la distinzione tra solidarietà post-coniugale e perequazione ingiustificata: si interviene solo per fronteggiare un bisogno reale, non per mantenere stili di vita non più sostenuti dal legame coniugale. Il messaggio è chiaro: il matrimonio non è un paracadute economico illimitato, ma un progetto affettivo che, una volta concluso, lascia spazio a un supporto mirato, temporalmente definito e calibrato sulle condizioni concrete.
Decisioni sanitarie rapide e informazione reciproca per garantire la bigenitorialità
La riforma introduce una cornice operativa che consente a ciascun genitore di assumere decisioni sanitarie tempestive per il figlio durante i periodi di rispettiva responsabilità, senza paralisi procedurali né conflitti pretestuosi. In caso di necessità mediche, il genitore presente è legittimato ad autorizzare visite, esami, terapie e interventi urgenti, con l’obbligo correlato di informare in modo completo e immediato l’altro genitore, trasmettendo diagnosi, prescrizioni, referti e indicazioni cliniche.
Il principio di bigenitorialità viene tutelato attraverso un doppio binario: centralità dell’interesse del minore alla cura e tracciabilità della comunicazione tra le parti. La comunicazione deve avvenire su canali documentabili (PEC, email concordata, piattaforme sanitarie regionali o referti digitali) per garantire trasparenza e ridurre il contenzioso. Le strutture sanitarie sono invitate a riconoscere a entrambi i genitori l’accesso ai fascicoli sanitari elettronici e alla documentazione clinica, evitando esclusioni arbitrarie che ostacolino la condivisione delle informazioni essenziali.
Per gli atti ordinari di tutela della salute (prenotazioni, richiami vaccinali, prescrizioni di farmaci, visite di controllo), la decisione del genitore convivente o presso cui il minore soggiorna in quel periodo è immediatamente esecutiva, fermo restando l’obbligo di notifica. Nei casi di trattamenti invasivi non urgenti o di impatto rilevante sul percorso terapeutico, si privilegia un confronto preventivo tra i genitori; in assenza di accordo, è previsto il ricorso rapido al giudice competente o ai servizi sociali per una mediazione, con tempi certi per evitare rinvii dannosi per il minore.
Il sistema definisce priorità chiare: in urgenza prevale la tutela della salute e della vita del minore; nelle ipotesi non urgenti si applica il principio di co-decisione con procedure snelle e verificabili. Ogni scelta deve essere accompagnata da informazione tempestiva e verificabile all’altro genitore, inclusi cambiamenti di terapia, effetti avversi, rinvii o sospensioni di cure, così da garantire continuità e coerenza clinica anche quando il minore si sposta da un genitore all’altro.
Per prevenire abusi e ritardi, la riforma incentiva l’adozione di piani sanitari condivisi redatti con il pediatra o lo specialista, con indicazione delle responsabilità operative, dei recapiti e dei protocolli di emergenza. In presenza di denunce per violenze domestiche prive di lesioni accertate, l’accesso alle cure e gli incontri con i figli possono svolgersi in modalità protetta, sotto supervisione dei servizi competenti, sino a diverso provvedimento dell’autorità giudiziaria. L’obiettivo è garantire la continuità del legame e il diritto alla salute del minore, evitando sospensioni arbitrarie fondate su mere allegazioni.
La standardizzazione dei flussi informativi e l’accesso paritario alla documentazione clinica rafforzano il ruolo di entrambi i genitori come caregiver consapevoli, riducendo margini di conflitto e minimizzando il rischio di strumentalizzazioni. Ne derivano procedure certe per scuole, medici e strutture ospedaliere, chiamate a riconoscere la pari dignità decisionale di madre e padre, con un unico baricentro: la tutela effettiva del minore e la riduzione dei tempi di intervento sanitario.
FAQ
- Quando cessa l’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni?
L’obbligo si estingue al compimento dei 26 anni, salvo i casi di disabilità accertata che richiedano un sostegno continuativo. - Quali criteri determinano l’assegno divorzile?
È riconosciuto solo in presenza di uno stato di bisogno non imputabile all’ex coniuge, valutando salute, capacità lavorativa, percorso professionale e impegno nella ricerca di occupazione. - Per quanto tempo può essere corrisposto l’assegno divorzile?
Ha durata massima di tre anni, con possibilità di riesame soltanto in presenza di mutamenti oggettivi documentati. - Chi può autorizzare cure mediche per il minore in assenza dell’altro genitore?
Il genitore presso cui il figlio si trova può autorizzare visite, esami e terapie, soprattutto in urgenza, informando tempestivamente l’altro. - Come deve avvenire lo scambio di informazioni sanitarie tra i genitori?
Attraverso canali tracciabili come PEC, email concordata o piattaforme sanitarie, condividendo referti, prescrizioni e aggiornamenti clinici. - Cosa accade in caso di denunce per violenze senza lesioni accertate?
Fino a decisione del giudice, gli incontri e le decisioni sanitarie possono avvenire in modalità protetta con il supporto dei servizi sociali, per garantire continuità e sicurezza.




