Rottamazione quinquies: la terza rata decisiva che può compromettere l’intero piano di pagamento fiscale
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Rottamazione quinquies, il gioco delle 3 rate: quando la “terza” può far perdere tutto
Come funziona davvero la nuova sanatoria
La misura introdotta con la legge di bilancio 2026 consente di definire i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, tagliando sanzioni e interessi e lasciando dovuti solo capitale e poche voci accessorie. Possono rientrare i debiti da imposte dichiarate ma non pagate e i contributi previdenziali omessi, esclusi quelli da accertamento.
L’adesione passa dal servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che mette a disposizione anche FAQ operative. Al momento della domanda, il contribuente sceglie tra pagamento in unica soluzione o piano fino a 54 rate bimestrali, per una durata massima di nove anni. La prima scadenza – unica o prima rata – è fissata al 31 luglio 2026, con interessi al 3% annuo dal 1° agosto 2026 sulle rate successive.
Il calendario è rigido: tre scadenze nel 2026 (luglio, settembre, novembre), poi sei appuntamenti l’anno dal 2027 fino alla chiusura nel 2035. L’agevolazione resta in piedi solo se ogni obbligo viene rispettato in modo puntuale, perché margini di tolleranza sono minimi e gli errori si pagano cari.
Decadenza: le regole che azzerano i benefici
La normativa disciplina in modo tassativo quando il contribuente perde l’accesso alla definizione agevolata. La decadenza scatta se non viene versata, o è pagata solo parzialmente, la rata unica o la prima rata del piano. In caso di dilazione, la perdita dei benefici interviene quando risultano non pagate due rate, anche non consecutive, oppure quando resta insoluta l’ultima rata prevista.
Gli effetti sono immediati: quanto già versato resta imputato a semplice acconto, tornano in vita sanzioni e interessi e ripartono sia i termini di prescrizione sia le azioni di recupero, comprese misure cautelari ed esecutive da parte dell’Agenzia Entrate-Riscossione. Non è più possibile ottenere la normale rateizzazione ordinaria per gli stessi carichi.
Il contribuente si ritrova così riportato alla situazione originaria, spesso aggravata dal tempo trascorso e dai nuovi oneri. Per questo la vera scelta non è solo “aderire o no”, ma valutare realisticamente la tenuta di un piano di nove anni, tenendo conto di scadenze serrate e interessi, per evitare di disperdere risorse senza chiudere il debito.
Il trabocchetto della “terza rata”
Un chiarimento chiave arriva dalle FAQ ufficiali dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione: nel piano agevolato si può restare temporaneamente indietro con una sola rata, purché la successiva venga pagata. In tal caso, il versamento successivo viene imputato prima alla rata rimasta scoperta, interamente o parzialmente, e solo dopo alle altre scadenze.
Questo meccanismo diventa insidioso nei piani brevi. Esempio tipico: tre rate complessive. Se il contribuente paga la prima, salta la seconda e versa regolarmente alla scadenza la terza, il sistema utilizza l’ultimo pagamento per coprire la rata intermedia. Risultato: la seconda risulta saldata ma la terza, quella finale, resta formalmente insoluta. In presenza dell’ultima rata non pagata, la legge considera realizzata la decadenza, con perdita secca di tutti i benefici.
Non conta quindi solo “quanto” si è versato, ma “quando” e su “quale” rata viene imputato il pagamento. Una gestione distratta del calendario può trasformare la terza rata nella mossa che cancella lo sconto ottenuto e riattiva l’intero arsenale di riscossione.
FAQ
D: Quali debiti possono rientrare nella sanatoria?
R: Carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2023 per imposte dichiarate ma non pagate e contributi omessi, esclusi quelli da accertamento.
D: Qual è la durata massima del piano di pagamento?
R: Fino a 54 rate bimestrali, per un orizzonte massimo di nove anni di dilazione.
D: Quando decorrono gli interessi sulle rate?
R: Il tasso del 3% annuo si applica a partire dal 1° agosto 2026 sulle rate successive alla prima.
D: Quante rate posso saltare senza perdere l’agevolazione?
R: È tollerato il mancato pagamento di una sola rata; alla seconda rata non pagata scatta la decadenza.
D: Cosa accade se resto insolvente sull’ultima rata?
R: Il mancato pagamento della rata finale comporta comunque la decadenza, anche se tutte le altre sono state versate.
D: I pagamenti effettuati vanno persi in caso di decadenza?
R: No, restano imputati come acconti sul debito complessivo, che però torna pienamente dovuto con sanzioni e interessi.
D: Posso chiedere una normale rateizzazione dopo essere decaduto?
R: No, per i carichi inclusi nella definizione agevolata non è ammessa nuova rateizzazione ordinaria dopo la decadenza.
D: Qual è la fonte del chiarimento sul caso delle tre rate?
R: Il meccanismo di imputazione dei pagamenti e l’esempio pratico derivano dalle FAQ ufficiali pubblicate dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione e riprese dalla stampa specializzata.




