Rottamazione quinquies: la guida definitiva per non perdere sconti, scadenze e vantaggi nascosti

Indice dei Contenuti:
Cos’è la rottamazione quinquies
Rottamazione quinquies è la nuova definizione agevolata delle cartelle esattoriali introdotta con la Legge di Bilancio 2026, pensata per facilitare la chiusura dei debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La misura conferma l’impianto delle precedenti edizioni della pace fiscale, offrendo ai contribuenti la possibilità di regolarizzare le pendenze con condizioni economiche più favorevoli.
Il beneficio principale consiste nell’abbattimento di sanzioni amministrative, interessi di ritardata iscrizione a ruolo e diritti di riscossione: resta dovuto l’importo del tributo o della sanzione originaria e le spese di notifica. L’intervento punta a ridurre il magazzino dei crediti non riscossi e a garantire un incasso più rapido e certo per lo Stato.
La misura è ormai operativa: superata la fase di incertezza, sono definite le regole essenziali per accedere alla sanatoria e completare il pagamento in unica soluzione o con piano rateale. La procedura, gestita interamente online, ricalca i modelli applicati nelle precedenti rottamazioni e prevede una verifica formale delle domande da parte dell’ente di riscossione.
Debiti inclusi ed esclusioni
Rientrano nella Rottamazione quinquies tutti i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, a prescindere dall’ente creditore. Sono compresi tributi erariali come IRPEF, IRES, IVA, addizionali comunali e regionali, nonché imposte locali quali IMU e altri prelievi degli enti locali.
Accessibili anche i contributi INPS e INAIL, oltre alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, purché risultino già iscritte a ruolo entro il perimetro temporale previsto. L’agevolazione si applica all’intero stock eleggibile, senza limiti di importo, con riduzione di sanzioni, interessi di ritardata iscrizione a ruolo e diritti di riscossione.
Restano fuori le partite espressamente escluse dalla legge: recuperi di aiuti di Stato dichiarati illegittimi, sanzioni di natura penale e specifiche sanzioni tributarie non rottamabili. Per tutte le altre posizioni affidate nel periodo 2000–2023, la definizione è consentita nei termini stabiliti dalla manovra.
FAQ
- Quali debiti possono essere rottamati?
Carichi affidati tra il 2000 e il 2023: IRPEF, IRES, IVA, addizionali, IMU, tributi locali, contributi INPS/INAIL, multe stradali. - Quali posizioni sono escluse?
Recuperi di aiuti di Stato, sanzioni penali e specifiche sanzioni tributarie escluse dalla norma. - Serve un limite minimo o massimo di importo?
No, la misura si applica allo stock eleggibile senza soglia di valore. - Cosa viene stralciato con la definizione?
Sanzioni amministrative, interessi di ritardata iscrizione a ruolo e diritti di riscossione. - Le multe del Codice della strada rientrano?
Sì, se affidate all’Agenzia entro il 31 dicembre 2023. - Sono inclusi i contributi previdenziali?
Sì, rientrano INPS e INAIL se iscritti a ruolo nel periodo previsto.
Domande e procedura online
Le istanze non sono ancora attive: l’avvio della piattaforma dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è atteso a metà gennaio, con invio esclusivamente telematico. L’accesso avverrà tramite area riservata con SPID, CIE o CNS, oppure con servizio senza autenticazione per richieste assistite.
In fase di compilazione si indicano i carichi da definire e la modalità di pagamento: unica soluzione o rate. Il sistema genera un prospetto con importi dovuti al netto di sanzioni, interessi di ritardata iscrizione a ruolo e diritti di riscossione, oltre alle spese di notifica.
Dopo l’invio, l’ente effettua i controlli formali e comunica l’esito con il piano prescelto e i bollettini di pagamento. Ogni comunicazione è recapitata nell’area riservata e via PEC se disponibile, con dettaglio delle scadenze e istruzioni operative.
Le domande devono essere presentate entro la finestra indicata nei provvedimenti attuativi; non sono ammesse istanze cartacee o per il tramite degli sportelli. L’annullamento dell’istanza è possibile fino alla chiusura del termine di presentazione.
La scelta del piano rateale è vincolante dopo la comunicazione di accoglimento; eventuali errori materiali si correggono solo tramite nuova istanza entro i termini.
Per assistenza sono attivi i canali digitali dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, il contact center e la rete degli intermediari abilitati, con tracciamento delle richieste e risposta in ordine cronologico.
Scadenze, rate e interessi
Il primo versamento è fissato al 31 luglio 2026, sia per il pagamento in unica soluzione sia per l’avvio del piano rateale. Per il 2026 sono previste tre scadenze: 31 luglio, fine settembre e fine novembre.
Dal 2027 si applica il calendario ordinario con sei appuntamenti annuali: gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre. Ogni scadenza è riportata nel prospetto inviato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione con i relativi bollettini e modalità di pagamento.
Il ritardo nel pagamento comporta la decadenza dal beneficio e il ripristino delle ordinarie sanzioni e interessi sui carichi residui, con ripresa delle azioni di riscossione.
Il piano può estendersi fino a 54 rate bimestrali (durata massima nove anni), con importo minimo di 100 euro per ciascuna rata. La scelta tra soluzione unica e rateizzazione avviene in domanda ed è confermata nella comunicazione di accoglimento.
Dalla seconda rata si applica un interesse di dilazione del 3% annuo, calcolato sul capitale residuo; la prima rata non sconta interessi. Le spese di notifica restano dovute e sono incluse nel piano.
I pagamenti possono essere effettuati con i canali indicati nei bollettini: PagoPA, addebito SEPA, sportelli convenzionati o servizi online dell’ente di riscossione.
FAQ
- Quando scade il primo pagamento?
Il 31 luglio 2026, per unica soluzione e per l’avvio della rateizzazione. - Quante scadenze sono previste nel 2026?
Tre: 31 luglio, fine settembre, fine novembre. - Qual è la frequenza delle rate dal 2027?
Sei scadenze annue: gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre. - Qual è il numero massimo di rate e l’importo minimo?
Fino a 54 rate bimestrali; minimo 100 euro per rata. - Quale tasso di interesse si applica?
Interesse di dilazione del 3% annuo dalla seconda rata sul capitale residuo. - Cosa accade se salto una rata?
Si decade dalla definizione e riprendono sanzioni, interessi ordinari e azioni di riscossione.




