Rottamazione quinquies: il trucco che ti fa risparmiare subito, ma nasconde esclusioni pesanti

Indice dei Contenuti:
Ambito temporale e vantaggi economici
Rottamazione quinquies estende il perimetro dei carichi definibili ai ruoli affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, superando di circa diciotto mesi la finestra della rottamazione quater (ferma al 30 giugno 2022). L’allargamento temporale intercetta sia posizioni datate e di difficile recupero, sia debiti più recenti rimasti fuori dalle precedenti sanatorie.
Il vantaggio economico centrale resta l’azzeramento di sanzioni, interessi di mora e aggio, con pagamento del solo capitale dovuto. Ciò comprime in modo significativo l’esposizione complessiva, soprattutto per ruoli stratificati nel tempo, dove la componente accessoria ha spesso superato il tributo originario.
La misura, inserita nella legge 30 dicembre 2025 n. 199 (Bilancio 2026), punta a ridurre il contenzioso e a svuotare il magazzino della riscossione, offrendo un rientro sostenibile a chi ha posizioni aperte su un arco ventennale. In termini di cassa, l’impatto per i contribuenti si traduce in un abbattimento immediato del costo del debito e in una maggiore prevedibilità del piano di rientro, grazie alla determinazione del dovuto limitata al capitale.
La combinazione tra finestra temporale estesa e stralcio integrale degli accessori rende l’istituto competitivo rispetto alle precedenti definizioni, favorendo la chiusura di ruoli remoti che, con gli strumenti ordinari, avrebbero margini minimi di recupero e costi elevati di gestione.
Criteri di ammissibilità ed esclusioni
La Rottamazione quinquies adotta una selezione oggettiva stringente: accede solo chi ha dichiarato il debito ma non lo ha versato. Rientrano i carichi da omessi versamenti emergenti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatizzato e formale su imposte dirette e IVA. Il beneficio consiste nel pagamento del solo capitale con integrale stralcio di sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione.
Sono inclusi i contributi INPS originati da omissioni dichiarative, restando fuori quelli derivanti da accertamenti o verifiche ispettive. L’impostazione privilegia la “compliance dichiarata”: premia chi ha adempiuto agli obblighi dichiarativi ma ha mancato la cassa.
Restano esclusi i debiti da atti di accertamento (sintetici, induttivi, adesioni non onorate), le pretese nascenti da contestazioni dell’ e le sanzioni amministrative non tributarie e non contributive, eccetto le multe del Codice della strada. L’esclusione copre anche i contributi frutto di accertamento e tutte le posizioni non riconducibili a mero omesso versamento dichiarato.
La selettività riduce l’area degli abusi e indirizza la misura su debiti “certi” e già cristallizzati in dichiarazione, limitando l’accesso a situazioni contenziose o da prova complessa. Per i contribuenti, la verifica preliminare del carico e della sua origine è decisiva per evitare istanze inammissibili e ritardi operativi.
Scadenze, rate e cause di decadenza
Domanda di adesione entro il 30 aprile 2026; esito dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30 giugno 2026. In istanza si indica pagamento in unica soluzione o in rate fino a 54 bimestrali (durata massima 9 anni), con modulazione del piano sul solo capitale dovuto.
La prima o unica rata scade il 31 luglio 2026. Non è previsto alcun “periodo cuscinetto”: i cinque giorni di tolleranza non si applicano e ogni versamento deve pervenire entro la data indicata.
La decadenza è automatica se non si paga, in tutto o in parte, la prima o unica rata alla scadenza; scatta anche con il mancato pagamento di due rate del piano, pure se non consecutive, oppure con il mancato versamento, totale o parziale, dell’ultima rata. In caso di decadenza, riemergono sanzioni, interessi e aggio originari, senza possibilità di rientro nei benefici.
FAQ
D: Qual è il termine per presentare la domanda?
R: Entro il 30 aprile 2026.
D: Quando arriva la risposta dell’Agente della Riscossione?
R: Entro il 30 giugno 2026.
D: Quante rate si possono scegliere?
R: Fino a 54 rate bimestrali (9 anni).
D: Qual è la data della prima o unica rata?
R: Il 31 luglio 2026.
D: Sono previsti 5 giorni di tolleranza?
R: No, non esiste alcun margine di tolleranza.
D: Quando si decade dai benefici?
R: Se non si paga la prima/unica rata, se si saltano due rate anche non consecutive, o se si omette l’ultima rata, anche parzialmente.
D: Qual è la fonte normativa?
R: Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (Bilancio 2026), art. 1, commi 82-101; fonte giornalistica: articolo di riferimento citato nell’approfondimento.




