Rottamazione quater e pignoramenti presso terzi: novità sulla riammissione e sblocco conto corrente al 31 luglio

Riammissione alla rottamazione-quater e sospensione dei pignoramenti
La riammissione alla Rottamazione-Quater rappresenta una strada cruciale per i contribuenti esclusi dal beneficio della definizione agevolata a causa di ritardi o inadempimenti. Attraverso la presentazione della relativa istanza entro il termine del 30 aprile 2025, è possibile ottenere la sospensione immediata delle procedure esecutive in corso, tra cui i pignoramenti, che risultano congelate fino a successiva definizione. Questa misura consente di bloccare temporaneamente azioni di recupero coattivo del credito da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, restituendo al contribuente un margine di tempo prezioso per regolarizzare la propria posizione fiscale.
Indice dei Contenuti:
È fondamentale sottolineare che la domanda di riammissione riguarda esclusivamente i debiti fiscali già inclusi nella precedente richiesta di rottamazione presentata nel 2023 e non permette l’aggiunta di nuovi carichi. Contestualmente alla presentazione della domanda, si determina la sospensione delle esecuzioni forzate, purché il contribuente rispetti i piani di pagamento concordati. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione provvederà successivamente a comunicare gli importi da versare e le modalità di pagamento.
Rilevante è anche il fatto che, nei limiti previsti dalla legge, le azioni esecutive dirette contro il conto corrente del debitore si interrompono, congelando così anche i pignoramenti presso terzi, prima che la procedura venga completata con l’effettivo incasso delle somme. Questa misura è di particolare rilievo in quanto, senza la sospensione, le banche coinvolte sono obbligate a trasferire le somme all’agente della riscossione senza possibilità di opposizione da parte del contribuente.
In questo contesto, la riammissione non solo consente di bloccare temporaneamente l’azione dell’agente della riscossione ma rappresenta anche un importante strumento di tutela per i contribuenti in difficoltà economica, ponendosi come presupposto indispensabile per la riacquisizione della disponibilità delle somme pignorate sul conto corrente.
Modalità di pagamento e scadenze per lo sblocco del conto corrente
Il pagamento tempestivo della prima rata è l’elemento chiave per riottenere l’accesso alle somme bloccate sul conto corrente in seguito a un pignoramento. La semplice presentazione dell’istanza di riammissione sospende temporaneamente le azioni esecutive, ma non determina automaticamente lo sblocco definitivo dei fondi. Serve, infatti, l’effettivo versamento almeno della prima rata entro la scadenza fissata al 31 luglio 2025.
Chi versa la prima rata entro tale termine si vede riconosciuta dal legislatore l’estinzione definitiva del pignoramento effettuato presso terzi, con la conseguente liberazione delle somme trattenute dalla banca. La misura, quindi, non è condizionata solo alla domanda ma al rispetto del piano di pagamento comunicato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
È altresì possibile anticipare il pagamento della prima rata non appena il contribuente riceva la comunicazione ufficiale contenente l’importo dovuto, così da assicurarsi immediatamente la sospensione definitiva del pignoramento senza dover attendere la scadenza del 31 luglio. Questo meccanismo permette di gestire strategicamente il blocco delle procedure esecutive, evitando che la banca trasferisca ulteriori somme all’agente della riscossione.
In caso di pagamento frazionato, il piano di ammortamento prevede fino a dieci rate distribuite fra il 31 luglio e successivi termini fino al 30 novembre 2027, con applicazione di un interesse annuo del 2% a partire dal 1° novembre 2023. Tuttavia, lo sblocco effettivo del conto corrente avviene soltanto al momento dell’adempimento della prima rata, condizione imprescindibile per ottenere la restituzione delle disponibilità finanziarie bloccate.
Procedure esecutive avanzate e implicazioni per il contribuente
Le procedure esecutive già in stato avanzato rappresentano una criticità significativa per i contribuenti coinvolti in pignoramenti presso terzi. Quando le somme oggetto di pignoramento sono già state perfezionate e assegnate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la possibilità di riottenere la disponibilità del conto corrente è praticamente nulla. In questo fase, la riscossione coattiva è compiuta e il contribuente perde il controllo sulle risorse finanziarie interessate dal pignoramento.
La normativa vigente infatti prevede che una volta decorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento e ottenuto il relativo accredito, l’operazione si conclude senza necessità di ulteriori provvedimenti giudiziari. Ciò significa che l’intervento dell’autorità giudiziaria è ammesso solo in caso di contestazioni tempestive, presentate entro 20 giorni dalla notifica, oppure se il terzo pignorato, tipicamente la banca, non esegue correttamente l’ordine di pagamento.
Di converso, se la procedura non ha ancora raggiunto questa fase esecutiva definitiva, la presentazione della domanda di riammissione alla Rottamazione-Quater con relativa sospensione delle procedure esecutive consente di bloccare le ulteriori azioni di recupero. Tuttavia, tale sospensione è condizionata al rispetto puntuale del piano di pagamento, con rilevanza fondamentale attribuita al versamento della prima rata entro il termine stabilito.
Solo con l’effettivo pagamento infatti si concretizza l’estinzione della procedura esecutiva, liberando definitivamente le somme pignorate e restituendo al contribuente la disponibilità piena del conto corrente. Questa prassi trova conferma nella risposta n. 128/2020 dell’Agenzia delle Entrate, che sottolinea come l’adesione e la prima tranche versata costituiscano il presupposto per l’annullamento dell’espropriazione sulle risorse finanziarie.
In definitiva, il contribuente deve valutare con attenzione lo stato d’avanzamento del pignoramento e agire tempestivamente, anticipando il pagamento qualora riceva la comunicazione delle somme dovute, per evitare la definitiva perdita del controllo sul proprio patrimonio bancario.
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