Regime forfettario e iscrizione all'AIRE: impatti fiscali e novità aggiornate nel 2025 risposta ufficiale n°149

Regime forfettario e iscrizione all’AIRE: impatti fiscali e novità aggiornate nel 2025 risposta ufficiale n°149

10 Giugno 2025

Perdita della residenza fiscale e impatto sul regime forfettario

La perdita della residenza fiscale rappresenta un elemento cruciale per la permanenza nel regime forfettario, in quanto uno dei requisiti fondamentali per accedervi è proprio il possesso della residenza fiscale in Italia. L’iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) determina la perdita di questo status, ponendo il contribuente in una condizione di incompatibilità con le condizioni del regime agevolato.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la risposta n°149/2025 che tale perdita non comporta l’uscita immediata dal regime forfettario. La fuoriuscita si concretizza esclusivamente dall’anno successivo a quello in cui il contribuente si iscrive all’AIRE. Di conseguenza, le operazioni effettuate nell’anno in corso di iscrizione mantengono il regime di favore, senza l’obbligo di applicare IVA o di effettuare ritenute d’acconto.

Questo orientamento consente quindi di evitare modifiche retroattive sulle fatture già emesse, semplificando la gestione fiscale ed evitando correzioni o integrazioni. Tale disciplina trova fondamento nella normativa vigente che prevede la decorrenza differita dell’esclusione dal regime in caso di perdita della residenza fiscale, a eccezione del superamento del limite di ricavi, che consiste nell’unica causa di uscita immediata.

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Cause di esclusione dal regime forfettario e requisiti da rispettare

Il regime forfettario è accessibile esclusivamente a contribuenti che rispettino specifici requisiti, il cui mancato rispetto determina l’esclusione dal regime stesso. In primo luogo, per poter aderire al regime, è indispensabile che i ricavi o compensi conseguiti nell’anno precedente non superino la soglia di 85 mila euro, mentre le spese per lavoro dipendente e collaboratori non devono eccedere i 20 mila euro. Questi limiti rappresentano un criterio quantitativo fondamentale.

Tra le cause ostative all’accesso e alla permanenza nel regime vi è la qualifica di non residente fiscale in Italia, condizione incompatibile con l’applicazione delle agevolazioni previste, salvo alcune eccezioni. Infatti, i contribuenti non residenti possono accedere solamente se residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea o aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, a condizione che almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto sia generato in Italia e che vi sia un adeguato scambio di informazioni tra fisco italiano e Paese estero.

Oltre alla residenza fiscale, la normativa prevede che non siano superati i limiti di ricavi, compensi e costi per il personale. In caso di superamento del limite di 100 mila euro di ricavi o compensi durante l’anno, il regime decade immediatamente a partire dall’operazione che determina il superamento, imponendo l’applicazione ordinaria dell’IVA e della ritenuta d’acconto con effetto retroattivo per tutto l’anno d’imposta.

In sintesi, le cause di esclusione ordinarie dal regime forfettario comprendono:

  • Mancato rispetto dei limiti quantitativi (ricavi, compensi, spese per dipendenti);
  • Perdita della residenza fiscale in Italia, tranne le eccezioni previste per i residenti UE/SEE con adeguate condizioni;
  • Superamento della soglia di 100 mila euro di ricavi/compensi nell’anno d’imposta, che determina la fuoriuscita immediata dal regime.

Per i contribuenti iscritti all’AIRE, la perdita della residenza fiscale rappresenta quindi una causa ostativa di carattere strutturale, che tuttavia produce i suoi effetti sul regime agevolato soltanto a partire dall’anno successivo all’iscrizione.

Tempistiche e obblighi fiscali in caso di iscrizione all’AIRE

La disciplina vigente prevede che la perdita della residenza fiscale a seguito dell’iscrizione all’AIRE comporti l’uscita dal regime forfettario esclusivamente dall’anno d’imposta successivo a quello in cui si verifica tale evento. Questo principio, chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 149/2025, evita l’obbligo di rettificare le fatture emesse durante l’anno in corso, le quali mantengono il regime agevolato senza applicazione dell’IVA e senza ritenuta d’acconto.

Di conseguenza, il contribuente che si iscrive all’anagrafe degli italiani residenti all’estero nel corso dell’anno continua a beneficiare delle semplificazioni fiscali previste dal regime forfettario fino al termine dell’anno solare. Solo a partire dal periodo d’imposta seguente scatterà l’obbligo di applicare le regole ordinarie, con la conseguente perdita delle agevolazioni, tra cui la tassazione sostitutiva e l’esonero dagli adempimenti IVA specifici.

L’unica eccezione a questa tempistica è rappresentata dal superamento del limite di 100.000 euro di ricavi o compensi, che determina la decadenza immediata dal regime forfettario nell’anno in cui si verifica, obbligando il contribuente ad applicare IVA e ritenuta d’acconto fin dall’operazione che comporta il superamento.

Ne deriva che, in caso di iscrizione all’AIRE, i contribuenti devono continuare a osservare i criteri del regime agevolato per tutto l’anno in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale, mentre dai periodi successivi dovranno adottare il regime ordinario. Questa disposizione garantisce chiarezza e certezza nella gestione fiscale, riducendo oneri amministrativi legati a rettifiche e correzioni di fatturazione.


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