Pensione di vecchiaia, tre strade sorprendenti: a 67 anni, prima o dopo per massimizzare l’assegno
Requisiti per la pensione di vecchiaia ordinaria nel 2026
Pensione di vecchiaia ordinaria accessibile nel 2026 con 67 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione complessiva. Restano validi i versamenti di qualsiasi natura: obbligatori, volontari, da riscatto e figurativi. Per chi rientra nel regime dei contributivi puri (primo accredito dopo il 31 dicembre 1995) l’uscita è consentita solo se l’importo della prestazione liquidata dall’INPS risulta almeno pari all’assegno sociale, valore che nel 2026 è previsto superiore a 540 euro mensili. In assenza del requisito sull’importo minimo, l’accesso a 67 anni non è possibile per i contributivi puri. Il 2026 è inoltre l’ultimo anno in cui l’età anagrafica rimane fissata a 67 anni, salvo eventuali interventi del Governo sul meccanismo di adeguamento alla speranza di vita che prevede un incremento di tre mesi tra il 2027 e il 2028.
Indice dei Contenuti:
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Agevolazioni per lavori gravosi e usuranti a 66 anni e 7 mesi
Lavori gravosi e usuranti continuano a beneficiare nel 2026 di un canale dedicato di pensione di vecchiaia con requisito anagrafico ridotto a 66 anni e 7 mesi. La deroga, introdotta per compensare l’adeguamento alla speranza di vita che nel 2019 ha innalzato l’età generale a 67 anni, resta operativa anche per il 2026 e, salvo nuove norme, rappresenta l’ultimo anno utile per sfruttare questa finestra agevolata.
La misura si applica esclusivamente a chi ha svolto in via prevalente attività incluse negli elenchi dei lavori gravosi e delle attività usuranti. Oltre al requisito anagrafico, è indispensabile maturare almeno 30 anni di contributi effettivi da lavoro, con esclusione dei periodi accreditati a titolo figurativo, dei versamenti volontari e dei contributi da riscatto. Ai fini del diritto, rilevano quindi solo i contributi obbligatori derivanti da rapporto di lavoro dipendente o autonomo svolto nelle mansioni agevolate.
Il riconoscimento del profilo agevolato richiede la verifica della riconducibilità dell’attività alle categorie ammesse e la dimostrazione della prevalenza temporale nello svolgimento delle mansioni gravose/usuranti per la quota significativa della carriera utile. Gli interessati devono presentare la domanda all’INPS con la documentazione che attesti la natura dell’attività, la collocazione temporale e la continuità, in modo da consentire l’istruttoria sui periodi contributivi computabili.
La decorrenza del trattamento avviene al raggiungimento congiunto di età e contribuzione minima, fermo restando che l’agevolazione non modifica i criteri di calcolo dell’assegno, che restano quelli ordinari in base alla storia assicurativa del lavoratore. L’accesso a 66 anni e 7 mesi non è cumulabile con contributi non effettivi né può essere sostituito da integrazioni figurative per colmare il requisito dei 30 anni.
Pensione contributiva di vecchiaia a 71 anni
Per i contributivi puri – ossia chi ha il primo accredito successivo al 31 dicembre 1995 – è prevista una specifica pensione di vecchiaia contributiva con requisito anagrafico pari a 71 anni. Questo canale garantisce l’uscita indipendentemente dal vincolo dell’importo minimo richiesto a 67 anni, consentendo il pensionamento anche quando la prestazione non raggiunge il valore dell’assegno sociale.
Il requisito contributivo è particolarmente contenuto: sono sufficienti 5 anni di versamenti complessivi. Ai fini del diritto, rilevano i contributi accreditati a qualsiasi titolo (obbligatori, volontari, da riscatto e figurativi). L’accesso non prevede maggiorazioni legate al reddito, né integrazioni al trattamento minimo o maggiorazioni sociali; l’assegno è determinato esclusivamente con il metodo contributivo, sulla base del montante individuale e dei coefficienti di trasformazione in vigore alla decorrenza.
La misura si rivolge a chi non riesce a perfezionare l’uscita a 67 anni per mancanza della soglia di importo o per carriere frammentate. La decorrenza del trattamento è subordinata al compimento dei 71 anni e alla presenza dei cinque anni minimi, senza finestre aggiuntive. Restano applicabili le regole contributive tipiche del sistema post-1995: calcolo interamente contributivo, assenza di integrazioni collegate al reddito e valore dell’assegno direttamente proporzionale alla contribuzione effettivamente accreditata.
FAQ
- Chi rientra tra i “contributivi puri”?
Chi ha il primo accredito contributivo successivo al 31 dicembre 1995. - Qual è l’età richiesta per la pensione di vecchiaia ordinaria nel 2026?
Nel 2026 l’età è fissata a 67 anni con almeno 20 anni di contributi. - I lavori gravosi e usuranti possono uscire prima dei 67 anni?
Sì, con 66 anni e 7 mesi e almeno 30 anni di contributi effettivi da lavoro. - Perché a 67 anni i contributivi puri devono rispettare un importo minimo?
Perché l’accesso alla vecchiaia ordinaria per i contributivi puri è consentito solo se l’assegno raggiunge almeno l’importo dell’assegno sociale. - Quali requisiti servono per la pensione contributiva a 71 anni?
Occorrono 71 anni di età e almeno 5 anni di contributi, senza soglia minima di importo. - La pensione a 71 anni prevede integrazioni al minimo o maggiorazioni sociali?
No, per le prestazioni calcolate interamente nel sistema contributivo non sono previste integrazioni collegate al reddito.




