NASPI stretta confermata: nuove limitazioni e cosa cambia davvero per chi percepisce l’indennità
Indice dei Contenuti:
Novità restrittive introdotte tra 2025 e 2026
NASpI: tra il 2025 e il 2026 è scattata una stretta mirata a limitare accessi impropri all’indennità di disoccupazione. Il governo ha agito su due fronti: contrasto agli accordi di comodo tra datori di lavoro e dipendenti, e sanzione delle condotte elusive che mascherano dimissioni come licenziamenti. Le nuove regole, chiarite anche da circolari INPS, producono effetti continui nel 2026.
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L’obiettivo è ridurre i costi impropri per le imprese legati al cosiddetto ticket di licenziamento e, al contempo, impedire che le dimissioni volontarie vengano aggirate con brevi riassunzioni “strumentali”. Il perimetro di accesso alla prestazione è stato ristretto, privilegiando i soli casi di perdita involontaria del lavoro.
Per i lavoratori, la riacquisizione del diritto dopo dimissioni non è più immediata: il successivo rapporto deve durare almeno 13 settimane effettive. Per i datori, i licenziamenti che discendono da condotte volontarie del dipendente possono essere qualificati come non indennizzabili, con riflessi diretti sull’ammissibilità alla NASpI.
Fatti concludenti e perdita del diritto alla Naspi
INPS ha chiarito che non ogni licenziamento genera automaticamente diritto alla NASpI. Se la cessazione deriva da condotte volontarie del lavoratore incompatibili con la prosecuzione del rapporto, il licenziamento è equiparato a dimissioni e l’indennità non spetta.
Rientrano nei cosiddetti “fatti concludenti” comportamenti che, per gravità o reiterazione, manifestano la volontà implicita di interrompere il lavoro: assenze ingiustificate prolungate, rifiuto sistematico della prestazione, inadempienze intenzionali. La forma esterna del recesso (licenziamento) non prevale sulla sostanza del comportamento.
Perché l’equiparazione operi, il datore deve indicare espressamente che il provvedimento è adottato per “fatto concludente”, motivando in linea con il CCNL applicato e con le regole disciplinari. In assenza di previsioni specifiche, la prassi considera il superamento di soglie temporali di assenza come indice rilevante, fermo restando l’istruttoria documentale.
La qualificazione incide direttamente sull’accesso alla NASpI: la perdita del posto risulta imputabile alla volontà del dipendente e non è considerata involontaria. L’onere probatorio ricade su azienda e lavoratore, anche in sede di verifica INPS, con attenzione a comunicazioni, contestazioni e termini procedurali previsti dai contratti collettivi.
Durata minima del nuovo rapporto e assenze ingiustificate
Dopo dimissioni volontarie, il diritto alla NASpI si riattiva solo con un nuovo impiego di almeno 13 settimane effettive. Periodi più brevi, assunzioni “mordi e fuggi” o passaggi fittizi tra aziende non sono più utili a ripristinare l’accesso all’indennità. L’indicazione è pensata per neutralizzare gli accordi di comodo e ricondurre la prestazione ai soli casi di disoccupazione involontaria.
Sul fronte disciplinare, le assenze ingiustificate prolungate possono determinare un licenziamento qualificato come esito di fatti concludenti, con conseguente esclusione dalla NASpI. La mera forma del licenziamento non basta: conta la riconducibilità del recesso a una condotta volontaria incompatibile con la prosecuzione del rapporto.
In mancanza di regole specifiche nel CCNL, la prassi considera soglia indicativa i 15 giorni di assenze ingiustificate, previa contestazione e rispetto delle procedure. È necessario che il datore motivi il provvedimento come “per fatto concludente”, documentando reiterazione, gravità e comunicazioni.
Per i lavoratori, la strategia di provocare il recesso datoriale tramite disservizi o assenze si traduce nella perdita della tutela. Per le aziende, la corretta qualificazione e tracciatura delle fasi (contestazioni, termini, note a fascicolo) è decisiva ai fini dei controlli INPS e per l’eventuale contenzioso.
FAQ
- Quanto deve durare il nuovo lavoro dopo dimissioni?
Almeno 13 settimane effettive per riacquisire il diritto alla NASpI. - Le assunzioni brevi riattivano la NASpI?
No, rapporti inferiori a 13 settimane non sono utili. - Le assenze ingiustificate possono escludere la NASpI?
Sì, se portano a licenziamento per fatti concludenti equiparato a dimissioni. - Esiste una soglia temporale per le assenze?
In assenza di previsioni nel CCNL, la prassi indica 15 giorni come riferimento. - Serve motivare il licenziamento come “fatto concludente”?
Sì, il datore deve indicarlo e documentarlo secondo norme e contratti. - Chi verifica la sussistenza dei requisiti?
INPS effettua controlli su documentazione, comunicazioni e procedura. - Qual è la fonte del chiarimento operativo?
Le indicazioni derivano da circolari e messaggi INPS citati dalla stampa specializzata.




