Milano al centro del processo urbanistico che svela le accuse sui nuovi grattacieli
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Torre Milano, il processo che mette in discussione l’urbanistica del capoluogo lombardo
La vicenda della Torre Milano di via Stresa 22-24, a Milano, è al centro del primo grande processo sull’urbanistica della città, istruito dalla Procura di Milano e discusso davanti alla giudice Paola Braggion.
Il procedimento, nato tra il 2017 e il 2019 attorno a un grattacielo di 83 metri in piazza Carbonari, contesta la qualificazione dell’intervento come “ristrutturazione edilizia” anziché “nuova costruzione” e l’uso di una Super-Scia alternativa al permesso di costruire.
La pubblica accusa, rappresentata dalla pm Marina Petruzzella, sostiene che l’operazione violi norme nazionali inderogabili su altezze, volumi, distanze e oneri di urbanizzazione, generando un “finanziamento occulto” a favore dei costruttori Rusconi e un danno per il Comune. Il processo potrebbe diventare sentenza “pilota” per i futuri interventi edilizi milanesi.
In sintesi:
- La Procura di Milano chiede la confisca della Torre Milano di via Stresa, alta 83 metri.
- Contestata la qualificazione come “ristrutturazione edilizia” e l’uso della Super-Scia alternativa.
- Accuse di oneri sottostimati e “finanziamento occulto” a favore dei costruttori Rusconi.
- Sentenza attesa entro l’estate, possibile precedente per tutta l’urbanistica milanese.
Secondo la Procura, la torre – 8.020,34 mq di superficie lorda, 102 appartamenti di lusso, indice edificatorio 4,89 mc/mq – avrebbe violato i “doveri di solidarietà sociale” perché realizzata sfruttando regole edilizie e oneri di urbanizzazione considerati troppo favorevoli all’operatore privato.
Il grattacielo, descritto in aula come “scempio territoriale intollerabile”, avrebbe superato di tre-quattro volte le altezze degli edifici circostanti, senza piano attuativo, senza bilanciamento delle dotazioni pubbliche (verde, parcheggi, scuole) e senza una reale verifica del carico urbanistico.
La pm Marina Petruzzella ha chiesto la confisca dell’immobile, sostenendo che la nozione di “ristrutturazione edilizia” adottata a Milano sia un “mostro giuridico” mai riconosciuto né dal legislatore né dalla giurisprudenza penale e amministrativa.
Urbanistica, oneri e Super-Scia: perché Torre Milano è un caso “pilota”
Le imputazioni toccano tre assi centrali: natura dell’intervento edilizio, oneri di urbanizzazione, strumenti di pianificazione.
Primo punto: tra il 2017 e il 2019 la Torre Milano viene autorizzata con Scia alternativa al permesso di costruire, qualificando come “ristrutturazione edilizia” la demolizione integrale di due fabbricati produttivi di 2-3 piani e la successiva costruzione del grattacielo di 83 metri, diverso per sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche. Per la Procura, la giurisprudenza richiede continuità tra edificio demolito e ricostruito, anche dopo l’ampliamento normativo del 2013.
Secondo punto: il recupero in altezza di superfici e volumi di locali seminterrati abusivi, già condonati, in zona a rischio alluvionale, sarebbe avvenuto in contrasto con la stessa delibera comunale sul recupero dei vani interrati che vietava la traslazione dei volumi in altre parti dell’edificio.
Per i pm, il vantaggio economico a favore dei Rusconi e della società OPM srl si è sommato a oneri di urbanizzazione sottostimati, in particolare sulla “monetizzazione degli standard” concessa in assenza dei presupposti di legge regionale.
La consulente tecnica della Procura, la professoressa Chiara Mazzoleni dell’Università IUAV di Venezia, ha stimato un beneficio privato superiore a 1,2 milioni di euro: i costruttori avrebbero pagato 530.578,8 euro, calcolati su valori tabellari comunali del 1997 (306,16 euro/mq), mai aggiornati se non per l’inflazione Istat, anziché importi “tripli”.
La Procura definisce quella differenza un “finanziamento occulto a carico della collettività”, sottraendo risorse vincolate all’acquisto di aree per servizi pubblici nella stessa zona. La pm ha osservato in aula: *“La stessa torre nel deserto del Sahara non vale”*, sottolineando come il valore immobiliare dipenda dalle dotazioni collettive esistenti.
Terzo punto: gli strumenti urbanistici. La commissione paesaggio di Palazzo Marino, riformata dopo le indagini, inizialmente esprime “forti perplessità” su un edificio alto, isolato e privo di relazioni con il contesto. Due mesi dopo, definisce la torre “elemento nuovo ed eccezionale” legato visivamente al Centro Direzionale di Porta Nuova.
Per la Procura, questo “discostamento” dalla norma morfologica del Pgt di Milano equivale di fatto a una deroga edilizia, che dovrebbe passare dal consiglio comunale, unico organo dotato di legittimazione democratica sulle scelte di pianificazione.
Al centro anche l’uso della Scia unilaterale con atto d’obbligo, introdotta a Milano con la circolare 65/2018 firmata dagli ex dirigenti Giovanni Oggioni e Franco Zinna, che avrebbe equiparato, secondo l’accusa, la Super-Scia al permesso di costruire convenzionato, ma spostando l’istruttoria urbanistica in capo al privato.
Conseguenze per Milano e scenari futuri dopo la sentenza Torre Milano
La questione più delicata riguarda i piani attuativi, che la Corte di Cassazione, nel 2025, collegando il caso al sequestro delle “Residenze Lac” di via Cancano, ha ritenuto strumento essenziale per evitare “guasti urbanistici” e “sfruttamento intensivo del territorio”.
A Milano, fino al 2024, i regolamenti comunali avevano subordinato l’obbligo di piano attuativo alle sole dimensioni del lotto (soglie 5.000, 15.000, 20.000 mq) e a specifici ambiti del Pgt 2012, indipendentemente da altezze e densità edilizie, lasciando interventi come la Torre Milano alla disciplina dell’edilizia diretta.
Le difese – tra cui l’avvocato Federico Papa per il costruttore Carlo Rusconi e il consulente Marco Emilio Engel – richiamano quarant’anni di giurisprudenza sul “lotto intercluso” e la competenza concorrente di Regione Lombardia, che nel 2005 avrebbe temporaneamente disapplicato limiti nazionali su densità, altezze e distanze in vista dei nuovi strumenti urbanistici (Pgt).
La Procura ribatte che quella deroga fosse solo transitoria e ormai superata dal Pgt 2012. La sentenza attesa entro l’estate non riguarderà solo via Stresa: potrebbe ridefinire l’interpretazione di ristrutturazione edilizia, il perimetro dell’uso della Super-Scia e il ruolo dei piani attuativi nei grandi interventi milanesi, incidendo sui conti pubblici, sulle regole per i futuri sviluppi immobiliari e sulla tutela dell’“ambiente urbano” come bene collettivo.
FAQ
Perché la Procura di Milano contesta la ristrutturazione della Torre Milano?
La Procura ritiene che l’intervento sia una nuova costruzione, con demolizione integrale e aumento di altezze e volumi, incompatibile con la nozione giuridica di “ristrutturazione edilizia”.
Cosa significa che gli oneri di urbanizzazione sarebbero stati sottostimati?
Significa che la monetizzazione degli standard sarebbe stata calcolata su valori del 1997, mai aggiornati, generando per la consulenza tecnica un vantaggio privato superiore a 1,2 milioni di euro.
Qual è il ruolo dei piani attuativi nel caso Torre Milano?
Secondo la Procura, un edificio oltre 25 metri richiede piano attuativo per verificare servizi, carico urbanistico e coerenza col Pgt; la sua assenza produrrebbe “guasti urbanistici”.
La Super-Scia può sostituire il permesso di costruire convenzionato?
La Procura risponde negativamente: la Super-Scia sposta l’istruttoria al privato e non garantisce il controllo politico-amministrativo e la negoziazione urbanistica tipici del permesso convenzionato.
Quali sono le fonti informative utilizzate per questo articolo?
L’articolo è redatto elaborando congiuntamente notizie e documenti provenienti dalle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

