Lavoratori frontalieri: nuove norme fiscali in arrivo per chi opera in smart working oltreconfine

Indice dei Contenuti:
Lavoratore frontaliero in smart working: dal 20 gennaio 2026 più tutele sul regime fiscale
Nuove regole dal 20 gennaio 2026
Dal 20 gennaio 2026 entra in vigore la legge 29 dicembre 2025, n. 217, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 2026, che rende operativo il Protocollo di modifica dell’Accordo tra Italia e Svizzera sull’imposizione dei lavoratori frontalieri. Il nuovo quadro aggiorna l’intesa firmata il 23 dicembre 2020, con l’obiettivo di adattare la disciplina fiscale al lavoro da remoto senza snaturare le tutele esistenti. L’atto è stato firmato a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024, confermando una linea condivisa tra i due Stati su equità e stabilità delle regole.
La priorità resta evitare la doppia imposizione e prevenire disparità di trattamento tra lavoratori residenti in aree di confine. Le amministrazioni finanziarie dispongono ora di un quadro normativo più chiaro, utile a ridurre contenziosi e incertezze interpretative. Per chi opera oltre frontiera, ciò significa poter programmare reddito, contribuzione e mobilità lavorativa con maggiore prevedibilità, elemento cruciale in un contesto economico in rapida trasformazione.
Telelavoro fino al 25% senza perdere lo status
Il fulcro della riforma riguarda il telelavoro svolto dal domicilio nel Paese di residenza. La nuova disciplina consente al lavoratore di prestare fino al 25% dell’orario annuale in modalità da remoto, restando inquadrato come frontaliere ai fini fiscali. L’attività svolta entro questa soglia non genera autonoma potestà impositiva nello Stato di residenza, preservando il regime agevolato definito dall’accordo bilaterale.
La scelta normativa neutralizza il rischio che il ricorso allo smart working faccia decadere lo status speciale, con effetti imprevisti su tassazione e previdenza. Viene così cristallizzato l’equilibrio tra flessibilità organizzativa e continuità del trattamento fiscale. Per i datori di lavoro, in particolare nelle aree di confine tra Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Cantoni come Ticino e Grigioni, il nuovo assetto riduce il timore di rilocalizzazioni o di complessità amministrative aggiuntive.
Impatto pratico su lavoro e fiscalità
Il lavoratore che risiede in Italia e presta attività in Svizzera, rientrando con regolarità al proprio domicilio, mantiene le agevolazioni tributarie previste, anche in presenza di una quota strutturale di lavoro da casa. La definizione di frontaliere resta ancorata alla mobilità transfrontaliera regolare, ma viene aggiornata alla realtà di un’occupazione ibrida, in parte in presenza e in parte digitale.
Nel quotidiano, ciò si traduce in una migliore conciliazione vita-lavoro, senza il timore di vedersi ricalcolare imposte e contributi per poche giornate mensili di smart working. Le amministrazioni fiscali dispongono di criteri misurabili (la soglia del 25%) per verificare il rispetto delle condizioni, mentre consulenti e uffici paghe possono strutturare contratti e policy aziendali in modo coerente con il nuovo assetto transfrontaliero.
FAQ
D: Da quando si applicano le nuove regole fiscali per i frontalieri in smart working?
R: Le nuove disposizioni si applicano dal 20 gennaio 2026, data di entrata in vigore della legge 29 dicembre 2025, n. 217.
D: Quanta parte dell’orario di lavoro può essere svolta da remoto senza perdere lo status di frontaliere?
R: È consentito svolgere fino al 25% dell’orario complessivo in telelavoro dallo Stato di residenza, senza effetti negativi sul regime fiscale.
D: Il lavoro da remoto comporta il rischio di doppia imposizione fiscale?
R: No, il Protocollo tra Italia e Svizzera è stato aggiornato proprio per evitare la doppia imposizione anche in presenza di smart working entro i limiti previsti.
D: Cambiano i contributi previdenziali per chi lavora tra Italia e Svizzera?
R: Le regole previdenziali restano sostanzialmente in continuità, con il mantenimento delle tutele già riconosciute al lavoratore frontaliere.
D: Chi rientra nella definizione di lavoratore frontaliere?
R: È considerato frontaliere chi risiede in uno Stato, lavora nello Stato confinante e rientra abitualmente al proprio domicilio, di norma quotidianamente o almeno una volta alla settimana.
D: I datori di lavoro devono modificare i contratti per adeguarsi al nuovo Protocollo?
R: È consigliabile aggiornare contratti e policy interne per formalizzare percentuali di telelavoro e rispettare la soglia del 25% prevista dal nuovo quadro fiscale.
D: Ci sono differenze tra i vari Cantoni svizzeri per i frontalieri italiani?
R: Il regime di principio è uniforme, ma singoli Cantoni come Ticino e Grigioni possono applicare specifiche modalità attuative nell’ambito dell’Accordo bilaterale.
D: Qual è la fonte giornalistica principale che ha illustrato nel dettaglio la riforma?
R: L’analisi dettagliata della riforma è stata riportata da testate specializzate come Il Sole 24 Ore, che hanno approfondito il nuovo Protocollo tra Italia e Svizzera sui lavoratori frontalieri.




