INPS chiarisce riesame assegno invalidità e gestione dei ricorsi

Nuova integrazione al minimo per l’assegno di invalidità contributivo: cosa cambia
Dal 1° agosto 2025 l’assegno di invalidità calcolato con il solo metodo contributivo potrà essere integrato fino al trattamento minimo INPS, se il beneficiario rispetta i limiti di reddito previsti dalla legge.
La novità deriva dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 94 del 3 luglio 2025, che ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 16, della legge n. 335/1995 nella parte in cui escludeva tali prestazioni dall’integrazione.
Con la circolare n. 20 del 25 febbraio 2026 l’INPS ha fornito le istruzioni operative agli uffici e agli assicurati, eliminando una storica disparità di trattamento per chi aveva solo contributi successivi al 1° gennaio 1996 o aveva scelto l’opzione contributiva.
La decorrenza pratica è fissata dal 10 luglio 2025 (giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza) ma gli incrementi decorrono non prima del 1° agosto 2025.
In sintesi:
- Assegno di invalidità contributivo ora integrabile al minimo, se rispettati i limiti di reddito.
- Novità introdotta da Corte Costituzionale n. 94/2025 e circolare INPS n. 20/2026.
- Beneficiano anche opzione contributiva e prestazioni della Gestione separata.
- In pensione di vecchiaia contributiva resta esclusa qualsiasi integrazione al minimo.
Chi rientra nella nuova integrazione al minimo dell’assegno di invalidità
L’assegno ordinario di invalidità, disciplinato dall’art. 1 della legge n. 222/1984, è una prestazione previdenziale temporanea e non reversibile riconosciuta agli assicurati la cui capacità lavorativa sia ridotta a meno di un terzo.
I commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo regolano l’aumento fino al trattamento minimo quando l’importo spettante è inferiore alla soglia annuale prevista per la gestione di riferimento, a condizione che i redditi personali non superino i limiti fissati.
Dopo la sentenza n. 94/2025, l’integrazione al minimo si applica anche:
– alle prestazioni determinate interamente con il sistema contributivo (contributi solo dal 1° gennaio 1996 in poi);
– ai trattamenti di chi ha esercitato l’opzione contributiva ex art. 1, comma 23, legge n. 335/1995;
– alle prestazioni della Gestione separata, inclusi i casi di computo ai sensi del D.M. n. 282/1996.
Resta però intatto un principio cardine: per l’assegno di invalidità non è prevista un’integrazione parziale né un meccanismo di “cristallizzazione”. Se il reddito supera anche di poco la soglia, l’integrazione viene meno completamente.
Effetti sulla pensione di vecchiaia contributiva e sugli aventi diritto
L’assegno ordinario di invalidità si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi, secondo l’art. 1, comma 10, legge n. 222/1984.
Per chi è nel sistema contributivo puro, nel 2026 la pensione di vecchiaia si consegue:
– a 67 anni con almeno 20 anni di contributi e importo non inferiore al valore soglia collegato all’assegno sociale;
– in alternativa, a 71 anni con almeno 5 anni di contribuzione effettiva.
La pensione di vecchiaia calcolata interamente con il metodo contributivo, tuttavia, resta esclusa dall’integrazione al minimo, in applicazione dell’art. 1, comma 16, legge n. 335/1995.
Alla trasformazione, l’importo della pensione non può risultare inferiore all’assegno ordinario già percepito, ma senza conteggiare l’eventuale integrazione al minimo, che rimane un diritto autonomo e non trasferibile sulla prestazione di vecchiaia.
Domande, riesami INPS e possibili sviluppi futuri per gli invalidi contributivi
Le domande di assegno di invalidità presentate dopo il 9 luglio 2025, così come quelle ancora in fase istruttoria, devono essere riesaminate dall’INPS alla luce dei nuovi criteri.
È inoltre possibile chiedere il riesame di istanze respinte in passato proprio per l’applicazione della norma dichiarata incostituzionale, purché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.
La riforma giurisprudenziale rafforza la funzione sociale dell’assegno di invalidità contributivo e riduce lo svantaggio economico per i lavoratori con carriere discontinue, autonomi o iscritti alla Gestione separata.
Nel medio periodo, l’estensione dell’integrazione al minimo potrebbe riaprire il confronto su una revisione complessiva delle soglie reddituali e sulla coerenza tra sistema retributivo e contributivo, con possibili ulteriori interventi normativi in ambito previdenziale e assistenziale.
FAQ
Da quando decorre l’integrazione al minimo dell’assegno di invalidità?
L’integrazione decorre non prima del 1° agosto 2025, con effetti per le prestazioni interessate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 94/2025.
Chi ha solo contributi dopo il 1996 può ottenere l’aumento al minimo?
Sì, chi rientra nel sistema contributivo puro può ottenere l’integrazione al minimo, se rispetta i limiti reddituali previsti dall’art. 1 legge n. 222/1984.
La pensione di vecchiaia contributiva può essere integrata al trattamento minimo?
No, la pensione di vecchiaia interamente contributiva resta esclusa dall’integrazione al minimo, in base all’art. 1, comma 16, della legge n. 335/1995.
È possibile chiedere il riesame di una domanda INPS già respinta?
Sì, è possibile richiedere il riesame se il rigetto dipendeva dal divieto ora dichiarato incostituzionale, purché non esista una sentenza definitiva.
Quali sono le fonti ufficiali utilizzate per queste informazioni sull’INPS?
Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.
DIRETTORE EDITORIALE
Michele Ficara Manganelli ✿
PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI
Per acquistare pubblicità CLICCA QUI
Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI



