Fisco chiarisce sanzioni aggiornate per dichiarazione dei redditi infedele o errata

Fisco chiarisce sanzioni aggiornate per dichiarazione dei redditi infedele o errata

17 Aprile 2026

Dichiarazioni infedeli 2026, nuove sanzioni per redditi, IVA e IRAP

Chi presenta una dichiarazione dei redditi, Iva o Irap infedele o errata nel 2026 rischia sanzioni ridotte ma ancora pesanti.
Cosa cambia? Le novità arrivano dal decreto legislativo 87/2024, che ridisegna l’apparato sanzionatorio tributario.
Dove si applicano? A tutte le dichiarazioni fiscali nazionali, con aggravio specifico per i redditi esteri.

Quando? Le nuove misure sono operative da settembre 2024 e trovano applicazione anche per i controlli sui periodi d’imposta successivi.
Perché? L’obiettivo è rendere le sanzioni più proporzionate, incentivare la compliance spontanea e distinguere con maggiore chiarezza tra errore, infedeltà grave e condotta fraudolenta.

In sintesi:

  • Dichiarazione infedele: sanzione amministrativa ordinaria pari al 70% della maggiore imposta dovuta.
  • Con comportamenti fraudolenti, la sanzione sale dal 105% fino al 140% dell’imposta.
  • Oltre certi limiti, la dichiarazione infedele integra reato penale con reclusione.
  • Dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso riducono sensibilmente le sanzioni applicabili.

Nuove sanzioni per dichiarazione infedele e quando scatta il reato

Per dichiarazione infedele si intende qualsiasi dichiarazione (redditi, Iva, Irap) in cui elementi attivi o passivi siano indicati in modo non corrispondente al vero: ricavi sottostimati, costi gonfiati, crediti inesistenti.
La fattispecie base è disciplinata dall’articolo 4 del decreto legislativo 74/2000, la legge quadro sui reati tributari.

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Prima del decreto legislativo 87/2024, la sanzione amministrativa per dichiarazione infedele andava dal 90% al 180% della maggiore imposta o minore credito, con minimo 200 euro.
Dal 2024, in caso di accertata infedeltà, la sanzione ordinaria è fissata al 70% della maggiore imposta, con minimo di 150 euro.

La sanzione è però aumentata dalla metà al doppio se la violazione è commessa mediante documentazione falsa, operazioni inesistenti, artifici, raggiri o altre condotte fraudolente; in pratica, l’onere può salire dal 105% fino al 140% della maggiore imposta o della differenza di credito.
La dichiarazione infedele diventa reato quando: l’imposta evasa supera 150.000 euro e, contemporaneamente, gli elementi attivi sottratti al fisco (anche tramite costi fittizi) superano il 10% degli elementi attivi dichiarati o, in ogni caso, i 2 milioni di euro. In presenza di entrambe le condizioni, è prevista la reclusione da 2 a 4 anni e 6 mesi.

Per i redditi prodotti all’estero, la sanzione minima amministrativa è aumentata di un terzo rispetto agli importi ordinari, in coerenza con la maggiore rischiosità di occultamento.
Lo stesso criterio di aumento di un terzo si applica anche alle altre ipotesi di errata indicazione di redditi esteri nelle dichiarazioni fiscali italiane.

La riduzione delle sanzioni non riguarda le ipotesi strutturalmente connotate da frode: in caso di documentazione fittizia o operazioni completamente inesistenti, la disciplina sanzionatoria resta volutamente più severa per preservare la funzione deterrente del sistema.
Il quadro complessivo mira così a differenziare il trattamento di chi commette errori corretti spontaneamente rispetto a chi ricorre a schemi evasivi sistematici.

Dichiarazione integrativa, riduzioni e prospettive per i contribuenti

Se il contribuente, dopo aver presentato una dichiarazione infedele, invia una dichiarazione integrativa entro i termini di decadenza dei controlli e prima di qualunque attività dell’Agenzia, le sanzioni mutano.
In questo caso si applica la sanzione prevista per omesso o tardivo versamento (articolo 13, comma 1, decreto legislativo 472/1997), ma raddoppiata.

La norma prevede una sanzione amministrativa pari al 25% di ogni importo non versato; con il raddoppio si arriva quindi al 50%, da modulare poi con gli strumenti deflattivi disponibili.
Per i pagamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la stessa sanzione base del 25% è ridotta alla metà.

Resta sempre praticabile il ravvedimento operoso, che consente riduzioni molto significative delle sanzioni in funzione della tempestività dell’intervento e del grado di collaborazione con l’Amministrazione finanziaria.
Per le dichiarazioni dei redditi e Irap, le sanzioni possono essere ulteriormente ridotte di un terzo se la maggiore imposta o il minore credito sono inferiori al 3% del dichiarato e, comunque, sotto i 30.000 euro. Quando non vi è alcun danno erariale, si applica una sanzione fissa pari a 150 euro, esclusi i casi con documentazione falsa o operazioni inesistenti.

FAQ

Quando una dichiarazione dei redditi è considerata infedele?

È infedele quando elementi attivi sono indicati in misura inferiore o elementi passivi in misura superiore al reale, generando minore imposta o maggiore credito.

Qual è la sanzione standard per dichiarazione infedele dal 2024?

La sanzione ordinaria è pari al 70% della maggiore imposta o minore credito accertato, con importo minimo fissato in 150 euro complessivi.

Come funziona la riduzione di un terzo delle sanzioni?

Si applica se maggiore imposta o minore credito sono sotto il 3% del dichiarato e comunque inferiori a 30.000 euro complessivi.

Quando la dichiarazione infedele integra reato penale?

Integra reato quando l’imposta evasa supera 150.000 euro e gli elementi attivi sottratti superano il 10% del dichiarato o 2 milioni.

Qual è la fonte delle informazioni sulle sanzioni per dichiarazioni infedeli?

Le informazioni derivano da elaborazione congiunta di dati ufficiali Ansa, Adnkronos, Asca e Agi, rielaborati dalla nostra Redazione.


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