Chiara Ferragni assolta? Ecco la verità scomoda che nessuno vuole affrontare

Indice dei Contenuti:
Giustizia formale e responsabilità pubblica
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Chiara Ferragni non è stata assolta: il procedimento non è mai entrato nel merito. Il giudice ha rilevato l’assenza dei presupposti per procedere, archiviando di fatto un dibattito giuridico trasformato in slogan. Il nodo è procedurale, non morale, e riguarda la distinzione tra proscioglimento e assoluzione spesso piegata alla narrazione social.
Resta la sanzione Antitrust per pubblicità ingannevole, elemento concreto che incide sul business di un’influencer basato su #adv. La condanna amministrativa pesa più del fumo polemico: limita la spendibilità commerciale del brand e condiziona nuovi accordi.
La causa penale per “truffa” non è approdata a giudizio sostanziale: da ipotesi semplice, senza querela di parte non si procede; l’aggravante ipotizzata dai pm ha tenuto in moto l’indagine, poi svuotata dal ritiro della querela. Il risultato: nessuna decisione sul fatto, solo un fermo sulla procedibilità.
Il caso mostra la distanza tra teatrino mediatico e realtà giudiziaria: la storia pubblica “condanna”, la giustizia formale chiude per difetto di condizioni. In mezzo, costi per l’erario e un sistema che ha lavorato senza arrivare a verità processuale.
Il punto non è lessicale ma istituzionale: quando la macchina penale parte e si ferma per ragioni procedurali, la responsabilità – economica e di fiducia – ricade sulla collettività e sul corretto funzionamento della giurisdizione.
Riforme penali e paradossi della querela
La riforma Cartabia ha ampliato i reati perseguibili solo a querela, con l’obiettivo di ridurre il carico dei procedimenti e concentrare le risorse sui casi con interesse concreto della persona offesa. Nella “truffa semplice” l’azione penale scatta solo se qualcuno denuncia; senza querela, il pm non può procedere.
Nel caso Ferragni, l’innesco è arrivato dal Codacons, che ha presentato querela e attivato gli accertamenti. Le indagini hanno ipotizzato un’aggravante per “minorata difesa”, sostenendo l’influenza persuasiva su consumatori nell’acquisto di pandori e uova legati a donazioni.
Il ritiro della querela a fine 2024, dopo un accordo transattivo, ha svuotato il presupposto di procedibilità. La macchina investigativa, già avviata con perquisizioni e attività della GdF e dei pm, è rimasta sospesa fino all’inevitabile stop del giudice: processo improcedibile, merito mai esaminato.
Il paradosso è evidente: una riforma nata per tagliare tempi e costi ha prodotto un ciclo di attività che termina senza decisione sul fatto. L’interesse pubblico cede alla scelta del privato che denuncia e poi recede, mentre l’onere economico resta in capo alla collettività.
La conseguenza sistemica è duplice: incertezza applicativa sul confine tra “truffa semplice” e aggravata; vulnerabilità procedurale quando la querela diventa leva negoziale capace di accendere e spegnere l’azione penale.
Separazione delle carriere e tutela dell’interesse collettivo
Il dibattito sulla separazione delle carriere tra pm e giudici riemerge con forza: l’obiettivo dichiarato è riequilibrare accusa e difesa, rafforzando l’imparzialità del giudicante e l’efficienza del sistema. In un contesto in cui l’azione penale è condizionata da querela e aggravanti controverse, la chiarezza dei ruoli diventa cruciale per evitare procedimenti avviati e spenti senza esito.
Un ordinamento con carriere distinte potrebbe garantire maggiore trasparenza nei passaggi decisionali: selezione del notitia criminis, valutazione dell’interesse pubblico, controllo del giudice terzo su tempi e costi. La prevedibilità delle scelte riduce lo spazio per contese semantiche e derive mediatiche, concentrando il processo sul fatto penalmente rilevante.
La tutela dell’interesse collettivo richiede criteri chiari di priorità e responsabilità: quando una querela si ritira dopo aver attivato risorse pubbliche, deve essere definito chi sopporta il costo e come si preserva la funzione deterrente del sistema. La separazione delle carriere, se accompagnata da linee guida vincolanti e indicatori di performance, può limitare l’oscillazione tra attivismo e inerzia.
Serve una governance dell’azione penale che non dipenda da transazioni private: parametri oggettivi per qualificare aggravanti, controllo ex ante sulla procedibilità, tracciabilità delle decisioni. Solo così si tutela la collettività da cicli investigativi inconcludenti e si restituisce alla giustizia credibilità operativa.
FAQ
- La separazione delle carriere cosa prevede? Distinzione strutturale tra percorso del pm e del giudice, con ruoli e avanzamenti separati, per rafforzare terzietà e equilibrio processuale.
- Come inciderebbe sui casi attivati da querela? Introdurrebbe filtri più chiari sulla procedibilità e controlli del giudice terzo, riducendo avvii e stop senza decisione.
- Qual è il nodo emerso nel caso Ferragni? Procedimento alimentato da aggravante contestata e poi bloccato dal ritiro della querela, con costi pubblici senza giudizio di merito.
- Che ruolo hanno le linee guida di priorità? Orientano l’uso delle risorse, fissano criteri per selezionare i casi di interesse pubblico e minimizzano l’arbitrio applicativo.
- Come si tutela l’interesse collettivo nei reati a querela? Con regole sul rimborso dei costi in caso di ritiro, verifica ex ante della rilevanza e parametri oggettivi per le aggravanti.
- Perché è centrale la terzietà del giudice? Garantisce controllo effettivo su indagini e tempi, separando la funzione decisoria da quella requirente.
- Qual è la fonte giornalistica citata? Approfondimento ispirato a un articolo d’analisi sul “Pandorogate” e sulle ricadute delle riforme, come riportato dalla stampa nazionale.




