Canone Rai, le eccezioni sorprendenti che permettono di non pagarlo

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Non tutti i contribuenti sono obbligati a versare i 90 euro annui per il possesso del televisore. Ecco quali sono i casi in cui l’imposta non viene applicata
Quando il tributo non è dovuto
Il prelievo di 90 euro l’anno è legato alla semplice detenzione di un apparecchio televisivo collegabile al segnale terrestre o satellitare, non alla visione dei canali di **Rai** o di altri operatori. Chi non rientra nelle ipotesi previste dalla legge resta escluso dal pagamento e non deve alcun importo. Per essere in regola, però, è indispensabile che la posizione sia comunicata in modo chiaro all’**Agenzia delle Entrate** con gli appositi moduli.
La normativa consente l’esonero ai contribuenti che abbiano compiuto 75 anni entro il 31 gennaio 2026 e che possiedano, insieme al coniuge convivente, un reddito complessivo non superiore a 8.000 euro annui. Si considerano tutti i redditi imponibili del nucleo, e non solo la sola pensione principale, con particolare attenzione ai dati contenuti nell’ISEE. In presenza di tali condizioni, l’imposta non è dovuta sull’abitazione di residenza dove è attivata l’utenza elettrica domestica.
Non paga chi non detiene alcun televisore in nessun immobile per cui risulta intestatario di fornitura di energia, a condizione che ne siano privi anche tutti i componenti della stessa famiglia anagrafica. L’assenza del dispositivo va dichiarata tramite autocertificazione sostitutiva, consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci. L’obbligo di aggiornare la comunicazione scatta se, in seguito, viene acquistato un apparecchio.
Categorie esentate e casi particolari
Oltre agli over 75 con reddito basso e a chi non possiede alcun televisore, sono esclusi dal versamento alcuni soggetti individuati espressamente dalla legge. Tra questi rientrano i militari stranieri appartenenti alle forze **NATO** di stanza in **Italia**, in base agli accordi internazionali, e il personale diplomatico e consolare di Stati esteri, a condizione di reciprocità di trattamento nei confronti degli italiani all’estero. L’esonero copre solo gli apparecchi utilizzati per l’esercizio delle loro funzioni.
Non versano il tributo i rivenditori e i riparatori di televisori per gli apparati detenuti esclusivamente a fini commerciali, purché correttamente censiti come beni destinati alla vendita o all’assistenza. È invece dovuto per eventuali apparecchi installati nelle aree private di uso domestico, anche se situate all’interno del medesimo stabile. Per i contribuenti che possiedono più immobili, l’importo resta uno solo per nucleo familiare e abitazione di residenza: sulle seconde case l’addebito non deve comparire, e in caso contrario si può chiedere lo storno.
Chi ritiene di aver pagato pur avendo i requisiti per l’esenzione può presentare istanza di rimborso all’**Agenzia delle Entrate**, indicando le rate fatturate in bolletta e allegando la documentazione che dimostri il diritto al beneficio. Il recupero è possibile per gli anni recenti nel rispetto dei termini di decadenza fissati dalla normativa tributaria vigente.
Domanda di esonero e scadenze da ricordare
Per ottenere l’esclusione dall’addebito in bolletta è necessario compilare l’apposito modello di dichiarazione sostitutiva e trasmetterlo all’**Agenzia delle Entrate** entro il 31 gennaio 2026, così da coprire l’intero anno d’imposta. La presentazione tra febbraio e giugno consente un’esenzione limitata al secondo semestre, mentre oltre tale termine il beneficio decorre solo dall’anno successivo. Le date sono tassative e non rispettarle significa vedere comunque applicata la tassa nelle fatture dell’energia elettrica.
La via più rapida è l’invio telematico tramite area riservata sul portale dell’**Agenzia delle Entrate**, accedendo con **SPID**, **CIE** o **CNS**. In alternativa è possibile utilizzare la PEC, inoltrando il modulo firmato all’indirizzo ufficiale cp22.canonetv@postacertificata.rai.it, o la raccomandata A/R indirizzata alla Direzione Provinciale I di **Torino** – Ufficio Canone TV, Casella postale 22 – 10121 **Torino**, facendo attenzione alla data di spedizione certificata dall’ufficio postale.
Chi presenta la dichiarazione di non detenzione deve confermare periodicamente la situazione, salvo diverse istruzioni della stessa **Agenzia delle Entrate**. In caso di variazioni (acquisto di un televisore, cambio di residenza, mutamento del nucleo familiare) occorre aggiornare tempestivamente i dati, per evitare contestazioni, sanzioni e recuperi a posteriori delle somme non pagate.
FAQ
D: Il tributo è dovuto anche se non guardo mai i canali Rai?
R: Sì, perché si tratta di un’imposta sul possesso dell’apparecchio televisivo, non su specifici contenuti.
D: Come posso dimostrare che non ho alcun televisore in casa?
R: Occorre compilare e inviare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione all’**Agenzia delle Entrate**, assumendosi la responsabilità di quanto dichiarato.
D: Gli over 75 con reddito basso devono rinnovare l’esonero ogni anno?
R: In genere il beneficio si rinnova se permangono i requisiti, ma è prudente verificare annualmente le indicazioni ufficiali dell’**Agenzia delle Entrate**.
D: Cosa succede se invio la domanda oltre il 31 gennaio 2026?
R: L’esenzione varrà, al massimo, per il secondo semestre, se la richiesta arriva entro giugno; oltre tale data scatterà solo dall’anno successivo.
D: Posso evitare il pagamento sulle seconde case?
R: Sì, l’importo è dovuto una sola volta per nucleo familiare sulla residenza; eventuali addebiti su altre utenze vanno contestati e corretti.
D: I militari stranieri e i diplomatici pagano l’imposta?
R: No, se rientrano nelle categorie esentate dalla normativa internazionale e nazionale, nel rispetto del principio di reciprocità.
D: Come si richiede il rimborso delle somme addebitate indebitamente?
R: Si presenta una specifica istanza all’**Agenzia delle Entrate**, indicando le bollette interessate e allegando la prova dei requisiti di esenzione.
D: Qual è la fonte giornalistica che ha trattato questi casi di esonero?
R: Le informazioni sono state riprese e rielaborate a partire da un approfondimento pubblicato da un quotidiano online italiano citato come fonte giornalistica originale.




